Sentenza 7 maggio 1998
Massime • 1
Nella procedura di convalida dell'arresto, caratterizzata dall'esigenza di una rapida verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, l'obbligo di avvisare il difensore di fiducia è adempiuto quando sia stato compiuto il tentativo di rintracciarlo, anche a mezzo telefono, ex art. 149 cod. proc. pen.. In tale situazione l'avviso telegrafico non costituisce atto dovuto e necessario per l'ulteriore svolgimento dell'udienza, sicché deve ritenersi irrilevante la ritardata ricezione del telegramma di avviso per l'udienza di convalida da parte del difensore non rintracciato telefonicamente e quindi sostituito per l'incombente a norma dell'art. 97 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/1998, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 7.5.1998
1. Dott. LUCIANO DI NOTO Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " N. 1686
3. " FRANCESCO TRIFONE " REGISTRO GENERALE
4. " IC IL " N. 7707/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SI EL LU, nato a [...] il [...];
avvero ordinanza in data 6.11.1997 del Tribunale di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza 6.11.1997 il Tribunale di Milano, decidendo ex art. 310 cpp, confermava il provvedimento 20.9.97 del Giudice per le indagini preliminari presso esso ufficio, che aveva respinto l'istanza di AS EL LU tendente a ottenere la declaratoria di nullità dell'interrogatorio reso da esso AS in sede di convalida dell'arresto, con conseguente inefficacia della misura degli arresti domiciliari (il difensore di fiducia non sarebbe stato avvisato tempestivamente, atteso che dell'interrogatorio, fissato per le ore 16 del 13.9.97, era stata data notizia con un telegramma pervenuto al difensore solo alle 17,54 di quello stesso giorno;
all'interrogatorio aveva assistito, perciò, un difensore di ufficio).
In motivazione, il Tribunale poneva in particolare evidenza: che dell'arresto del AS era stata data immediata notizia al difensore di fiducia il 12.9.97; che il giorno successivo (13.9.97), esperito inutilmente un duplice tentativo di avvisare per telefono il difensore predetto (della fissazione dell'interrogatorio di convalida per le ore 16,15), era stato nominato un difensore di ufficio;
che era stato anche inviato (alle ore 15,21) un telegramma al difensore di fiducia, che lo aveva ricevuto alle 17,54 (l'annotazione a mano sulla busta diceva: "ufficio legale chiuso h. 17,45 data 13.9.97");
che all'udienza di convalida aveva presenziato il difensore nominato ex art. 97 c.4 cpp;
che, dunque, non si era verificata nullità alcuna.
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del AS, deducendo "erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt, 294 cpp e 44 Att. cpp": l'art. 44 citato avrebbe autorizzato l'uso di qualsiasi mezzo di comunicazione;
avrebbero potuto essere utilizzati il fax o i recapiti telefonici del cellulare e dell'abitazione; i tempi concessi (il telegramma fu inviato solo 54 minuti prima della ora stabilita per l'udienza) non avrebbero comunque consentito al difensore di recarsi tempestivamente nel luogo di celebrazione dell'udienza di convalida;
la nullità verificatosi non sarebbe stata affatto sanata dalla nomina di un difensore d'ufficio (l'interrogatorio avrebbe potuto essere dilazionato;
il tentativo di avviso al difensore sarebbe da ritenere tamquam non esset); l'ordinanza impugnata, dunque, dovrebbe essere annullata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di AS EL LU non è fondato.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente (ex plurimis, v. per tutte: Cass. IV, sent. 494 del 13.4.96, Tocco), nella procedura di convalida dell'arresto, caratterizzata dall'esigenza di una rapida verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, l'obbligo di dare avviso al difensore di fiducia è adempiuto quando sia stato compiuto il tentativo di rintracciarlo, anche a mezzo telefono;
in tale ipotesi, dunque, non è richiesta alcuna conferma telegrafica dell'avviso telefonico (ex art. 149 cpp), ne' l'avviso telegrafico costituisce atto dovuto e necessario per l'ulteriore svolgimento dell'udienza; conseguentemente, devesi ritenere irrilevante la ritardata ricezione del telegramma di avviso per l'udienza di convalida da parte del difensore di fiducia, non rintracciato telefonicamente e quindi sostituito per l'incombente ai sensi dell'art. 97 c. 4 cpp. È proprio alla luce del condivisibile insegnamento giurisprudenziale testè richiamato che le doglianze proposte nel caso di specie sono da disattendere.
I giudici del merito, infatti, non mancarono di porre opportunamente e correttamente in evidenza (secondo quanto già accennato in parte narrativa): come il difensore di fiducia fosse stato immediatamente notiziato dell'arresto (il 12.9.97); come il 13.9.97 fosse stato inutilmente esperito un tentativo duplice di avvertire lo stesso difensore dell'avvenuta fissazione dell'udienza di convalida (alle ore 14 e alle ore 14, 10 del 13.9.97); come alle ore 15,21 dello stesso giorno fosse stato inviato al difensore di fiducia un telegramma;
come l'irreperibilità del difensore di fiducia non valesse a determinare "una sorta di paralisi della procedura" (potendo notoriamente gli arresti avvenire anche nei giorni festivi;
sapendo il legale di esser stato nominato difensore di fiducia;
non risultando che l'ufficio del professionista fosse dotato di segreteria telefonica); come all'interrogatorio di convalida avesse, comunque, presenziato il difensore d'ufficio nominato in sostituzione di quello di fiducia, con conseguente esclusione di qualsiasi ipotesi di nullità (non essendo la tardiva ricezione del telegramma rilevante ai fini della validità dell'udienza di convalida). Le considerazioni svolte consentono di ritenere, conclusivamente, che il ricorso proposto nell'interesse del AS debba essere rigettato e che esso ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà - ove ne ricorrano le condizioni - agli adempimenti di cui all'art. 94 c.1 ter Disp. Att. cpp..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1/ter Disp. Att. cpp..
Così deciso in Roma, il 7 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1998