Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2003, n. 15878
CASS
Sentenza 23 ottobre 2003

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In base alla disciplina dell'art. 442 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la rivalutabilità dei crediti previdenziali, analogamente a quella dei crediti di lavoro, costituisce una proprietà intrinseca dei crediti stessi, in relazione alla quale opera il principio secondo cui la rivalutazione, non avendo autonomia rispetto al relativo credito, deve essere operata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di una specifica domanda. Ne consegue che la pronuncia con la quale il giudice, sia pure implicitamente (liquidando i soli interessi), neghi la rivalutazione, presuppone un accertamento negativo circa la sussistenza del maggior danno, sicché, in difetto di impugnazione sul punto, si forma al riguardo il giudicato e la relativa questione resta preclusa nelle successive fasi processuali ed anche in un successivo giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2003, n. 15878
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15878
    Data del deposito : 23 ottobre 2003

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