CASS
Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 15642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15642 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AE OL, nato a [...] il [...] RR IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/10/2025 Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, letto il provvedimento impugnato, i ricorsi degli Avvocati Pietro Giovanni Sorce e FR NI udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. Raffaele Gargiulo, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Ricorso trattato con rito cartolare RITENUTO IN FATTO 1. GA IC e RA IG, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono avverso la sentenza in data 01/10/2025 della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, con cui entrambi i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al delitto di concorso in tentata estorsione aggravata in più persone riunite.
2. Le difese affidano i ricorsi a diversi motivi che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., saranno di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 15642 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 23/04/2026 2 Ricorso di GA IC 1. Erronea applicazione degli artt. 629, comma 2 cod. pen. e 456 cod. civ. La censura attiene alla configurazione del danno quale necessario requisito di fattispecie dell’estorsione. Premesso che la vicenda che vedeva coinvolto il ricorrente nella disputa familiare relativa al conseguimento dell’eredità di D’AM VI si era svolta in costanza di vita della de cuius, la difesa, richiamati diffusamente gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza di legittimità sulla nozione di danno patrimoniale rilevante, si sofferma su quelle pronunce, anche della Cassazione civile o rese in materia di confisca per equivalente del profitto del reato ai sensi dell’art. 322-ter, comma 2, cod. pen., volte a delimitarne l’ambito; dalla ricognizione svolta si assume che, se può ritenersi pacifica l’inclusione nella nozione di patrimonio delle aspettative dotate di fondamento giuridico, altrettanto non può affermarsi riguardo a quelle di mero fatto, con la conseguenza che la perdita di chance può rientrare nella nozione di danno patrimoniale – ai fini della configurabilità del delitto di estorsione – solo allorché si traduca in una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile. Il contesto di fatto ricostruito dai giudici di merito - che vede SI AN attivarsi poiché riteneva, quale futuro erede, di poter iniziare un procedimento civile per tutelare i suoi diritti successori sull’eredità della madre vivente che, nelle more, aveva alienato a titolo oneroso i beni immobili all’altro figlio GAno e alla nuora – escludeva che la presunta p.o. potesse subire un pregiudizio nel suo patrimonio, ricorrendo un’aspettativa di mero fatto, destinata ad infrangersi con le norme sul diritto successorio che tutelano la libertà del testatore di disporre liberamente dei propri beni senza alcun limite. Né ragioni di “anticipata” tutela potevano ricavarsi dalla sua posizione di futuro legittimario, il quale avrebbe potuto agire per ottenere la revoca degli atti compiuti dalla madre, posto che un tale diritto si appunta in capo al legittimario, ai sensi dell’art. 456 cod. civ., soltanto con l’apertura della successione. Donde, la richiesta di mediazione in tale direzione avanzata dalla p.o., essendo diretta ad ottenere un accordo sull’eredità di persona vivente, risultava tanquam non esset in quanto affetta da nullità assoluta. In assenza di danno poteva, al più, configurarsi nei confronti del ricorrente il reato di ragion fattasi ovvero quello di violenza privata, ciò in quanto gli autori delle minacce – determinati dal fratello della p.o. – tendevano con la loro azione a far desistere il SI AN dall’assurda pretesa di coltivare un procedimento di mediazione che aveva per oggetto la tutela delle sue “aspettative” ereditarie su un patrimonio di persona vivente. Il motivo non è fondato. Dalla ricostruzione in fatto operata dalle sentenze di merito risulta che le reiterate minacce di cui è stato destinatario SI AN erano volte a costringerlo a rinunziare all’istanza di mediazione rivolta nei confronti del fratello e della cognata, i quali erano stati destinatari di beni ancora appartenenti alla propria madre in vita. In particolare, con l’istanza di mediazione la persona offesa mirava “ad ottenere il riconoscimento come legittimario della propria quota ereditaria su tale patrimonio”. Così si esprime il capo di imputazione e lo stesso SI AN nelle dichiarazioni riportate nella sentenza impugnata ove individua il motivo del contendere nel fatto di essere stato “pretermesso” nei suoi diritti successori rispetto agli altri fratelli che “si son fatti fare gli atti di tutte le proprietà” (v. pag. 7). Se questa è, dunque, la vicenda descritta con doppia conforme dai giudici di merito, sussiste l’estorsione, in quanto non può ritenersi – per come prospetta la difesa – che la p.o. tendesse, con l’istanza di mediazione, a far valere una situazione di mero fatto in ragione 3 dell’esistenza in vita della madre, non ancora assunta alla qualità di de cuius, in quanto se è vero che il pregiudizio alla qualità di legittimario pretermesso si acquisisce soltanto a seguito dell’apertura della successione, è altrettanto vero, però, che la mediazione può, anzi deve, essere intentata, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 – per come modificato dalla legge c.d. Cartabia – allorché si intenda agire in giudizio in ordine a controversie in materia “successoria”, dizione che si presta a comprendere anche l’azione di simulazione da parte dei futuri legittimari allorquando la successione non si è ancora aperta e chi dovrà assumere la veste di de cuius è ancora in vita. Tale azione, infatti, è finalizzata, non già all'esercizio dell'azione di riduzione e di quella di restituzione da esperirsi necessariamente dopo la morte del disponente, ma alla notifica e, poi, alla trascrizione dell'atto di opposizione di cui all'art. 563, comma 4 cod. civ., preordinato alla sospensione del termine per l'eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti (Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 27431/2023). Non si è, pertanto al cospetto di una richiesta di mediazione tesa ad ottenere un accordo sull’eredità di persone vivente e, dunque, agitata in relazione ad un’ipotesi di successione anticipata, ma del ricorso a strumenti avanzati di pianificazione patrimoniale pure consentiti dall’ordinamento. Né il caso in esame può ricondursi, per come prospettato in via subordinata nei motivi di ricorso, all’ipotesi della ragion fattasi, in quanto le reiterate minacce non sono volte ad esercitare un preteso diritto ma ad impedire a terzi di farlo. E tanto a prescindere dalla direzione finalistica delle intimidazioni, fuoriuscite dalla sfera giuridica del SI AN e riferite anche all’intervento “rafforzativo” di soggetti del tutto estranei alla contesta civilistica.
2. Erronea applicazione degli artt. 629, comma 2 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Errata valutazione della prova in ordine alla partecipazione del ricorrente al fatto di reato e all’effettiva incidenza della sua condotta. Si lamenta che gli argomenti utilizzati dalle sentenze di merito per affermare il concorso nell’estorsione abbiano disatteso le deduzioni difensive che, riprendendo per intero la ricostruzione del fatto della p.o., puntavano a descrivere un comportamento di semplice e disinteressato ausilio a favore delle medesima e non anche un indispensabile ponte tra questa e l’estorsore. All’essersi il ricorrente adop45678erato per far risolvere la questione insorta tra i fratelli SI non faceva seguito una motivazione che desse adeguatamente conto che l’imputato si fosse altrettanto adoperato per trarre un utile personale ovvero al fine di far conseguire all’autore dell’estorsione il risultato voluto, così concorrendo nel reato. Il tutto senza considerare l’assenza di un profitto in capo al ricorrente e l’esistenza di un consolidato rapporto di amicizia che lo legava alla p.o. Il motivo è generico e manifestamente infondato. La sentenza impugnata, mediante riferimenti a contenuti di prova letti nella loro integralità per come specificati dal primo giudice, ha correttamente escluso che l’intervento del ricorrente nella vicenda fosse spiegato nell’esclusivo interesse della persona offesa, dovendosi piuttosto ricondurre al soddisfacimento dell’esclusivo interesse di SI AL, con ciò rivelandosi per nulla estraneo al disegno comunque illecito unitariamente perseguito con gli altri correi. Il motivo finisce per essere generico in quanto si fonda su una lettura parcellizzata del compendio probatorio, al fine di svilirne la portata contenutistica, rispetto a contributi individualizzanti confacenti all’integrazione della minor grave fattispecie.
3. Erronea applicazione dell’art. 629, comma 2, cod. pen., nella parte in cui la Corte di 4 merito aveva omesso di riconoscere il fatto di lieve entità, a fronte di un inesistente danno patrimoniale e di un’azione che si era concretizzata in pochi contatti telefonici nei quali la p.o. aveva tenuto testa al suo interlocutore, non “vacillando” affatto dall’intento di proseguire nel procedimento di mediazione. Il motivo è manifestamente infondato. Il diniego, infatti, è stato fondato sul richiamo di plurimi indici di gravità oggettiva del reato, attinenti tanto alle modalità di coercizione che alle conseguenze pregiudizievoli cui mirava l’azione congiunta dei correi che vanno necessariamente apprezzate in ordine alla prospettata perdita patrimoniale legata allo spossessamento – già avvenuto - di beni immobili e, dunque, necessariamente dotata di concreto e non affatto lieve pregiudizio. Si sono quindi richiamati indici di disvalore normativamente stabiliti, nell’ambito della discrezionalità riconosciuta al giudice di merito non censurabile in questa sede essendo comunque motivata.
4. Erronea applicazione degli artt. 629, comma 2, 62 n. 4 e 62-bis, 99 cod. pen. Sulla scorta delle considerazioni svolte in punto di esistenza di un danno patrimonialmente apprezzabile (indicato come “pari a zero”) se ne fanno discendere conseguenze sia in tema di riconoscimento dell’attenuante speciale del danno di particolare tenuità e, alla stregua delle modalità della condotta (si richiama soprattutto la manifestata volontà dell’imputato di desistere spontaneamente dalla sua azione intermediaria e di lasciare che la questione venisse risolta direttamente dalle parti in causa), in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Infine, si censura la congruità della motivazione resa riguardo all’applicazione della recidiva qualificata, avendo il giudice del merito fatto ricorso ad una sorta di automatismo punitivo del tutto incompatibile con i canoni, anche costituzionali, su cui si deve fondare il maggior disvalore che giustifica l’incremento sanzionatorio (annoverando il ricorrente un solo precedente nel 2016 per un fatto commesso i 2012). Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non ha allegato di avere specificamente dedotto il motivo in sede di appello, non rinvenendosi tale profilo di censura menzionato nella sentenza impugnata. Né il danno patrimoniale può ritenersi lieve in considerazione della ragioni sopra indicate che valgono anche per le ipotesi tentate, dovendo la valutazione del pregiudizio, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato. Infondati e/o manifestamente infondati sono i motivi sulla pena, sulle circostanze attenuanti generiche e sulla recidiva. L’esclusione della circostanze attenuanti generiche rinviene congrua motivazione essendosi richiamato il dato di disvalore costituito dall’esistenza di un rapporto amicale tra le parti, logicamente espressivo di maggiore capacità a delinquere e non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01). 5 La pena è stata parametrata in misura prossima al minimo edittale e le ragioni del limitato aumento (mesi quattro) non si espongono a rilievi in sede di legittimità tenuto conto degli indici di disvalore comunque richiamati dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado che li ha diffusamente riepilogati (v. pagg. 22 e ss.). Quanto alla recidiva, il motivo deve ritenersi implicitamente disatteso in forza delle argomentazioni del primo giudice, il quale, lungi dall’appiattirsi sul dato formale dei precedenti annoverati, ha dato atto di come il reato commessi sia espressione, per modalità e contesto, di un giudizio di maggiore gravità in termini sia di maggiore intensità di colpevolezza che di pericolosità sociale, nell’ambito di un percorso criminale non definitivamente interrotto. Ricorso di RA IG 1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 629, comma 2, cod. pen. in luogo dell’art. 610 cod. pen.
2. Vizio di motivazione sull’elemento costitutivo dell’ingiusto profitto patrimoniale. I motivi sono comuni e sovrapponibili a quelli dedotti sun 1.1. dal coimputato GA IC e risultano infondati alla stregua degli argomenti ivi spesi.
3. Vizio di motivazione (contraddittorietà e manifesta illogicità) nella valutazione degli elementi costitutivi del reato, con particolare riguardo all’assenza nella minaccia attribuita al ricorrente di una direzione finalistica a contenuto patrimoniale. Il motivo è inammissibile perché incentrato sulla contestazione del merito della vicenda, a fronte di una motivazione che, mediante anche il richiamo a quella di primo grado, ha dato congruamente conto degli elementi di diretto coinvolgimento del ricorrente, finalizzati a realizzare il proposito dei correi, per come si ricava anche dalle modalità della condotta che individuano anche momenti “condivisi” dell’ordito estorsivo.
4. Violazione di legge e vizio di motivazione sul contributo causale specifico prestato dal ricorrente nel concorso di persone nel reato. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Invero, la doglianza si fonda essenzialmente sul rilievo che nessuna richiesta di denaro era stata avanzata dal ricorrente che si era limitato a tenere un comportamento solo “genericamente” intimidatorio (così la sentenza impugnata a pag. 2). Al riguardo, deve solo rilevarsi come i giudici di merito abbiano dato piena contezza della valenza intimidatoria della condotta tenuta dall’imputato, ricavata da idonei elementi sia in punto di efficienza causale che soggettiva (v. pag. 3 della sentenza impugnata e pagg. 6, 7, 10 e 11 della sentenza del Tribunale). Peraltro, assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260 – 01; Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820 – 01). E tanto alla luce non solo della tipizzazione unitaria del concorso di persone nel reato, la quale assegna rilievo, a pari titolo, a chi compie la condotta tipica rispetto a colui o a coloro che hanno apportato un contributo qualsiasi, purché dotato di rilevanza causale nell’ambito della realizzazione collettiva del fatto. L’assenza di una richiesta di denaro non priva la minaccia 6 del suo pregiudizio patrimoniale in ragione di quanto osservato a proposito della qualificazione giuridica del fatto.
5. Vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del tentativo di estorsione. Il motivo è manifestamente infondato. Le sentenze di merito hanno dato ragionevolmente conto di come le reiterate minacce ai danni della p.o. e il contesto ambientale in cui sono maturate, risultino idonee, secondo l’id quoad plerunque accidit, a ledere la libera autodeterminazione della vittima, a nulla valendo che questa si sia poi rivolta ai Carabinieri denunciando l’accaduto ovvero che i “contendenti” del SI AL non si siano presentati alla mediazione. Ai fini della configurabilità del tentativo di estorsione la idoneità del male minacciato va valutata obiettivamente, anche se in relazione alle circostanze concrete, nulla rilevando che il soggetto passivo non si sia in effetti intimorito ed abbia presentato denuncia (Sez. 2, n. 3106 del 19/10/1982, Modica, Rv. 158389 – 01; Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537; Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019 - dep. 2020, Fichera, Rv. 277969; Sez. 6, n. 35272 del 20710/2020, Pili, non mass.).
6. Il reato non è prescritto, in ragione della previsione edittale della reclusione e tanto a prescindere, in relazione alla data del commesso reato, delle cause di sospensione di cui alla legge n. 103/2017 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, li 23 aprile 2026. Il Presidente relatore Giovanni Ariolli
2. Le difese affidano i ricorsi a diversi motivi che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., saranno di seguito illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 15642 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 23/04/2026 2 Ricorso di GA IC 1. Erronea applicazione degli artt. 629, comma 2 cod. pen. e 456 cod. civ. La censura attiene alla configurazione del danno quale necessario requisito di fattispecie dell’estorsione. Premesso che la vicenda che vedeva coinvolto il ricorrente nella disputa familiare relativa al conseguimento dell’eredità di D’AM VI si era svolta in costanza di vita della de cuius, la difesa, richiamati diffusamente gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza di legittimità sulla nozione di danno patrimoniale rilevante, si sofferma su quelle pronunce, anche della Cassazione civile o rese in materia di confisca per equivalente del profitto del reato ai sensi dell’art. 322-ter, comma 2, cod. pen., volte a delimitarne l’ambito; dalla ricognizione svolta si assume che, se può ritenersi pacifica l’inclusione nella nozione di patrimonio delle aspettative dotate di fondamento giuridico, altrettanto non può affermarsi riguardo a quelle di mero fatto, con la conseguenza che la perdita di chance può rientrare nella nozione di danno patrimoniale – ai fini della configurabilità del delitto di estorsione – solo allorché si traduca in una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile. Il contesto di fatto ricostruito dai giudici di merito - che vede SI AN attivarsi poiché riteneva, quale futuro erede, di poter iniziare un procedimento civile per tutelare i suoi diritti successori sull’eredità della madre vivente che, nelle more, aveva alienato a titolo oneroso i beni immobili all’altro figlio GAno e alla nuora – escludeva che la presunta p.o. potesse subire un pregiudizio nel suo patrimonio, ricorrendo un’aspettativa di mero fatto, destinata ad infrangersi con le norme sul diritto successorio che tutelano la libertà del testatore di disporre liberamente dei propri beni senza alcun limite. Né ragioni di “anticipata” tutela potevano ricavarsi dalla sua posizione di futuro legittimario, il quale avrebbe potuto agire per ottenere la revoca degli atti compiuti dalla madre, posto che un tale diritto si appunta in capo al legittimario, ai sensi dell’art. 456 cod. civ., soltanto con l’apertura della successione. Donde, la richiesta di mediazione in tale direzione avanzata dalla p.o., essendo diretta ad ottenere un accordo sull’eredità di persona vivente, risultava tanquam non esset in quanto affetta da nullità assoluta. In assenza di danno poteva, al più, configurarsi nei confronti del ricorrente il reato di ragion fattasi ovvero quello di violenza privata, ciò in quanto gli autori delle minacce – determinati dal fratello della p.o. – tendevano con la loro azione a far desistere il SI AN dall’assurda pretesa di coltivare un procedimento di mediazione che aveva per oggetto la tutela delle sue “aspettative” ereditarie su un patrimonio di persona vivente. Il motivo non è fondato. Dalla ricostruzione in fatto operata dalle sentenze di merito risulta che le reiterate minacce di cui è stato destinatario SI AN erano volte a costringerlo a rinunziare all’istanza di mediazione rivolta nei confronti del fratello e della cognata, i quali erano stati destinatari di beni ancora appartenenti alla propria madre in vita. In particolare, con l’istanza di mediazione la persona offesa mirava “ad ottenere il riconoscimento come legittimario della propria quota ereditaria su tale patrimonio”. Così si esprime il capo di imputazione e lo stesso SI AN nelle dichiarazioni riportate nella sentenza impugnata ove individua il motivo del contendere nel fatto di essere stato “pretermesso” nei suoi diritti successori rispetto agli altri fratelli che “si son fatti fare gli atti di tutte le proprietà” (v. pag. 7). Se questa è, dunque, la vicenda descritta con doppia conforme dai giudici di merito, sussiste l’estorsione, in quanto non può ritenersi – per come prospetta la difesa – che la p.o. tendesse, con l’istanza di mediazione, a far valere una situazione di mero fatto in ragione 3 dell’esistenza in vita della madre, non ancora assunta alla qualità di de cuius, in quanto se è vero che il pregiudizio alla qualità di legittimario pretermesso si acquisisce soltanto a seguito dell’apertura della successione, è altrettanto vero, però, che la mediazione può, anzi deve, essere intentata, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 – per come modificato dalla legge c.d. Cartabia – allorché si intenda agire in giudizio in ordine a controversie in materia “successoria”, dizione che si presta a comprendere anche l’azione di simulazione da parte dei futuri legittimari allorquando la successione non si è ancora aperta e chi dovrà assumere la veste di de cuius è ancora in vita. Tale azione, infatti, è finalizzata, non già all'esercizio dell'azione di riduzione e di quella di restituzione da esperirsi necessariamente dopo la morte del disponente, ma alla notifica e, poi, alla trascrizione dell'atto di opposizione di cui all'art. 563, comma 4 cod. civ., preordinato alla sospensione del termine per l'eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti (Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 27431/2023). Non si è, pertanto al cospetto di una richiesta di mediazione tesa ad ottenere un accordo sull’eredità di persone vivente e, dunque, agitata in relazione ad un’ipotesi di successione anticipata, ma del ricorso a strumenti avanzati di pianificazione patrimoniale pure consentiti dall’ordinamento. Né il caso in esame può ricondursi, per come prospettato in via subordinata nei motivi di ricorso, all’ipotesi della ragion fattasi, in quanto le reiterate minacce non sono volte ad esercitare un preteso diritto ma ad impedire a terzi di farlo. E tanto a prescindere dalla direzione finalistica delle intimidazioni, fuoriuscite dalla sfera giuridica del SI AN e riferite anche all’intervento “rafforzativo” di soggetti del tutto estranei alla contesta civilistica.
2. Erronea applicazione degli artt. 629, comma 2 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Errata valutazione della prova in ordine alla partecipazione del ricorrente al fatto di reato e all’effettiva incidenza della sua condotta. Si lamenta che gli argomenti utilizzati dalle sentenze di merito per affermare il concorso nell’estorsione abbiano disatteso le deduzioni difensive che, riprendendo per intero la ricostruzione del fatto della p.o., puntavano a descrivere un comportamento di semplice e disinteressato ausilio a favore delle medesima e non anche un indispensabile ponte tra questa e l’estorsore. All’essersi il ricorrente adop45678erato per far risolvere la questione insorta tra i fratelli SI non faceva seguito una motivazione che desse adeguatamente conto che l’imputato si fosse altrettanto adoperato per trarre un utile personale ovvero al fine di far conseguire all’autore dell’estorsione il risultato voluto, così concorrendo nel reato. Il tutto senza considerare l’assenza di un profitto in capo al ricorrente e l’esistenza di un consolidato rapporto di amicizia che lo legava alla p.o. Il motivo è generico e manifestamente infondato. La sentenza impugnata, mediante riferimenti a contenuti di prova letti nella loro integralità per come specificati dal primo giudice, ha correttamente escluso che l’intervento del ricorrente nella vicenda fosse spiegato nell’esclusivo interesse della persona offesa, dovendosi piuttosto ricondurre al soddisfacimento dell’esclusivo interesse di SI AL, con ciò rivelandosi per nulla estraneo al disegno comunque illecito unitariamente perseguito con gli altri correi. Il motivo finisce per essere generico in quanto si fonda su una lettura parcellizzata del compendio probatorio, al fine di svilirne la portata contenutistica, rispetto a contributi individualizzanti confacenti all’integrazione della minor grave fattispecie.
3. Erronea applicazione dell’art. 629, comma 2, cod. pen., nella parte in cui la Corte di 4 merito aveva omesso di riconoscere il fatto di lieve entità, a fronte di un inesistente danno patrimoniale e di un’azione che si era concretizzata in pochi contatti telefonici nei quali la p.o. aveva tenuto testa al suo interlocutore, non “vacillando” affatto dall’intento di proseguire nel procedimento di mediazione. Il motivo è manifestamente infondato. Il diniego, infatti, è stato fondato sul richiamo di plurimi indici di gravità oggettiva del reato, attinenti tanto alle modalità di coercizione che alle conseguenze pregiudizievoli cui mirava l’azione congiunta dei correi che vanno necessariamente apprezzate in ordine alla prospettata perdita patrimoniale legata allo spossessamento – già avvenuto - di beni immobili e, dunque, necessariamente dotata di concreto e non affatto lieve pregiudizio. Si sono quindi richiamati indici di disvalore normativamente stabiliti, nell’ambito della discrezionalità riconosciuta al giudice di merito non censurabile in questa sede essendo comunque motivata.
4. Erronea applicazione degli artt. 629, comma 2, 62 n. 4 e 62-bis, 99 cod. pen. Sulla scorta delle considerazioni svolte in punto di esistenza di un danno patrimonialmente apprezzabile (indicato come “pari a zero”) se ne fanno discendere conseguenze sia in tema di riconoscimento dell’attenuante speciale del danno di particolare tenuità e, alla stregua delle modalità della condotta (si richiama soprattutto la manifestata volontà dell’imputato di desistere spontaneamente dalla sua azione intermediaria e di lasciare che la questione venisse risolta direttamente dalle parti in causa), in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Infine, si censura la congruità della motivazione resa riguardo all’applicazione della recidiva qualificata, avendo il giudice del merito fatto ricorso ad una sorta di automatismo punitivo del tutto incompatibile con i canoni, anche costituzionali, su cui si deve fondare il maggior disvalore che giustifica l’incremento sanzionatorio (annoverando il ricorrente un solo precedente nel 2016 per un fatto commesso i 2012). Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non ha allegato di avere specificamente dedotto il motivo in sede di appello, non rinvenendosi tale profilo di censura menzionato nella sentenza impugnata. Né il danno patrimoniale può ritenersi lieve in considerazione della ragioni sopra indicate che valgono anche per le ipotesi tentate, dovendo la valutazione del pregiudizio, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato. Infondati e/o manifestamente infondati sono i motivi sulla pena, sulle circostanze attenuanti generiche e sulla recidiva. L’esclusione della circostanze attenuanti generiche rinviene congrua motivazione essendosi richiamato il dato di disvalore costituito dall’esistenza di un rapporto amicale tra le parti, logicamente espressivo di maggiore capacità a delinquere e non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01). 5 La pena è stata parametrata in misura prossima al minimo edittale e le ragioni del limitato aumento (mesi quattro) non si espongono a rilievi in sede di legittimità tenuto conto degli indici di disvalore comunque richiamati dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado che li ha diffusamente riepilogati (v. pagg. 22 e ss.). Quanto alla recidiva, il motivo deve ritenersi implicitamente disatteso in forza delle argomentazioni del primo giudice, il quale, lungi dall’appiattirsi sul dato formale dei precedenti annoverati, ha dato atto di come il reato commessi sia espressione, per modalità e contesto, di un giudizio di maggiore gravità in termini sia di maggiore intensità di colpevolezza che di pericolosità sociale, nell’ambito di un percorso criminale non definitivamente interrotto. Ricorso di RA IG 1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 629, comma 2, cod. pen. in luogo dell’art. 610 cod. pen.
2. Vizio di motivazione sull’elemento costitutivo dell’ingiusto profitto patrimoniale. I motivi sono comuni e sovrapponibili a quelli dedotti sun 1.1. dal coimputato GA IC e risultano infondati alla stregua degli argomenti ivi spesi.
3. Vizio di motivazione (contraddittorietà e manifesta illogicità) nella valutazione degli elementi costitutivi del reato, con particolare riguardo all’assenza nella minaccia attribuita al ricorrente di una direzione finalistica a contenuto patrimoniale. Il motivo è inammissibile perché incentrato sulla contestazione del merito della vicenda, a fronte di una motivazione che, mediante anche il richiamo a quella di primo grado, ha dato congruamente conto degli elementi di diretto coinvolgimento del ricorrente, finalizzati a realizzare il proposito dei correi, per come si ricava anche dalle modalità della condotta che individuano anche momenti “condivisi” dell’ordito estorsivo.
4. Violazione di legge e vizio di motivazione sul contributo causale specifico prestato dal ricorrente nel concorso di persone nel reato. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Invero, la doglianza si fonda essenzialmente sul rilievo che nessuna richiesta di denaro era stata avanzata dal ricorrente che si era limitato a tenere un comportamento solo “genericamente” intimidatorio (così la sentenza impugnata a pag. 2). Al riguardo, deve solo rilevarsi come i giudici di merito abbiano dato piena contezza della valenza intimidatoria della condotta tenuta dall’imputato, ricavata da idonei elementi sia in punto di efficienza causale che soggettiva (v. pag. 3 della sentenza impugnata e pagg. 6, 7, 10 e 11 della sentenza del Tribunale). Peraltro, assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260 – 01; Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820 – 01). E tanto alla luce non solo della tipizzazione unitaria del concorso di persone nel reato, la quale assegna rilievo, a pari titolo, a chi compie la condotta tipica rispetto a colui o a coloro che hanno apportato un contributo qualsiasi, purché dotato di rilevanza causale nell’ambito della realizzazione collettiva del fatto. L’assenza di una richiesta di denaro non priva la minaccia 6 del suo pregiudizio patrimoniale in ragione di quanto osservato a proposito della qualificazione giuridica del fatto.
5. Vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del tentativo di estorsione. Il motivo è manifestamente infondato. Le sentenze di merito hanno dato ragionevolmente conto di come le reiterate minacce ai danni della p.o. e il contesto ambientale in cui sono maturate, risultino idonee, secondo l’id quoad plerunque accidit, a ledere la libera autodeterminazione della vittima, a nulla valendo che questa si sia poi rivolta ai Carabinieri denunciando l’accaduto ovvero che i “contendenti” del SI AL non si siano presentati alla mediazione. Ai fini della configurabilità del tentativo di estorsione la idoneità del male minacciato va valutata obiettivamente, anche se in relazione alle circostanze concrete, nulla rilevando che il soggetto passivo non si sia in effetti intimorito ed abbia presentato denuncia (Sez. 2, n. 3106 del 19/10/1982, Modica, Rv. 158389 – 01; Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537; Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019 - dep. 2020, Fichera, Rv. 277969; Sez. 6, n. 35272 del 20710/2020, Pili, non mass.).
6. Il reato non è prescritto, in ragione della previsione edittale della reclusione e tanto a prescindere, in relazione alla data del commesso reato, delle cause di sospensione di cui alla legge n. 103/2017 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, li 23 aprile 2026. Il Presidente relatore Giovanni Ariolli