Sentenza 6 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9833 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME D0 9 8 3 3 / 0 2 Aula A REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.16946/01 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cren 26744 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere FILADORO Cons. Rel. Ud. 09/04/02 Dott. Camillo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DE OM FI, elettivamente domiciliata in Roma, via Ceresio n.24, presso l'avv. Carlo Acquaviva, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Gaetano Sorbello del Foro di Messina;
- ricorrente 1544
contro
SMAFIN S.R.L. (già SIGROS), in persona del preposto alla sede secondaria di Misterbianco (Catania) dott. Giannarini, rappresentata e difesa giusta delega in л US Marra, elettivamente domiciliata in Roma, via Gavorrano n.12 scala B interno 4, presso l'avv. Mario 1 atti dall'avv. prof. Lucio Ricca del Foro di Catania;
- controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 24 marzo-1° luglio 2000, n. 208, RGAC 1208 del 1998, cron. 668; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Lucio Ricca;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 24 marzo -1° luglio 2000, il Tribunale di Messina rigettava l'appello proposto da FI De OM avverso la decisione del locale Pretore del 30 ottobre 1997 che aveva respinto la sua domanda (del 13 settembre 1995), intesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato il 20 luglio 1997 dalla SMAFIN s.r.l. (già SIGROS DISTRIBUZIONE s.r.l.) per ragioni disciplinari. La De OM aveva precisato nel ricorso introduttivo di essere stata sottoposta ad uno specifico controllo da parte di un soggetto estraneo all'ambiente dell'esercizio commerciale, presso il quale prestava la 2 propria attività di aiuto commessa da oltre tre anni. In particolare, la ricorrente precisava che una incaricata di una agenzia di investigazione aveva presso la cassa cui effettuato un acquisto simulato ella era addetta, acquistando una bottiglia di champagne ed una confezione di formaggio per l'importo complessivo di lire 51.240. La De OM, secondo la ricostruzione operata dalla società, non aveva consegnato alla cliente lo scontrino, ma aveva prelevato a sua volta due prodotti analoghi a quelli acquistati dalla cliente, mettendoli in una busta. All'uscita del magazzino, la De OM aveva esibito all'ispettore della società lo scontrino relativo all'acquisto precedente, sul quale aveva apposta la sua sigla (le disposizioni aziendali prevedono in ipotesi di acquisti diretti del personale la firma del gestore dell'esercizio sullo scontrino). Il Tribunale osservava che non vi era alcun elemento a sostegno della tesi della De OM che asseriva di essere stata "incastrata" dal direttore del negozio, presso il quale per qualche tempo aveva prestato lavoro in qualità di baby sitter al mattino (prestando la propria attività come aiuto cassiera nel pomeriggio). La ricorrente precisava che dopo che ella aveva 3 comunicato al direttore del negozio di non voler più come baby sitter, avevalavorare alle sue dipendenze iniziato ad incontrare sempre maggiori difficoltà nel lavoro pomeridiano a causa dei continui rimproveri e richiami ai quali veniva sottoposta. Finché il giorno 11 luglio 1995, al termine dell'orario di lavoro pomeridiano, si era verificato l'episodio esposto nella premessa, dal quale era scaturito 1' (ingiusto) addebito di aver sottratto merce nei locali aziendali e, successivamente, il licenziamento del 20 luglio 1995. osservavano che i testimoni I giudici di appello sentiti avevano confermato che i fatti si erano verificati con le modalità indicate dal datore di lavoro. Gli stessi giudici ricordavano che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, relativa alle norme del titolo I dello Statuto dei lavoratori, devono ritenersi leciti i controlli sul patrimonio aziendale, del tipo di quello operato nei confronti della De OM. controlli degli incaricati delle agenzieI investigative sono perfettamente leciti poiché questi soggetti operano come un normale cliente e non esercitano alcun potere di vigilanza e controllo. 4 Il Tribunale segnalava che la De OM aveva riferito che non le era stato possibile citare a testimone alcun dipendente dell'esercizio commerciale, poiché tutti avevano manifestato timore di rappresaglie e vessazioni da parte del direttore, ma che non aveva fornito aluna prova, neppure indiziaria, al riguardo. Quanto alla proporzionalità tra fatto contestato e sanzione applicata, i giudici di appello segnalavano il contenuto fiduciario delle mansioni svolte dalla ricorrente, ribadendo che il venir meno dell'elemento fiduciario deve essere valutato sulla base de l comportamento complessivo del dipendente, e quindi anche a prescindere dalla entità del danno eventualmente arrecato al datore di lavoro. Del tutto irrilevante giudicava, poi, la circostanza che la De OM non avesse mai avuto precedenti richiami o sanzioni disciplinari. Quanto all'altra domanda, relativa all'adeguamento delle retribuzioni percepite alle mansioni di fatto svolte, giudici di appello Osservavano che queste erano inquadrabili nelle mansioni di V livello previste dal contratto (corrispondenti all'addetto ad operazioni vendite per i primi diciotto mesi di adibizione a tali ん ausiliarie alla vendita, tra le quali sono appunto ricomprese sia la registrazione che l'incasso delle 5 compiti). Avverso tale decisione ricorre la De OM con tre distinti motivi. Resiste la s.r.l. SMAFIN con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denuncia omessa, insufficiente ○ contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 n. 5 codice di procedura civile). La ricorrente rileva che il controllo dell'incaricato dell'agenzia investigativa era stato effettuato previo accordo con il direttore di filiale dell'esercizio commerciale, osservando che "non si può escludere che la De OM sia stata "incastrata" ad arte e che la avesse "di RU (incaricata dell'agenzia)" non proposito "dimenticato" lo scontrino, scappando via dopo aver pagato la merce". Inoltre i giudici di appello non avevano chiarito se e per quale ragione riteneva i due testimoni indicati dalla società non reticenti e quindi attendibili "nonostante che avessero omesso di riferire circostanze fondamentali in relazione all'episodio che ha condotto al licenziamento per cui è causa (il preventivo accordo della RU con il direttore della filiale). 6 Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt.2119 e 2106 codice civile). I giudici di appello avevano errato nel ritenere legittimo il licenziamento pur in presenza di una mancanza lieve, in considerazione del valore della merce (in ipotesi) sottratta dalla De OM. perché I due motivi, da esaminare congiuntamente, connessi tra di loro non sono fondati. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che lo Statuto dei lavoratori (legge n. 300 de 1 20 maggio 1970) e specificamente i suoi articoli 2,3 e 4, lungi dall'eliminare il potere di controllo attribuito al datore di lavoro dal codice civile, ne ha disciplinato le modalità di esercizio, privando la funzione di vigilanza dell'impresa degli aspetti più "polizieschi". E stato così riconosciuto (Cass. 3 novembre 1997 n. 10761) che non può contestarsi la legittimità dei controlli posti in essere da dipendenti di una agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti di un esercizio commerciale e limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata e a pagare il relativo verifichino la mancata registrazione della prezzo, l'appropriazione della somma incassata da vendita e 7 parte dell'addetto alla cassa (Cass. nn. 829 del 25 gennaio 1992, 1455 del 18 febbraio 1997, 12 agosto 1998 n. 7933, 17 ottobre 1998 n. 10313. Cfr. anche Cass. nn.2813 del 1989, 205 del 1990 e 7455 del 1991). E' stato ritenuto legittimo anche il controllo del datore di lavoro, caratterizzato dall'intervento di più controllori, dipendenti di una agenzia investigativa, e dalla pluralità di controlli in un breve arco di tempo, se necessario per individuare comportamenti illeciti quali quello in esame (Cass. 23 agosto 1996 n. 7776). Appare, tra l'altro, sfornita di qualsiasi prova la versione dei fatti fornita dalla De OM, la quale accenna ad una possibile "ritorsione" del dirigente della filiale, conseguente alla sua comunicazione di abbandonare l'attività di baby sitter presso la sua abitazione. I giudici di appello hanno esaminato tutto il materiale probatorio acquisito ed hanno concluso, con valutazione insindacabile in questa sede di legittimità, che "non si rinviene..nella specie alcun elemento (all'infuori dell'appellante) tale da indurre аdelle affermazioni ritenere che la dipendente sia stata "incastrata", ossia che ella non abbia volutamente sottratto la merce oggetto dello scontrino trattenuto". Tra l'altro, la ricorrente non accenna neppure, nelle 8 proprie difese, alla eventuale presenza di una eccedenza di cassa per un importo corrispondente a quello della merce di cui ella fu trovata in possesso al termine della giornata lavorativa (ipotesi, questa, che potrebbe far ritenere l'esistenza di una semplice disapplicazione delle direttive aziendali in materia di acquisti "interni" degli stessi dipendenti, addetti alle casse). E' appena il caso di ricordare il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale il giudice del merito non è tenuto ad analizzare singolarmente le deposizioni dei testimoni, essendo sufficiente che la decisione sia fondata sugli elementi che egli reputi pertinenti ed attendibili. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 17 luglio 2001 n. 9662, 3 marzo 2000 n. 2404). 9 Quanto alla censura, relativa alla sproporzione tra fatto contestato e sanzione adottata, si ricorda ancora che in tema di licenziamento per giusta causa, spetta unicamente al giudice del merito (e non può esser sindacato in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici) l'accertamento che il fatto addebitato sia di gravità tale da integrare gli estremi della fattispecie di cui all'art. 2119 codice civile (Cass. 10 gennaio 1997 n.154, secondo la quale, in ipotesi di dipendenti di un istituto di credito, con maneggio di danari, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro. Cass. 11 luglio 2001 n. 9410 ribadisce che spetta solo al giudice di merito procedere alla valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore, tenendo conto della concreta fattispecie e delle obbligazioni che ne discendono). Appare, pertanto, incensurabile in questa sede di legittimità, la conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello, per cui il furto dei beni aziendali, nel caso di specie, ebbe a incidere irrimediabilmente sul vincolo fiduciario, tenuto conto 10 delle mansioni di cassiera svolte dalla dipendente, così giustificando il licenziamento per giusta causa. Con il terzo ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 codice civile in relazione all'art.3 del CCNL per i dipendenti del terziario e art. 2103 codice civile (art. 350 n. 3 codice di procedura civile) nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa punti decisivi della controversia. I giudici di appello avevano errato nel ritenere che la De OM fosse correttamente inquadrata nel quinto livello, in relazione svolte. Anche quest'ultimo motivo è infondato. Il Tribunale dopo avere esaminato la norma contrattuale che prevede per i primi diciotto mesi di servizio l'inquadramento nel quinto livello per l'addetto alle operazioni ausiliare di vendita, ha preso in esame le mansioni svolte dalla De OM ed ha concluso che le stesse (comprendenti anche l'incasso e la registrazione degli importi) fossero da ricondurre a tale livello contrattuale. A fronte di tale motivata conclusione, la ricorrente si limita a dedurre genericamente la violazione degli articoli 2103 e 1362 codice civile. Tra l'altro, la società aveva richiamato anche il 11 contenuto della postilla apposta all'art.23 del CCNL di settore del 3 novembre 1994, vigente all'epoca dei fatti, per cui "L'esercizio delle funzioni di incasso e la relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell'attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto". Ciò nonostante, la ricorrente ribadisce nel proprio ricorso di aver sempre svolto mansioni di cassiera (e non di aiuto-commessa) basando proprio su tale circostanza la propria richiesta di inquadramento nel livello superiore. Conclusivamente, il ricordo deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio. ganda Così deciso in Roma, il 9 aprile 2002. Самв IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE l I D , O 0 L 3 1 Con cea le L 3 . . O 5 4 A T B 9 S R . I 7 S 7 A D N A 5 T L A 9 CANCE L 3 T L 2 7 S I - 6 S solleriz T O T 8 0 - P 1 M 6 LUG. 2002 1 I D E A A S E ell D O G CELLIERE N E R G T T E O S N I L I E G T S E A E P R I L L D E O D 12