Sentenza 23 gennaio 1999
Massime • 1
Gli artt. 1, commi terzo e quarto, e secondo legge 7 febbraio 1979, n.29, vanno interpretati nel senso che, ove l'assicurato richieda con un'unica domanda la ricongiunzione dei periodi assicurativi pregressi, sottoposti dalla legge a regimi diversi di ricongiunzione, ciascun periodo resterà soggetto alle regole sue proprie; sicché per i pregressi rapporti di lavoro subordinato, non soggetti a limiti temporali, l'eventuale onere di ricongiunzione andrà calcolato con riferimento al momento della domanda; mentre per i pregressi rapporti di lavoro autonomo le condizioni di ricongiunzione, ove non siano maturate al momento della domanda, dovranno essere calcolate al momento di maturazione del requisito contributivo quinquennale immediatamente antecedente come lavoratore subordinato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/1999, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ME LV, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE GLIOZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO SPA, FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P.DA PALESTRINA n^ 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO CATALANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
IN ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n^ 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 02/09/96 rep.n.27779;
- resistente con sola procura -
avverso la sentenza n. 3938/95 del Tribunale di TORINO, depositata il 29/08/95, R.G.N. 974/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/98 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato Paolo CATALANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il sig. RO SI, con ricorso depositato il 14.5.1994, ha chiesto al Pretore del lavoro di RI, nei confronti del ON pensione per il personale della Cassa di Risparmio di RI (di seguito ON), della Cassa di Risparmio di RI (di seguito Cassa) e dell'NP, di determinare l'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi pregressi (quale dipendente del Ministero Difesa, nell'Arma dei Carabinieri, dal 1^.
9.1950 al 30.11.1959; e come lavoratore autonomo prima come commerciante (dal 1^.12.1967 al 30.30.8.1971) e poi artigiano (dal 1^.
1.1975 al 7.11.1979) prima dell'assunzione presso la Cassa di Risparmio di RI.
Narrava di esser stato assunto dalla Cassa e assicurato presso il relativo ON, esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria;
di avere presentato il 4.9.1980 domanda al ON di ricongiunzione dei periodi precedenti, accolta, ma con determinazione degli oneri di ricongiunzione in L. 63.591.24, per effetto della loro determinazione al momento di maturazione del quinquennio di contribuzione dalla assunzione presso la Cassa, secondo le tabelle del D.M. 19.2.1981, al tempo vigente.
Chiedeva che detti oneri fossero calcolati al momento della domanda, secondo le tabelle del D.M. 27.1.1964, in L.
9.900.075. Nel contraddittorio di tutte le parti, il Pretore del lavoro di RI respingeva il ricorso con sentenza 26 giugno/8 luglio 1994. L'appello del RO è stato respinto dal Tribunale di RI con sentenza 20 giugno/29 agosto 1995 n. 3938. Ragioni della decisione:
Alla fattispecie si applica l'art. 1 comma 4, richiamato dall'art. 2 ultima parte, Legge 7 febbraio 1979, n. 29, secondo cui la facoltà di ricongiunzione di periodi contributivi come lavoratore autonomo può essere esercitata dal lavoratore, dipendente all'atto della domanda, che possa vantare un periodo di contribuzione di almeno 5 anni come lavoratore dipendente nel periodo immediatamente antecedente la domanda.
Il comportamento della Cassa, la quale, anziché respingere puramente e semplicemente la domanda, ha atteso la maturazione del requisito contributivo quinquennale per concedere la richiesta ricongiunzione, calcolando gli oneri di ricongiunzione a questa ultima data, integra un trattamento più favorevole di cui il RO non può dolersi. Ha proposto ricorso per Cassazione il RO, con unico motivo di ricorso. Resistono la CA ed il ON con controricorso. L'NP è rimasto contumace.
Motivi della decisione
Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2 Legge 7 febbraio 1979, n. 29 ed erronea interpretazione degli artt. 2,
comma 1, ultimo inciso, e 1, commi 3 e 4, della medesima legge in relazione all'art. 360,n. 3 e 5,c.p.c..
Assume il ricorrente che il requisito di contribuzione quinquennale, richiesto dall'art. 1 , comma 4, richiamato dall'art. 2 ultima parte, Legge 7 febbraio 1979, n. 29, e posto a base della decisione del Tribunale, riguarda i lavoratori autonomi, mentre al RO, che al momento della domanda rivestiva la qualità di lavoratore dipendente, si applica l'art. 2, prima parte, che consente la presentazione della domanda in qualsiasi momento, senza il requisito contributivo quinquennale di cui si discute.
Il motivo è parzialmente fondato, per quanto di ragione. La Legge 7 febbraio 1979, n. 29 ("Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali") raggruppa negli artt. 1 e 2 quattro ipotesi essenziali di ricongiunzione:
1. ricongiunzione, a titolo gratuito, presso il ON Pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.) dell'assicurazione generale obbligatoria di tutti i pregressi periodi contributivi presso forme esclusive (ad es. impiego statale, servizio prestato dal RO dal 1950 al 1959), sostitutive ed esonerative, sempre di lavoro dipendente (art. 1, commi 1, 2);
la. ricongiunzione, a titolo oneroso, presso il medesimo ON Pensioni lavoratori dipendenti per i lavoratori, dipendenti all'atto della domanda di ricongiunzione, che possano far valere pregressi periodi contributivi come iscritti nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'NP (coltivatori diretti, commercianti, artigiani;
queste due ultime ipotesi interessano il RO) (art. 1, commi 3 e 4);
2. ricongiunzione, a titolo oneroso, presso fondi esclusivi, sostitutivi o esonerativi, di tutti i periodi come dipendenti (art. 2, comma 1, prima parte);
2a. ricongiunzione, a titolo oneroso, presso fondi esclusivi, sostituivi o esonerativi, di tutti i periodi pregressi come lavoratori autonomi, con le ulteriori condizioni di cui al punto 1a (art. 2,comma 1,ultimo periodo).
Il RO, che chiede la ricongiunzione presso il ON pensione per il personale della Cassa di Risparmio di RI - fondo esonerativo - , correttamente ha proposto domanda ai sensi dell'art. 2; egli riconosce il carattere oneroso della ricongiunzione;
ma contesta la posticipazione della data e del relativo calcolo degli oneri di ricongiunzione.
La controversia si impernia sulla interpretazione dell'art. 1, comma 4 (che richiama il comma 3), cui rinvia l'art. 2, comma 1, ultima parte.
Recitano i commi in esame:
3. Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'IN e chiedono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 2 agosto 1962, n. 1338. 4. La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria. Con l'ausilio della giurisprudenza di questa Corte sulla impostazione generale della Legge 7 febbraio 1979, n.° 29 (Cass. 6 novembre 1995, n. 11543) e della dottrina specifica sul punto controverso le norme riportate vanno interpretate nei seguenti termini:
I lavoratori, dipendenti all'atto della domanda di ricongiunzione, che possono far valere pregressi periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'IN e chiedono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma (e cioè di ricongiunzione presso il FPLD, da cui si desume la necessità di essere lavoratore dipendente all'atto della domanda), sono tenuti ... etc.
La facoltà di cui al primo comma, e cioè quella di ricongiunzione presso il FPLD, può essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente, e cioè da coloro che rivestono la qualità di lavoratore dipendente all'atto della domanda, ma che siano stati in passato lavoratori autonomi, che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
A tale ultimo requisito è parificato quello della contribuzione in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria (art. 1, comma 4, ultima parte). La formula legislativa è stata interpretata restrittivamente, dalla dottrina e in sede amministrativa (Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale 20 ottobre 1979 n. 77 ) come riferentesi non a qualsiasi gestione previdenziale diversa dalla assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (e quindi anche alle gestioni speciali presso l'NP, requisito questo posseduto dal RO), bensì solo alle gestioni previdenziali per lavoratori dipendenti diverse da quella generale obbligatoria. Tale opzione interpretativa è motivata dalla dottrina con la considerazione che il requisito alternativo stabilito dal comma 4^, di cinque anni di contribuzione in " due o più gestioni previdenziali " diverse dall'a.g.o. debba essere omogeneo con quello immediatamente precedente (cinque anni dell'assicurazione generale obbligatoria per lavoratori dipendenti), sicché debba trattarsi, comunque, di un periodo contributivo maturato nelle gestioni per i lavoratori dipendenti diverse certamente dall'a.g.o. ma pure dalle Gestioni Speciali NP per i lavoratori autonomi.
Tale interpretazione va condivisa perché fondata sulla ratio dei limiti posti alla ricongiunzione dei periodi contributivi come lavoratori autonomi, ratio che risiede nella più bassa contribuzione che grava su quei lavoratori, rispetto ai dipendenti. Come si vede dalla sommaria ricostruzione, le plurime facoltà di ricongiunzione previste dagli artt. 1 e 2 costituiscono diritti distinti, soggetti a diverse regole di ricongiunzione. Si deve conseguentemente ritenere che, ove l'assicurato intenda ricongiungere periodi assicurativi sottoposti a diversi regimi, ciascun periodo obbedirà alle regole sue proprie: quello di lavoro dipendente senza limiti temporali e con oneri di ricongiunzione specifici (del tutto gratuita nel caso dell'art. 1, comma 1, e con particolari condizioni di onerosità quelle dell'art. 2); quelli di lavoro autonomo con condizioni temporali (un quinquennio di contribuzione come lavoratore dipendente immediatamente precedente) e onerose specifiche (art. 1 comma 3).
Nello stesso senso appare orientata la giurisprudenza amministrativa, per la quale il possesso del requisito della "contribuzione antecedente" di cinque anni, ai fini dell'esercizio del diritto protestativo di ricongiunzione dei servizi previsto dalla legge 7 febbraio 1979 n. 29, è necessario per la ricongiunzione dei periodi di servizio del lavoratore autonomo e non anche di quello dipendente. (Corte dei Conti, Sez. III Pens. Civ., sent. n. 58510 del 02-11-1985, Stacchietti c. Ministero di grazia e giustizia) .
I periodi contributivi di cui il RO chiede la ricongiunzione vanno dunque scissi:
Per quanto riguarda i pregressi periodi lavorativi come lavoratore autonomo, sono corretti il comportamento del ON e la interpretazione della sentenza impugnata, i quali si sono attenuti ai criteri ermeneutici sopra esposti: il ON, facendo corretta applicazione dell'art. 2, comma 1, ultima parte, in relazione ai commi 3 e 4 dell'art. 1, ha fatto slittare gli effetti della domanda al maturare del quinquennio di contribuzione come proprio lavoratore dipendente, in applicazione del principio generale di diritto, del quale il RO non può dolersi, per il quale una domanda, per il cui accoglimento non sussistevano le condizioni al momento della proposizione, ben può essere accolta con decorrenza del momento di maturazione di queste.
Il requisito di contribuzione di cui all'art. 1, comma 4, richiamato dall' art. 2 , comma 1 , ultima parte, il RO non lo possedeva al momento della domanda, perché era stato sì lavoratore dipendente (nell'Arma dei Carabinieri) per ben 9 anni (dal 1950 al 1959) ma non nel quinquennio precedente la domanda di ricongiunzione. Viceversa per il periodo in cui il RO è stato assicurato come dipendente dello Stato, forma esclusiva dell'assicurazione generale obbligatoria, richiesto con la medesima domanda, il ON doveva applicare le condizioni di ricongiunzione a norma dell'art. 2, comma 3, Legge 7 febbraio 1979, n. 29 secondo il DM in vigore al momento della domanda stessa (D.M. 27.1.1964) La causa va perciò rinviata ad altro Giudice, che si indica nel Tribunale di Ivrea, perché, quale giudice del rinvio, decida nel merito attenendosi al seguente principio di diritto: Gli artt. 1, commi 3 e 4, e 2 Legge 7 febbraio 1979, n. 29 vanno interpretati nel senso che, ove l'assicurato richieda con unica domanda la ricongiunzione di periodi assicurativi pregressi, sottoposti dalla legge a diversi regimi di ricongiunzione, ciascun periodo resterà soggetto alle regole sue proprie;
sicché per i pregressi rapporti di lavoro subordinato, non soggetti a limiti temporali, l'eventuale onere di ricongiunzione andrà calcolato con riferimento al momento della domanda;
mentre, per i pregressi rapporti di lavoro autonomo, le condizioni di ricongiunzione, ove non siano maturate al momento della domanda, dovranno essere calcolate al momento di maturazione del requisito contributivo quinquennale immediatamente antecedente come lavoratore subordinato.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, sezione lavoro, accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Ivrea.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 1998, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 1999