Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21201
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione al fumus del reato di ricettazione

    La Corte ha ritenuto che la sola disponibilità di denaro sproporzionato rispetto alle condizioni economiche, senza giustificazioni, non sia sufficiente a integrare il fumus del reato di ricettazione o riciclaggio. È necessario un quid pluris che renda concreta e plausibile l'ipotesi di provenienza da un delitto. Nel caso di specie, difetta l'individuazione del reato presupposto, essendo l'espressione 'provenienza illecita' troppo generica e non essendo stati indicati elementi sufficienti a far ritenere probabile la provenienza delittuosa. La motivazione dei provvedimenti impugnati è ritenuta carente e non emendabile dal Tribunale del riesame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21201
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21201
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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