Sentenza 4 febbraio 1998
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi ed ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero in quanto viola il principio di irretrattabilità dell'azione penale. Gli atti vanno trasmessi al Gip a norma dell'art. 185, comma terzo, cod. proc. pen. Tale principio opera sia che la nullità sia stata dichiarata per l'erronea/mancata indicazione dei nomi delle parti offese sia per l'incompleta enunciazione dei fatti quali specificati anche attraverso l'indicazione delle parti offese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/1998, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 4.2.1998
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
2. " FR NE " N. 416
3. " NT EN " REGISTRO GENERALE
4. " OL IL " N. 28398/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: 1) UZ LO;
2) BE AR;
3) BE FR;
4) NI AN;
5) DO AN;
6) IN SE;
7) CO RM;
8) AR FR;
9) NN RA;
10) AT ER;
11) RICCIUTI MM OV;
12) UT OV;
13) CI SE;
avverso ordinanza in data 2-6-1997 del Tribunale di Cosenza;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu Letta la requisitoria scritta dal Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
OSSERVA
Con ordinanza in data 2-6-1997, il Tribunale di Cosenza dichiarava la "nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi", ordinando "la restituzione degli atti al P.M.", nel proc. n. 551/93 R.G.N.R., a carico di UZ GI, BE MA, BE CO, TI NF, DO NF, IN US, CO EL, AR CO, NN AN, AT ER, RICCIUTI MM GI, UT GI, CI RA.
In Motivazione, il Tribunale poneva in particolare evidenza: come gli errori circa i nomi delle parti offese non potessero considerarsi "meramente materiali" e ingenerassero una "totale confusione" (con irrimediabile lesione del diritto di difesa); come detti refusi, già presenti nella richiesta di rinvio a giudizio, avessero determinato una lesione del diritto di difesa "anche con riferimento all'udienza preliminare", e non fossero, per conseguenza, "sanabili in dibattimento".
Proponeva ricorso per Cassazione i difensori dei predetti imputati, deducendo "violazione di legge" e sostenendo: che nessuna nullità sussisterebbe per la mancanza, nella richiesta di rinvio a giudizio, dei requisiti indicati nell'art. 417 cpp, che la nullità sancita nell'impugnata ordinanza avrebbe dovuto investire specificamente (e non solo de relato, in quanto atto successivo) il decreto di rinvio a giudizio;
che la restituzione degli atti al P.M. (anziché al GIP) costituirebbe un provvedimento abnorme.
Con requisitoria scritta in data 20-11-1997, il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, si legge testualmente:
"Il ricorso è fondato in quanto: già la Corte Suprema ha bollato di abnormità il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio a causa della omessa citazione della persona offesa (Cass. SS.UU., 9-7-97, Baldan)".
"Ancor prima, analoga abnormità era stata riconosciuta alla declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio priva delle indicazioni di cui all'art. 417 cpp, e ciò alla stregua del principio di tassatività delle nullità medesime (Cass. Sez. VI, 5 - 5 - 92, PM/Nichele; Sez. II, 9-1-96, Lanzo)". "Il provvedimento impugnato, dunque, sia che lo si voglia considerare motivato con riferimento alla mancata/erronea indicazione delle persone offese, o con riferimento all'incompleta enunciazione dei fatti quali specificati attraverso l'indicazione anche delle parti offese (dubbio cui induce il tenore di esso), è da ritenersi abnorme e, come tale, va caducato".
Le argomentazioni svolte dal Procuratore generale, corrette e ineccepibili, non possono che essere condivise da questo Collegio. È appena il caso di aggiungere che - come opportunamente ricordato dai ricorrenti - le tesi sostenute dal Procuratore generale trovano conferma e conforto anche nella pronuncia n. 2224/96 di questa stessa Sezione (Sent. del 2-7-96, cc. 6-6-96, Gaslini), secondo la quale:
"l'ordine di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, emesso dal giudice del dibattimento contestualmente alla dichiarazione di nullità del decreto di rinvio a giudizio, costituisce provvedimento abnorme in quanto viola il principio della irretrattabilità dell'azione penale, esercitata definitivamente dall'organo dell'accusa con la richiesta di rinvio a giudizio (affermando tale principio, la Cassazione ha annullato un siffatto ordine, rilevando che gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al GIP a norma dell'art. 185 c. 3 cpp)". Le esposte considerazioni comportano l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza (ufficio GIP) per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1998