Sentenza 23 ottobre 2003
Massime • 1
In base alla disciplina dell'art. 442 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la rivalutabilità dei crediti previdenziali, analogamente a quella dei crediti di lavoro, costituisce una proprietà intrinseca dei crediti stessi, in relazione alla quale opera il principio secondo cui la rivalutazione, non avendo autonomia rispetto al relativo credito, deve essere operata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di una specifica domanda. Ne consegue che la pronuncia con la quale il giudice, sia pure implicitamente (liquidando i soli interessi), neghi la rivalutazione, presuppone un accertamento negativo circa la sussistenza del maggior danno, sicché, in difetto di impugnazione sul punto, si forma al riguardo il giudicato e la relativa questione resta preclusa nelle successive fasi processuali ed anche in un successivo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2003, n. 15878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15878 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS AO, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE N. 22, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FILANTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI PRUNEDDU, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANOELIS, MICHELE DI ULLO, NICOLA VALENTE, MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 86/00 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 06/12/00 - R.G.N. 170/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al OR di Cagliari del 19/11/98 PA EL faceva presente che in altro giudizio innanzi allo stesso OR aveva chiesto ed ottenuto la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, presentata in data 16/3/88, oltre interessi legali. Il Ministero aveva liquidato il beneficio, col pagamento degli arretrati, senza però liquidare la rivalutazione monetaria. Conveniva quindi in giudizio FINPS, subentrato nel frattempo al Ministero, per il pagamento della rivalutazione monetaria sugli arretrati, con interessi legali e spese.
L'INPS eccepiva la prescrizione del diritto ed in ogni caso la non debenza della somma perché non riconosciuta dal OR con la sentenza del 10/12 - 20/1/92, ed il Tribunale, in composizione monocratica, accoglieva la domanda. La Corte di Appello di Cagliari, investita in sede di appello su ricorso dell'INPS, con sentenza del 25/10 - 6/12/00, riformava la decisione e dichiarava improponibile la domanda. Precisava il giudice del riesame che l'esame della domanda era precluso dal giudicato: nel precedente giudizio, infatti, la EL aveva chiesto soltanto "il pagamento dei ratei scaduti con interessi legali", senza chiedere anche la rivalutazione monetaria. Questa, però, è una componente dell'originario credito previdenziale o assistenziale di cui condivide la natura giuridica, con la conseguenza che, una volta ottenuta la sentenza di condanna al pagamento della prestazione con sentenza passata in cosa giudicata, l'interessato non può più chiedere ed ottenere la rivalutazione monetaria, perché il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. La EL quindi avrebbe dovuto impugnare la precedente sentenza che aveva riconosciuto solo alcuni dei componenti del credito (capitale ed interessi) ed in mancanza non poteva più far valere quella pretesa in un autonomo giudizio. La Corte di Appello quindi, mutando un proprio precedente indirizzo giurisprudenziale sulla medesima questione, accoglieva l'appello e dichiarava improponibile la domanda per precedente giudicato.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione la EL, fondato su un solo motivo.
L'INPS ha depositato solo procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 324 CPC (art. 360 n. 3 CPC) deduce la ricorrente che il cambiamento di indirizzo dei giudici di appello, anche se legittimo, lascia perplessi. In ogni caso risultano violati i principi in tema di cosa giudicata;
pacifico in causa, infatti, è che nel giudizio per l'accertamento dei diritto alla prestazione assistenziale l'istante non ha chiesto la rivalutazione monetaria, ma soltanto la sorte capitale e gli interessi, con la conseguenza che solo su questo punto si è formato il giudicato, non avendo il OR detto alcunché in proposito, ne' in maniera espressa escludendo la rivalutazione, ne' in maniera implicita applicando o disapplicando l'art. 429, 3^ comma, CPC. La sentenza impugnata parte dall'erroneo presupposto che il OR avrebbe dovuto - potuto applicare la detta norma, che in realtà si applica solo quando vi è "sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro", mentre nel caso di specie c'è una sentenza di mero accertamento ed una conseguente condanna generica, anche se concernente un credito assistenziale idoneo ad essere determinato nel suo ammontare.
In ogni caso, anche andando in contrario avviso, vi sarebbe nella specie solo una omessa pronuncia disciplinata dall'art. 346 CPC, che non preclude la riproposizione della domanda in un autonomo giudizio, posto che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, la rinuncia alle domande non accolte e non riproposte in appello ha valore meramente processuale e non sostanziale. La sentenza quindi deve essere cassata, con pronuncia nel merito da parte della Corte ex art. 384 CPC, non essendo necessari ulteriori accertamenti.
Il ricorso è infondato.
La Corte ha avuto occasione di affermare il principio di diritto secondo cui "in base alla disciplina dell'art. 442 cod. proc civ. nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la rivalutabilità dei crediti previdenziali, analogamente a quella dei crediti di lavoro, costituisce, una proprietà intrinseca dei crediti stessi, alla quale è riconducibile il principio secondo cui la rivalutazione, non avendo autonomia rispetto al relativo credito, deve essere operata di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di una specifica domanda. Parallelamente la pronuncia con cui il giudice, sia pure implicitamente (per esempio liquidando i soli interessi), neghi la rivalutazione, presuppone un accertamento negativo circa la sussistenza del maggior danno. Ne deriva che, in difetto di un'impugnazione sul punto, al riguardo si forma il giudicato e che, quindi, l'esame della questione resta preclusa nelle successive fasi processuali (Cass. n. 4943 del 6/5/95). Questo principio è ormai consolidato, nella giurisprudenza della Corte, con la ulteriore precisazione che resta "precluso l'esame della questione della rivalutazione monetaria nelle successive fasi processuali e in separato giudizio" (Cass. n. 1496 del 10/2/00). Quanto alla ulteriore questione relativa ad una pretesa inapplicabilità dell'art. 429, 3^ comma CPC in caso di condanna che non contenga la determinazione della somma dovuta, si osserva che la Corte ha già affermato che "la pronuncia del giudice del merito che riconosca il maggior danno spettante al lavoratore per effetto del diminuito valore del suo credito, ai sensi dell'art. 429, terzo comma, Cod. Proc. Civ. e 150 disp. Att. Cod. Proc. Civ., non può
ritenersi viziata da omessa od incompleta determinazione del danno medesimo per il fatto della mancata quantificazione del relativo importo, ove contenga l'indicazione del credito e della sua decorrenza, derivandone l'agevole determinazione dell'importo così dovuto in base ad un semplice calcolo aritmetico (Cass. n. 10652 del 6/11/90; conforme, n. 4519 del 21/4/95). I ratei della prestazione riconosciuta sono predeterminati e quindi l'importo riconosciuto è di agevole determinazione in base a semplice calcolo matematico. Nè fondato infine è l'ulteriore profilo di censura, secondo cui si tratterebbe di una omissione di pronuncia in ordine alla rivalutazione, che non precluderebbe la riproposizione della domanda in autonomo giudizio ai sensi dell'art. 346 CPC. 11 principio di diritto è esatto, ma non si attaglia alla fattispecie all'esame del Collegio, perché siamo in presenza di una reiezione implicita, passata in cosa giudicata. Anche su questa questione la Corte ha già avuto modo di intervenire affermando il principio secondo cui "quando la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa (e non ricorrono gli estremi di una sua reiezione implicita, ne' risulta che la stessa sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda da cui dipenda) deve riconoscersi alla parte istante la facoltà di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, considerato che la rinunzia implicita alla domanda stessa di cui all'art. 346 cod. proc. civ., per non avere denunciato quell'omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale. Ne consegue che, stante la menzionata facoltà di scelta, nel separato giudizio non sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia (Cass. n. 3260 del 11/3/95; conf. n. 8381 del 27/7/93). La riproposizione della domanda in autonomo giudizio non è quindi ammissibile, perché preclusa dal precedente giudicato sulla inesistenza del danno da svalutazione monetaria.
Tutti i vari profili di censura vanno quindi disattesi ed il ricorso rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, non essendosi l'INPS costituito in giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2003