Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1999, n. 654
CASS
Sentenza 23 gennaio 1999

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Gli artt. 1, commi terzo e quarto, e secondo legge 7 febbraio 1979, n.29, vanno interpretati nel senso che, ove l'assicurato richieda con un'unica domanda la ricongiunzione dei periodi assicurativi pregressi, sottoposti dalla legge a regimi diversi di ricongiunzione, ciascun periodo resterà soggetto alle regole sue proprie; sicché per i pregressi rapporti di lavoro subordinato, non soggetti a limiti temporali, l'eventuale onere di ricongiunzione andrà calcolato con riferimento al momento della domanda; mentre per i pregressi rapporti di lavoro autonomo le condizioni di ricongiunzione, ove non siano maturate al momento della domanda, dovranno essere calcolate al momento di maturazione del requisito contributivo quinquennale immediatamente antecedente come lavoratore subordinato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1999, n. 654
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 654
    Data del deposito : 23 gennaio 1999

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