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11 dicembre 2016
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18 gennaio 2023
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1 gennaio 2024
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Art. 20. Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo 1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, ((...)) non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell' articolo 2549 del codice civile , e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima e' elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della presente legge.
2. Il decreto di cui all'articolo 21 disciplina le modalita', le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio puo' essere riconosciuto ((, in particolare,)) per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
2. Il decreto di cui all'articolo 21 disciplina le modalita', le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio puo' essere riconosciuto ((, in particolare,)) per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
Commentari • 8
- 1. Risoluzione del 30/10/2018 n. 81 - Agenzia delle Entrate - Divisione ServiziAgenzia delle Entrate · 30 ottobre 2018 · 27.66379
[…] "6889" denominato "TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI \- Art. 20 legge n. 220/2016". […] TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI \- Art. 20 - legge n. 220/2016
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Giurisprudenza • 23
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 03/12/2024, n. 14818Provvedimento: […] f) che non solo nella specie la mancata indicazione del credito d'imposta in questione non era emendabile mediante la presentazione della dichiarazione integrativa, poiché come già detto la sua indicazione nella dichiarazione è prevista a pena di decadenza, ma con la dichiarazione integrativa la società ha indicato il codice D4, codice che si riferisce al Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, disciplinato dall'art. 20 della legge 220/2016. Fattispecie completamente diversa ed opposta a quella che occupa;Leggi di più...
- credito d'imposta·
- statuto dei diritti del contribuente·
- decadenza credito d'imposta·
- principio di emendabilità dichiarazione·
- compensazioni credito d'imposta·
- art. 36 bis DPR 600/1973·
- dichiarazione integrativa·
- notifica cartella di pagamento·
- onere della prova