Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure venute meno per effetto di una sentenza assolutoria. (In motivazione la Corte ha precisato che della colpa grave non deve tenersi conto nel solo caso in cui si accerti l'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità delle misure, sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione di una loro diversa valutazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2013, n. 51726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51726 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 13/11/2013
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - rel. Consigliere - N. 1564
Dott. ESPOSITO UC - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 11632/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE CI IA N. IL 06/05/1957;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 119/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Riello che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'appello di Milano ha respinto l'istanza avanzata da EL UC, intesa ad ottenere l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita.
2. Ricorre per cassazione la richiedente deducendo l'omesso esame delle deduzioni difensive afferenti all'assenza di nesso causale tra la condotta e l'adozione della misura cautelare. Infatti, a seguito di giudizio abbreviato, sulla base degli stessi elementi di giudizio che avevano giustificato la restrizione è stata emessa sentenza di proscioglimento. Deve conseguentemente trovare applicazione estensiva la giurisprudenza delle Sezioni unite di cui alla sentenza del 27 maggio 2010, Rv 247664. La ricorrente evocata altresì alcuni tratti della vicenda oggetto del giudizio di merito per offrirne una lettura conforme all'assunto difensivo.
2.1. Ha fatto seguito la presentazione di una memoria.
3. Il ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata espone che nei confronti della ricorrente è stata adottata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater per essersi associata con altri al fine di commettere reati di contrabbando di tabacchi esteri;
e che a seguito di giudizio abbreviato è intervenuta pronunzia assolutoria per non aver commesso il fatto. Si ravvisano, tuttavia, nella condotta della donna profili di colpa grave con ruolo eziologico in relazione all'adozione dell'atto restrittivo. In particolare la donna, moglie del principale responsabile dell'organizzazione illecita, si occupava dell'acquisto di immobili in Italia, che si risolveva nel riciclaggio del danaro acquisito dall'associazione. La società che operava tali acquisti era a lei intestata sicché si imponeva una disamina critica delle dette operazioni che è invece mancata.
Tale argomentazione appare basata sulle acquisizioni fattuali del giudizio di merito ed immune da vizi logici o giuridici. Le deduzioni difensive, d'altra parte, non colgono nel segno. Invero, la citata giurisprudenza delle Sezioni unite fa riferimento alla disciplina di cui all'art. 314 cod. proc. pen., comma 2 che ha riguardo a situazioni nelle quali, quale che sia stato l'esito del giudizio di merito, risulti caducata la misura cautelare per la mancanza delle condizioni di applicabilità previste dalla legge. A tale proposito la citata pronunzia ha espresso il condiviso principio che anche nell'ambito considerato trova applicazione la causa ostativa della colpa grave;
ma ha precisato che tale valutazione è preclusa nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.
Contrariamente a quanto dedotto, tale principio non può essere trasferito nel distinto ambito di cui al primo comma del richiamato art. 314: qui, infatti, si è in presenza di una pronunzia assolutoria resa nella sede di merito, alla stregua della regola di giudizio dell'oltre il ragionevole dubbio che è distinta da quella;
della gravità indiziaria propria della sede cautelare. Il paradigma espresso dalla citata giurisprudenza delle Sezioni unite non può dunque essere invocato, essendosi in presenza di valutazioni compiute alla stregua di distinti canoni di giudizio.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2013