Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 15642
CASS
Sentenza 29 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea applicazione degli artt. 629, comma 2 cod. pen. e 456 cod. civ.

    La Corte ha ritenuto che l'istanza di mediazione fosse legittima, in quanto volta a tutelare diritti successori anche prima dell'apertura della successione, e che sussistesse l'estorsione in quanto le minacce erano volte a impedire l'esercizio di un diritto.

  • Rigettato
    Errata valutazione della prova in ordine alla partecipazione del ricorrente al fatto di reato e all’effettiva incidenza della sua condotta.

    La Corte ha ritenuto che l'intervento del ricorrente fosse motivato dal suo esclusivo interesse, rivelandosi partecipe del disegno illecito unitariamente perseguito con gli altri correi, e ha definito il motivo generico per la lettura parcellizzata del compendio probatorio.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell’art. 629, comma 2, cod. pen., nella parte in cui la Corte di merito aveva omesso di riconoscere il fatto di lieve entità

    Il diniego è stato fondato su plurimi indici di gravità oggettiva del reato, attinenti alle modalità di coercizione e alle conseguenze pregiudizievoli prospettate, quali la perdita patrimoniale legata allo spossessamento di beni immobili.

  • Inammissibile
    Erronea applicazione degli artt. 629, comma 2, 62 n. 4 e 62-bis, 99 cod. pen.

    Il motivo è inammissibile perché non specificamente dedotto in appello. Il danno non è lieve per le ragioni sopra indicate. L'esclusione delle attenuanti generiche è congruamente motivata dal rapporto amicale tra le parti. La pena è stata parametrata al minimo edittale. La recidiva è stata implicitamente disattesa dal primo giudice.

  • Rigettato
    Violazione ed erronea applicazione dell’art. 629, comma 2, cod. pen. in luogo dell’art. 610 cod. pen.

    I motivi sono comuni e sovrapponibili a quelli dedotti da GA IC e risultano infondati alla stregua degli argomenti ivi spesi.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sull’elemento costitutivo dell’ingiusto profitto patrimoniale.

    I motivi sono comuni e sovrapponibili a quelli dedotti da GA IC e risultano infondati alla stregua degli argomenti ivi spesi.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione (contraddittorietà e manifesta illogicità) nella valutazione degli elementi costitutivi del reato, con particolare riguardo all’assenza nella minaccia attribuita al ricorrente di una direzione finalistica a contenuto patrimoniale.

    Il motivo è inammissibile perché incentrato sulla contestazione del merito della vicenda, a fronte di una motivazione che ha dato congruamente conto degli elementi di diretto coinvolgimento del ricorrente, finalizzati a realizzare il proposito dei correi.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione sul contributo causale specifico prestato dal ricorrente nel concorso di persone nel reato.

    Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. I giudici di merito hanno dato piena contezza della valenza intimidatoria della condotta tenuta dall'imputato e dell'unitarietà del fatto collettivo realizzato. L'assenza di una richiesta di denaro non priva la minaccia del suo pregiudizio patrimoniale.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del tentativo di estorsione.

    Il motivo è manifestamente infondato. Le sentenze di merito hanno dato ragionevolmente conto dell'idoneità delle minacce a ledere la libera autodeterminazione della vittima, a nulla valendo che questa si sia poi rivolta ai Carabinieri o che i "contendenti" non si siano presentati alla mediazione. Ai fini della configurabilità del tentativo di estorsione la idoneità del male minacciato va valutata obiettivamente.

  • Rigettato
    Il reato non è prescritto

    Il reato non è prescritto, in ragione della previsione edittale della reclusione e tanto a prescindere, in relazione alla data del commesso reato, delle cause di sospensione di cui alla legge n. 103/2017.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 15642
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15642
    Data del deposito : 29 aprile 2026

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