Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/1998, n. 416
CASS
Sentenza 4 febbraio 1998

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È abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi ed ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero in quanto viola il principio di irretrattabilità dell'azione penale. Gli atti vanno trasmessi al Gip a norma dell'art. 185, comma terzo, cod. proc. pen. Tale principio opera sia che la nullità sia stata dichiarata per l'erronea/mancata indicazione dei nomi delle parti offese sia per l'incompleta enunciazione dei fatti quali specificati anche attraverso l'indicazione delle parti offese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/1998, n. 416
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 416
    Data del deposito : 4 febbraio 1998

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