CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21201 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NC SE, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 23/02/2026 del Tribunale di Trani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Nicola Lerario, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/02/2026 del Tribunale di Trani, decidendo sull'istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. proposta nell'interesse dell'indagato, ha confermato l'ordinanza del 23/01/2026 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Ufficio aveva disposto nei confronti di SE NC il sequestro preventivo della somma euro 22.940 ritenuta oggetto del delitto di ricettazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21201 Anno 2026 Presidente: GR DR Relatore: RD BI Data Udienza: 15/05/2026 2 Si contesta al NC di aver detenuto una consistente somma di denaro (22.940 euro) di sospetta provenienza “illecita” che lo stesso portava nella tasca dei pantaloni mentre si trovava a bordo della sua auto. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale, si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 648 cod. pen. e contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione al fumus del reato. Il difensore, richiamando anche giurisprudenza di questa Corte, evidenzia che la sola entità della somma rinvenuta, la sproporzione tra questa e le condizioni economiche del detentore e la mancanza di giustificazioni in ordine alla provenienza del denaro non sono di per sé elementi idonei a dimostrare gli elementi costitutivi del reato di ricettazione, soprattutto per quanto riguarda la provenienza della res da un delitto in precedenza commesso da altri;
delitto presupposto che, nel caso in esame, non è stato neppure indicato. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Con specifico riferimento alle fattispecie penali che vengono in rilievo nel caso in esame, nella giurisprudenza di legittimità è oramai consolidato l'orientamento secondo il quale la sola disponibilità da parte di un soggetto di denaro o valori sproporzionati rispetto alle sue condizioni economiche e reddituali e dei quali l'interessato non sappia fornire la giustificazione, non è, di per sé considerato, elemento sufficiente per ritenere il fumus dei delitti di ricettazione e/o di riciclaggio (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287719 – 01); ciò, se non altro, per l'ovvia considerazione che i suddetti dati di fatto non escludono che il bene di cui si discute possa essere di provenienza lecita ovvero provenire da un illecito non penalmente rilevante (ovvero ancora da un reato contravvenzionale che non rientra per limite di pena tra quelli previsti dall'art. 648, comma 2, o 648-bis, comma 2, cod. pen.). Ai fini dell'integrazione del fumus è quindi necessario un quid pluris che sia idoneo a superare, seppur col minor grado di certezza che la fase cautelare esige, il suddetto dubbio in ordine alla possibile provenienza lecita;
occorre cioè 3 che siano acquisiti uno o più elementi che, singolarmente o unitariamente considerati, rendano concreta, seria e plausibile l'ipotesi che il denaro provenga da un delitto (ovvero da una delle contravvenzioni di cui si è detto). E, in tal senso, si rende necessario tenere in debito conto di tutte le circostanze del caso concreto e valutarle in relazione alla natura e alla tipologia del bene. 1.2. Nel caso in esame, né l'ordinanza impugnata né il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati. Ed invero, ancor prima della prova della provenienza da un delitto (o da una contravvenzione), difetta l'individuazione stessa del reato presupposto. Ed infatti, già il capo d'imputazione provvisorio formulato dal pubblico ministero, risulta sul punto del tutto generico, in quanto si limita a far riferimento a denaro di sospetta provenienza “illecita”; espressione questa che può comprendere anche un mero illecito amministrativo o civile ovvero una contravvenzione non rientrante tra quelle di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen., con conseguente irrilevanza penale del fatto. Tale situazione di totale incertezza scaturente dal capo d'imputazione – che, a rigore, descrive un fatto di cui non è neppure ben chiara la rilevanza penale – non viene rimossa né dal provvedimento del G.i.p. né dall'ordinanza del Tribunale del riesame che, infatti, elenca tutte le anomalie ravvisabili nelle modalità di detenzione del denaro, ma non chiarisce in alcun modo da quale delitto o contravvenzione lo stesso deriverebbe. Ciò detto, se è comprensibile che nelle fasi embrionali di una indagine non sia possibile individuare con precisione il reato presupposto, tuttavia è necessario che vengano quanto meno indicati, se non la tipologia o il genere del reato presupposto, quanto meno elementi sufficienti a far ritenere altamente probabile la provenienza delittuosa/contravvenzionale del bene, si da poter superare il ragionevole dubbio che il bene possa essere di provenienza lecita o provenire da un illecito non penalmente rilevante. La motivazione sul punto risulta del tutto carente tanto nell'ordinanza del Tribunale quanto in quella del G.i.p. Per tali ragioni il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente non è neppure emendabile. Ed infatti, ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (richiamato in materia di riesame reale dall'art. 324 comma 7), il Tribunale del riesame non può integrare la motivazione del provvedimento impugnato quando questa è del tutto mancante o priva di autonoma valutazione. Peraltro, è pacifico che il Tribunale del riesame può certamente confermare il provvedimento applicativo della misura cautelare sulla base di una differente qualificazione giuridica (fermo restando il fatto storico descritto dal pubblico ministero), ma non può formulare autonome ipotesi ricostruttive ponendo a fondamento della propria decisione un fatto diverso (Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, [...], 4 Rv. 275602 – 01; Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, [...], Rv. 259679 – 01). 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata nonché del provvedimento di sequestro preventivo oggetto dell'istanza di riesame, con conseguente ordine di dissequestro e di restituzione all'avente diritto della somma in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani in data 23/01/2026 e dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto della somma in sequestro. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così è deciso, 15/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI RD DR GR
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Nicola Lerario, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/02/2026 del Tribunale di Trani, decidendo sull'istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. proposta nell'interesse dell'indagato, ha confermato l'ordinanza del 23/01/2026 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Ufficio aveva disposto nei confronti di SE NC il sequestro preventivo della somma euro 22.940 ritenuta oggetto del delitto di ricettazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21201 Anno 2026 Presidente: GR DR Relatore: RD BI Data Udienza: 15/05/2026 2 Si contesta al NC di aver detenuto una consistente somma di denaro (22.940 euro) di sospetta provenienza “illecita” che lo stesso portava nella tasca dei pantaloni mentre si trovava a bordo della sua auto. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale, si denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 648 cod. pen. e contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione al fumus del reato. Il difensore, richiamando anche giurisprudenza di questa Corte, evidenzia che la sola entità della somma rinvenuta, la sproporzione tra questa e le condizioni economiche del detentore e la mancanza di giustificazioni in ordine alla provenienza del denaro non sono di per sé elementi idonei a dimostrare gli elementi costitutivi del reato di ricettazione, soprattutto per quanto riguarda la provenienza della res da un delitto in precedenza commesso da altri;
delitto presupposto che, nel caso in esame, non è stato neppure indicato. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Con specifico riferimento alle fattispecie penali che vengono in rilievo nel caso in esame, nella giurisprudenza di legittimità è oramai consolidato l'orientamento secondo il quale la sola disponibilità da parte di un soggetto di denaro o valori sproporzionati rispetto alle sue condizioni economiche e reddituali e dei quali l'interessato non sappia fornire la giustificazione, non è, di per sé considerato, elemento sufficiente per ritenere il fumus dei delitti di ricettazione e/o di riciclaggio (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287719 – 01); ciò, se non altro, per l'ovvia considerazione che i suddetti dati di fatto non escludono che il bene di cui si discute possa essere di provenienza lecita ovvero provenire da un illecito non penalmente rilevante (ovvero ancora da un reato contravvenzionale che non rientra per limite di pena tra quelli previsti dall'art. 648, comma 2, o 648-bis, comma 2, cod. pen.). Ai fini dell'integrazione del fumus è quindi necessario un quid pluris che sia idoneo a superare, seppur col minor grado di certezza che la fase cautelare esige, il suddetto dubbio in ordine alla possibile provenienza lecita;
occorre cioè 3 che siano acquisiti uno o più elementi che, singolarmente o unitariamente considerati, rendano concreta, seria e plausibile l'ipotesi che il denaro provenga da un delitto (ovvero da una delle contravvenzioni di cui si è detto). E, in tal senso, si rende necessario tenere in debito conto di tutte le circostanze del caso concreto e valutarle in relazione alla natura e alla tipologia del bene. 1.2. Nel caso in esame, né l'ordinanza impugnata né il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati. Ed invero, ancor prima della prova della provenienza da un delitto (o da una contravvenzione), difetta l'individuazione stessa del reato presupposto. Ed infatti, già il capo d'imputazione provvisorio formulato dal pubblico ministero, risulta sul punto del tutto generico, in quanto si limita a far riferimento a denaro di sospetta provenienza “illecita”; espressione questa che può comprendere anche un mero illecito amministrativo o civile ovvero una contravvenzione non rientrante tra quelle di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen., con conseguente irrilevanza penale del fatto. Tale situazione di totale incertezza scaturente dal capo d'imputazione – che, a rigore, descrive un fatto di cui non è neppure ben chiara la rilevanza penale – non viene rimossa né dal provvedimento del G.i.p. né dall'ordinanza del Tribunale del riesame che, infatti, elenca tutte le anomalie ravvisabili nelle modalità di detenzione del denaro, ma non chiarisce in alcun modo da quale delitto o contravvenzione lo stesso deriverebbe. Ciò detto, se è comprensibile che nelle fasi embrionali di una indagine non sia possibile individuare con precisione il reato presupposto, tuttavia è necessario che vengano quanto meno indicati, se non la tipologia o il genere del reato presupposto, quanto meno elementi sufficienti a far ritenere altamente probabile la provenienza delittuosa/contravvenzionale del bene, si da poter superare il ragionevole dubbio che il bene possa essere di provenienza lecita o provenire da un illecito non penalmente rilevante. La motivazione sul punto risulta del tutto carente tanto nell'ordinanza del Tribunale quanto in quella del G.i.p. Per tali ragioni il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente non è neppure emendabile. Ed infatti, ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (richiamato in materia di riesame reale dall'art. 324 comma 7), il Tribunale del riesame non può integrare la motivazione del provvedimento impugnato quando questa è del tutto mancante o priva di autonoma valutazione. Peraltro, è pacifico che il Tribunale del riesame può certamente confermare il provvedimento applicativo della misura cautelare sulla base di una differente qualificazione giuridica (fermo restando il fatto storico descritto dal pubblico ministero), ma non può formulare autonome ipotesi ricostruttive ponendo a fondamento della propria decisione un fatto diverso (Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, [...], 4 Rv. 275602 – 01; Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, [...], Rv. 259679 – 01). 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata nonché del provvedimento di sequestro preventivo oggetto dell'istanza di riesame, con conseguente ordine di dissequestro e di restituzione all'avente diritto della somma in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani in data 23/01/2026 e dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto della somma in sequestro. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così è deciso, 15/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI RD DR GR