Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2003, n. 11870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11870 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
C.C. 62995 REPUBBLICA ITALIANA 6 E 8 9 N 5 A 1 I O / . I 4 R N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Z / 6 . A A 2 R T B . T R , U . S L I A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE P B . L I Oggetto G D A E R , SEZZONE TRIBO11870/03 L R T B E D A Tributaria A T I D S A 1 N I 3 E E 1 Composta dagli I .mi sig a agis t: R S T . E I N A N T E S A E Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente R.G.N. 1626/99 M Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Cron. 25752 Dott. Eugenia MARIGLIANO Consigliere Rep. SCHIRO' Consigliere Ud. 21/02/03 Dott. Stefano Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S EN TENZA N. 62995 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 7525 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NS TO;
intimato avversO la sentenza n. 256/97 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 2003 18/11/97; 549 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- - udienza del 21/02/03 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 tributario- giudicato penale- Oggetto: processo accertamento induttivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Chieti inviava avviso d'accertamento n. 124 ad NT TT, titolare di un'impresa esercente attività di movimento terra, rettificando per l'anno d'imposta 1982 a fini IRPEF ed ILOR il reddito d'impresa dichiarato dal detto contribuente, che rideterminava in L. 1.069.937.000, contestando l'emissione di una fattura per L. 8.999. 800, la mancata dichiarazione di ricavi non contabilizzati per L. 922.410.610 e la mancata annotazione di corrispettivi per L. 9.292.000, non riconoscendo, tra l'altro, quali componenti e costi, fatture per L. 135.911.883. Il TT ricorreva alla Commissione Provinciale di era pervenuto Chieti, deducendo che il risultato cui l'ufficio era contraddetto dalla sentenza 15.7.88 del Tribunale penale di Chieti, divenuta definitiva il 30.9.88, che, pur condannandolo per emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, aveva riconosciuto il suo diritto alla detrazione dei costi, che l'A.F. in sede di accertamento aveva disconosciuto. La Commissione adita accoglieva il ricorso con sentenza 19.6.91, che il Ministero impugnava innanzi alla Commissione Regionale dell'Abruzzo, lamentando che il giudice di prima istanza non aveva tenuto conto del fatto che l'emissione delle fatture per operazioni aveva determinato un beneficio reddituale inesistenti per il contribuente, valutabile nella misura del 20-25% del valore nominale delle operazioni. Il giudice adito respingeva l'appello con sentenza del 21.10.97, contro la quale il Ministero propone ora ricorso per cassazione che affida a due motivi. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col 1° motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 654 c.p.p. e 12 1. 516/82, deducendo che la n. decisione impugnata contiene duplice violazione dei principi vigenti in materia di rapporti fra giudicato penale e processo tributario in quanto: 1.- la norma processuale penale citata ha escluso l'autorità del giudicato penale nel processo tributario, sicché la Commissione regionale doveva dar conto di un autonomo percorso argomentativo e non già far mero automatico rinvio al giudicato penale;
2.- il fatto accertato in sede penale è autonomo rispetto a quello rilevante a fini tributari, giacché, se è pur vero che gli importi indicati nella fatture non costituiscono ricavo, è altrettanto vero che tale circostanza ha procurato un guadagno pari al costo illegittimamente detratto. Col 2° motivo denunzia violazione dell'art. 39 co. 1° d.p.r. n. 600/73 ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia, osservando che la falsità che giustifica l'accertamento induttivo effettuato è emersa dall'accertamento condotto in sede penale, e, in tale condizione, la presunzione di maggior reddito ricavabile dalla stessa emissione delle fatture. La motivazione sul punto è carente. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Il Ministero ricorrente, con le censure mosse in entrambi i motivi, il cui collegamento sul piano logico ne determina la disamina congiunta, si duole in sostanza del fatto che, ancorché dagli atti del processo penale sia emersa la falsità degli elementi indicati in dichiarazione dal contribuente, condannato proprio in relazione a tale fatto, il giudice di merito abbia posto a suo carico l'onere di provare l'ulteriore reddito accertato nella misura del 20- 25% del valore nominale delle fatture emesse per operazioni inesistenti. La motivazione della sentenza in relazione a siffatto argomento è effettivamente carente nella motivazione. Ed, infatti, se è pur vero che in ordine all'autorità 2 del giudicato penale nel processo tributario non c'è contestazione fra le parti, sicché doveva ritenersi incontroversa l'esistenza del diritto del TT, pur condannato per l'emissione delle fatture inesistenti, alla detrazione dei costi, il giudice di merito, che pur ha dato corretta applicazione ai principi ormai pacifici elaborati in argomento, non ha però dato conto della ragione per la quale ha ritenuto di escludere la pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria, che era fondata sulla presunzione di maggior reddito, pari al vantaggio economico scaturente dall'illecito definitivamente accertato, dedotta alla stregua del disposto normativo contenuto nell'art. 39 lett. d) co. 1 del d.p.r. n. 600/73. Il postulato logico indispensabile dell'indagine sul quantum della suddetta pretesa, unico aspetto della domanda che è stato indagato, l'onere della cui dimostrazione, come correttamente è affermato nella decisione sull'amministrazione impugnata, gravava richiedente, è stato invece trascurato dalla Commissione, che non ha condotto la necessaria verifica sull'an della domanda alla luce degli elementi di fatto addotti dall'istante. In relazione a questo profilo della contesa la sentenza in esame non spende argomento alcuno, non rinvenendosi nella sua parte motiva alcun cenno né in ordine normaall'applicabilità delle presunzioni poste dalla citata, né in ordine all'eventuale prova contraria dedotta a smentita dal contribuente. La sentenza impugnata deve perciò essere cassata e gli atti devono essere rinviati al giudice del gravame, anche per le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 21.2.03 3 Il Consigliere est. CASSAZ Il PresidenteMisiuntinian Wishule حسسية 6 AGM 2003 Arrests Group E Oggi. N O I 6 Z 8 9 A 1 R / T 4 / S I 6 2 G - . E .R A B 5 R I .P . . R L A N D L A - D L A T E . E D B U T I A B S N T I N E A R E 1 S I S 3 E T 1 R I A E . T N A M 4