Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/1998, n. 1686
CASS
Sentenza 7 maggio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nella procedura di convalida dell'arresto, caratterizzata dall'esigenza di una rapida verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, l'obbligo di avvisare il difensore di fiducia è adempiuto quando sia stato compiuto il tentativo di rintracciarlo, anche a mezzo telefono, ex art. 149 cod. proc. pen.. In tale situazione l'avviso telegrafico non costituisce atto dovuto e necessario per l'ulteriore svolgimento dell'udienza, sicché deve ritenersi irrilevante la ritardata ricezione del telegramma di avviso per l'udienza di convalida da parte del difensore non rintracciato telefonicamente e quindi sostituito per l'incombente a norma dell'art. 97 cod. proc. pen.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/1998, n. 1686
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1686
    Data del deposito : 7 maggio 1998

    Testo completo