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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/07/2025, n. 26320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26320 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TE ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ND; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26320 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ND ALESSANDRO Data Udienza: 18/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 ottobre 2024 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 14 dicembre 2023, ha concesso a GA ND il beneficio della non menzione, nel resto confermando la condanna emessa nei suoi confronti alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990 - per avere all'interno di due serre artigianali, l'una realizzata nel territorio di pertinenza della sua abitazione e l'altra nel locale seminterrato, coltivato almeno nove piante di marijuana, nonché detenuto sostanza stupefacente dello stesso tipo, per un totale complessivo di kg 3,377, e quindi droga che, per quantitativo, modalità di conservazione e presenza di strumenti idonei alla pesatura, non poteva essere destinata al consumo personale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza, con il primo dei quali ha lamentato che la sentenza, nell'affermare la sua responsabilità penale per il reato di illecita coltivazione di droga, sarebbe incorsa in erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, e 75 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché nel difetto di motivazione con riferimento agli elementi evocati a sostegno della erronea qualificazione giuridica della suddetta condotta, avente ad oggetto la produzione di sostanza stupefacente per un uso meramente personale. Avrebbero errato i giudici di merito nel valorizzare i diversificati luoghi di coltivazione della marijuana, atteso che tutte le piante rinvenute erano posizionate all'interno del plesso della sua abitazione, conseguentemente apparendo illogico operare, come invece effettuato dalla Corte di appello, l'astratto frazionamento di un'unica struttura abitativa di piccole dimensioni. Parimenti enfatico e apodittico risulterebbe, poi, l'effettuato riferimento all'impiego di specifici e mirati apprestamenti, essendovi stata la sola presenza sui luoghi di una lampada, di una ventola di areazione, di terriccio e di fertilizzanti, tutti posizionati in due precari ricoveri rimovibili in plastica, così da non potersi escludere il carattere meramente domestico ed elementare della coltivazione. Neppure veritiera risulterebbe, poi, l'affermazione per cui il quantitativo di stupefacente rinvenuto eccederebbe macroscopicamente i limiti della minima 2 potenzialità produttiva, considerato che solo quattro delle piante rinvenute erano in grado di produrre sostanza stupefacente, essendo le altre quattro ancora in fase vegetativa, e perciò senza principio attivo drogante. Il livello di principio attivo presente in tali piante non sarebbe stato, inoltre, quello indicato in sentenza - e cioè un THC compreso tra il 2,1% e il 13,3% - bensì quello inferiore oscillante tra il 2,1% e il 4,2%, avendo la Corte di merito erroneamente letto i dati peritali, per aver considerato anche quelli riguardanti le sostanze essiccate. Il principio attivo complessivo presente nelle piante, quindi, sarebbe stato di grammi 27,4, corrispondente a una scorta sufficiente a coprire un fabbisogno personale in un periodo compreso tra i dieci e i sessanta giorni. Neppure veritieri sarebbero, infine, gli effettuati riferimenti in sentenza sia alla presenza di serre nell'abitazione, trattandosi, invece, solo di due strutture elementari e grezze, che all'espletamento di attività di essicazione del prodotto ottenuto. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sul presupposto che la sentenza impugnata, nel riconoscere la sua responsabilità penale per l'ipotesi di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, avrebbe violato i disposti degli artt. 73, comma 5, e 75 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché dell'art. 192 cod. proc. pen., altresì palesando difetto di motivazione con riferimento agli elementi evocati a sostegno della erronea qualificazione giuridica della suddetta condotta. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di merito nell'aver considerato provata la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti - sia pur assorbita in quella di coltivazione - dal fatto di aver ritenuto, in maniera del tutto presuntiva e svincolata da qualsivoglia riscontro probatorio, che la sostanza stupefacente da lui detenuta costituisse il prodotto di precedente attività di coltivazione. Non sussisterebbero, quindi, i presupposti per la configurazione dell'illecito penale contestatogli ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990., 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come la prima censura in questa sede proposta sia del tutto coincidente con quella già 3 dedotta nel giudizio di appello, rispetto alla quale non può che essere ribadito quanto già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). E' per l'effetto priva di ogni fondamento, quindi, la doglianza con cui, al fine di escludere la ritenuta responsabilità dell'imputato dal reato di coltivazione di sostanza stupefacente, è stata eccepita la non configurabilità del fatto di reato per mancanza di offensività concreta dell'azione delittuosa, in quanto tale doglianza non si confronta, in maniera adeguata, con la compiuta motivazione resa dalla Corte di merito, che ha congruamente messo a confronto gli accertamenti fattuali acquisiti in giudizio con le direttive ermeneutiche espresse dalla giurisprudenza di legittimità, per le quali la coltivazione di minime dimensioni è caratterizzata da una natura rudimentale delle tecniche utilizzate, dalla scarsa entità delle dimensioni e, soprattutto, dal modesto quantitativo di sostanza drogante ricavabile. E' stato autorevolmente affermato, in proposito, che non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (così, Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624-01). Orbene, riferendo tale esegesi al caso di specie, risulta di palmare evidenza la linearità logica e la correttezza giuridica del ragionamento con cui la Corte territoriale ha configurato la sussistenza del reato ascritto al GA, evidenziando, in maniera analitica, ciascuno dei parametri indicati dal Supremo Collegio, rimarcandone la significatività con ragionamenti affatto illogici - come, ad esempio, valorizzando il numero delle serre, la particolare estensione di una di esse, nonché il quantitativo di stupefacente rinvenuto pari a oltre 3 Kg - tali da disattendere, sia pur in maniera implicita, la presunta destinazione della droga al consumo personale, come invece ritenuto da parte del ricorrente. 4 Presidente 3. Manifestamente infondata è, poi, anche la seconda doglianza eccepita, considerato che la questione relativa alla mancanza di prova dell'origine della sostanza detenuta, e quindi della derivazione di essa dalla precedente attività di coltivazione svolta dal prevenuto, è inammissibile non solo perché non esplicitamente dedotta in appello, ma anche perché del tutto incompatibile con il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale che, condividendo le considerazioni espresse da parte del primo giudice in ordine alla riconducibilità dell'intero quantitativo all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, ha congruamente fondato il proprio giudizio di responsabilità sulle ammissioni rese dallo stesso GA, che ha imputato la provenienza della sostanza stupefacente rinvenuta alla sua opera di coltivazione' pure per un asserito esclusivo uso personale x. Ciò si conforma, quindi, in maniera adeguata, al canone ermeneutico espresso da questa Suprema Corte per cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096-01). 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 giugno 2025 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ND; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26320 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ND ALESSANDRO Data Udienza: 18/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 ottobre 2024 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 14 dicembre 2023, ha concesso a GA ND il beneficio della non menzione, nel resto confermando la condanna emessa nei suoi confronti alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990 - per avere all'interno di due serre artigianali, l'una realizzata nel territorio di pertinenza della sua abitazione e l'altra nel locale seminterrato, coltivato almeno nove piante di marijuana, nonché detenuto sostanza stupefacente dello stesso tipo, per un totale complessivo di kg 3,377, e quindi droga che, per quantitativo, modalità di conservazione e presenza di strumenti idonei alla pesatura, non poteva essere destinata al consumo personale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza, con il primo dei quali ha lamentato che la sentenza, nell'affermare la sua responsabilità penale per il reato di illecita coltivazione di droga, sarebbe incorsa in erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, e 75 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché nel difetto di motivazione con riferimento agli elementi evocati a sostegno della erronea qualificazione giuridica della suddetta condotta, avente ad oggetto la produzione di sostanza stupefacente per un uso meramente personale. Avrebbero errato i giudici di merito nel valorizzare i diversificati luoghi di coltivazione della marijuana, atteso che tutte le piante rinvenute erano posizionate all'interno del plesso della sua abitazione, conseguentemente apparendo illogico operare, come invece effettuato dalla Corte di appello, l'astratto frazionamento di un'unica struttura abitativa di piccole dimensioni. Parimenti enfatico e apodittico risulterebbe, poi, l'effettuato riferimento all'impiego di specifici e mirati apprestamenti, essendovi stata la sola presenza sui luoghi di una lampada, di una ventola di areazione, di terriccio e di fertilizzanti, tutti posizionati in due precari ricoveri rimovibili in plastica, così da non potersi escludere il carattere meramente domestico ed elementare della coltivazione. Neppure veritiera risulterebbe, poi, l'affermazione per cui il quantitativo di stupefacente rinvenuto eccederebbe macroscopicamente i limiti della minima 2 potenzialità produttiva, considerato che solo quattro delle piante rinvenute erano in grado di produrre sostanza stupefacente, essendo le altre quattro ancora in fase vegetativa, e perciò senza principio attivo drogante. Il livello di principio attivo presente in tali piante non sarebbe stato, inoltre, quello indicato in sentenza - e cioè un THC compreso tra il 2,1% e il 13,3% - bensì quello inferiore oscillante tra il 2,1% e il 4,2%, avendo la Corte di merito erroneamente letto i dati peritali, per aver considerato anche quelli riguardanti le sostanze essiccate. Il principio attivo complessivo presente nelle piante, quindi, sarebbe stato di grammi 27,4, corrispondente a una scorta sufficiente a coprire un fabbisogno personale in un periodo compreso tra i dieci e i sessanta giorni. Neppure veritieri sarebbero, infine, gli effettuati riferimenti in sentenza sia alla presenza di serre nell'abitazione, trattandosi, invece, solo di due strutture elementari e grezze, che all'espletamento di attività di essicazione del prodotto ottenuto. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sul presupposto che la sentenza impugnata, nel riconoscere la sua responsabilità penale per l'ipotesi di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, avrebbe violato i disposti degli artt. 73, comma 5, e 75 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché dell'art. 192 cod. proc. pen., altresì palesando difetto di motivazione con riferimento agli elementi evocati a sostegno della erronea qualificazione giuridica della suddetta condotta. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di merito nell'aver considerato provata la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti - sia pur assorbita in quella di coltivazione - dal fatto di aver ritenuto, in maniera del tutto presuntiva e svincolata da qualsivoglia riscontro probatorio, che la sostanza stupefacente da lui detenuta costituisse il prodotto di precedente attività di coltivazione. Non sussisterebbero, quindi, i presupposti per la configurazione dell'illecito penale contestatogli ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990., 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame della impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come la prima censura in questa sede proposta sia del tutto coincidente con quella già 3 dedotta nel giudizio di appello, rispetto alla quale non può che essere ribadito quanto già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). E' per l'effetto priva di ogni fondamento, quindi, la doglianza con cui, al fine di escludere la ritenuta responsabilità dell'imputato dal reato di coltivazione di sostanza stupefacente, è stata eccepita la non configurabilità del fatto di reato per mancanza di offensività concreta dell'azione delittuosa, in quanto tale doglianza non si confronta, in maniera adeguata, con la compiuta motivazione resa dalla Corte di merito, che ha congruamente messo a confronto gli accertamenti fattuali acquisiti in giudizio con le direttive ermeneutiche espresse dalla giurisprudenza di legittimità, per le quali la coltivazione di minime dimensioni è caratterizzata da una natura rudimentale delle tecniche utilizzate, dalla scarsa entità delle dimensioni e, soprattutto, dal modesto quantitativo di sostanza drogante ricavabile. E' stato autorevolmente affermato, in proposito, che non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (così, Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624-01). Orbene, riferendo tale esegesi al caso di specie, risulta di palmare evidenza la linearità logica e la correttezza giuridica del ragionamento con cui la Corte territoriale ha configurato la sussistenza del reato ascritto al GA, evidenziando, in maniera analitica, ciascuno dei parametri indicati dal Supremo Collegio, rimarcandone la significatività con ragionamenti affatto illogici - come, ad esempio, valorizzando il numero delle serre, la particolare estensione di una di esse, nonché il quantitativo di stupefacente rinvenuto pari a oltre 3 Kg - tali da disattendere, sia pur in maniera implicita, la presunta destinazione della droga al consumo personale, come invece ritenuto da parte del ricorrente. 4 Presidente 3. Manifestamente infondata è, poi, anche la seconda doglianza eccepita, considerato che la questione relativa alla mancanza di prova dell'origine della sostanza detenuta, e quindi della derivazione di essa dalla precedente attività di coltivazione svolta dal prevenuto, è inammissibile non solo perché non esplicitamente dedotta in appello, ma anche perché del tutto incompatibile con il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale che, condividendo le considerazioni espresse da parte del primo giudice in ordine alla riconducibilità dell'intero quantitativo all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, ha congruamente fondato il proprio giudizio di responsabilità sulle ammissioni rese dallo stesso GA, che ha imputato la provenienza della sostanza stupefacente rinvenuta alla sua opera di coltivazione' pure per un asserito esclusivo uso personale x. Ciò si conforma, quindi, in maniera adeguata, al canone ermeneutico espresso da questa Suprema Corte per cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096-01). 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 giugno 2025 Il Consigliere estensore