Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10439 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
104 39 /0 2 7 IN TOME L POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENCA - ULTRA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ED EXTRA PETITA - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 17967/99 - - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE 19778/99 Cron.28042 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO - - Dott. Olindo SCHETTINO Rep. 2121 Consigliere - Rel. Consigliere Ud. 05/12/01 Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 19 SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diniti € 3 $1.9 LUG, 2002 VA LUCIANO, in persona del procuratore generale IL CANCELLIERE VA GIANLUCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, che li difende unitamente all'avvocato MARCELLO TADDEI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ASS. SPORTIVA ATA IS TRENTO in persona del legale rapp.te p.t., CONSORZIO FERSINALE BONIFICA C V 2001 TRENTO;
16.5 -> intimati -1- e sul 2° ricorso n° 19778/99 proposto da: ASS: SPORTIVA ATA IS, in persona del Presidente Rag. MONEGAGLIA inRenzo, elettivamente domiciliato ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato FABIO LORENZONI, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO GREGORI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - подска
contro
VA LUCIANO, in persona del procuratore generale elettivamente domiciliato in ROMA И VA GIANLUCA, 62, presso lo studio dell'avvocato VIA CRESCENZIO PAOLO ANTONELLI CAMPOSACURNO, che lo difende unitamente all'avvocato MARCELLO TADDEI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
CONSORZIO FERSINALE di BONIFICA, in persona del legale rapp.te p.t.; - intimato avverso la sentenza n. 397/98 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 16/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
-2- Preliminarmente la Corte dispone la riunionedei due ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato LORIA Mario, per delega dell'Avvocato LORENZONI depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del 1° motivo e accoglimento del 2° per il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO atto di citazione notificato il 20.3.1986 Con CI VA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento l'Associazione Sportiva ATA TI sostenendo che in data 7.9.1976 era intervenuto un accordo tra l'esponente, all'epoca Presidente della suddetta Associazione, e gli altri componenti dell'ATA TI in base al quale il VA avrebbe anticipato le somme necessarie per la realizzazione di una palazzina - spogliatoio con servizi e bar all'ATA, che avrebbe docce, rimborsato gli importi ricevuti appena possibile ed avrebbe riconosciuto all'esponente la proprietà dell'erigendo edificio a fronte della rinuncia da part del VA agli interessi;
la palazzina inoltre sarebbe stata utilizzata dalla Associazione fino al 31.12.1984, e successivamente sarebbe stato stipulato tra le parti un contratto per il suo uso da parte dell'ATA dietro pagamento di un corrispettivo. Ciò premesso il VA chiedeva dichiararsi la suddetta palazzina di sua proprietà, e dichiararsi tenuta la convenuta alla restituzione dell'edificio all'attore o, quantomeno, alla corresponsione di un equo compenso per l'uso dal gennaio 1985 fino al 4 giorno del rilascio. Costituendosi in giudizio la convenuta delle domande di cuicontestava il fondamento chiedeva il rigetto;
in subordine ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna del VA al risarcimento dei danni subiti nella misura che sarebbe risultata in corso di causa;
sosteneva in particolare che l'accordo contenuto nel verbale del 7.9.1976 aveva subito successivi mutamenti, considerato che nell'anno 1977 il VA, nella qualità di Presidente dell'ATA, aveva ottenuto un contributo provinciale ai sensi della legge 39/1973 per la costruzione della palazzina realizzata peraltro su terreno di proprietà del Consorzio Fersinale di Bonifica, e che non aveva mai fornito un rendiconto contabile della propria gestione in ordine alle somme effettivamente anticipate. ordinanza collegiale del 26.II.1992 il Con disponeva la chiamata in causa del Tribunale Consorzio Fersinale di Bonifica che, costituendosi in giudizio, chiedeva accertarsi la proprietà in proprio favore delle costruzioni dei manufatti non rimovibili sui terreni affittati all'ATA con contratto del 15.5.1976, dichiarando quest'ultima tenuta a manlevare il Consorzio da ogni eventuale 5 richiesta e pretesa di terzi inerenti ai suddetti immobili o a relativi pagamenti. Con sentenza del 25.1.1996 il Tribunale adito, dichiarata la contumacia del Consorzio Fersinale di invalidità della procura Bonifica per ritenuta rilasciata al difensore, respingeva sia le domande proposte dal VA sia la domanda riconvenzionale formulata dall'ATA, e condannava il VA al rimborso delle spese di lite in favore della W convenuta. daProposto gravame avversO tale decisione parte del VA, cui resistevano 1'ATA TI ed il Consorzio Fersinale di Bonifica, la Corte di Appello di Trento con sentenza del 16.10.1998 respingeva l'impugnazione e condannava l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ATA TI e della metà delle spese medesime in favore del Consorzio, compensando l'altra metà. La Corte territoriale, per quanto ancora interessa in questa sede, riteneva sostanzialmente modificato nel tempo l'accordo di cui al verbale della seduta del consiglio direttivo dell'ATA del 7.9.1976, considerato che la palazzina per la cui costruzione il VA si era obbligato ad anticipare alla Associazione le somme necessarie, 6 era stata realizzata in buona parte con il contributo di 15.000.000 di lire che la Provincia aveva erogato al VA medesimo non in proprio, ma quale Presidente dell'ATA TI;
orbene l'appellante non aveva provato di aver provveduto all'esborso in proprio dell'intera spesa per la costruzione della palazzina;
né del resto, a fronte del rilievo di controparte in ordine alla circostanza che anche la spesa residua era stata sostenuta dall'ATA, il VA aveva esibito un rendiconto delle spese sostenute, non assolvendo così l'onere probatorio incombente a suo carico;
pertanto doveva concludersi che la costruzione era stata realizzata in realtà a spese dell'ATA e non del VA, che si era limitato ad intervenire per la somma di lire 4.039.523 nell'esercizio dell'anno 1977 con successivo rimborso a suo favore di tale importo, come desumibile dalla documentazione contabile in atti, cosicché doveva escludersi un indebito arricchimento dell'ATA in danno dell'appellante. Per la cassazione di tale sentenza il VA ha proposto un ricorso articolato in due motivi;
resiste con controricorso l'Associazione ATA TI di Trento che ha proposto altresì ricorso 7 incidentale cui resiste con controricorso il VA;
il Consorzio Fersinale di Bonifica di Trento non ha svolto in questa sede attività difensiva;
1'ATA TI ha presentato successivamente una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che all'udienza di discussione si è proceduto alla riunione dei ricorsi, si rileva che con il primo motivo del ricorso principale il VA deduce violazione degli articoli 112 c.p.c. - 1372 secondo comma - 2041 - 2729 - 1362 e contraddittoria ed seguenti C.C. nonché omessa, circa alcuni puntiinsufficiente motivazione decisivi della controversia. Il ricorrente principale lamenta anzitutto che il giudice di appello, avendo accertato il mutamento dell'accordo raggiunto il 7.9.1976 per effetto del comportamento del VA successivo alla relativa stipula, avrebbe sostanzialmente ritenuti:CC: fondata una eccezione di inadempimento e/o di risoluzione consensuale del contratto mai sollevata dalla controparte;
censura inoltre l'interpretazione del menzionato accordo resa dalla Corte territoriale, che avrebbe evidenziato un obbligo del VA di sostenere in proprio le 8 spese di realizzazione della palazzina senza obbligo di rimborso da parte dell'ATA, mentre in realtà l'attuale ricorrente si era obbligato soltanto al mero anticipo di tali spese. Il ricorrente principale inoltre assume che il giudice di appello con motivazione scarsamente laintellegibile avrebbe ritenuto insussistente prova da parte dell'esponente di aver anticipato le somme necessarie alla costruzione della palazzina omettendo di valutare al riguardo sia alcune deposizioni testimoniali sia la documentazione in atti dalla quale risulterebbe l'avvenuta erogazione, da parte del VA, oltre che della somma di lire 4.039.532, anche dell'importo di lire 5.000.000 di cui vi sarebbe menzione nel verbale del Consiglio Direttivo dell'ATA del 7.9.1976; il ricorrente principale censura infine il convincimento della Corte territoriale in ordine alla insussistenza di un indebito arricchimento dell'ATA ai danni del VA, mentre i rilievi posti in evidenza nel giudizio di appello dall'esponente avrebbero consentito in proposito di giungere a conclusioni opposte. La censura è infondata. Deve anzitutto osservarsi che il giudice di 9 appello, nell'illustrare le difese svolte dall'ATA TI, ha rilevato che quest'ultima aveva risoluzione consensuale dedotto non già una dell'accordo del 7.9.1976, ma un suo superamento per effetto del contributo di lire 15.000.000 erogato dalla Provincia di Trento al VA quale Presidente dell'associazione suddetta per le spese relative alla realizzazione della palazzina in questione, atteso che tale circostanza aveva prodotto un innegabile riflesso sull'obbligo assunto dal VA di anticipare in proprio tali spese;
pertanto deve escludersi il denunciato vizio di extrapetizione. Tanto premesso, si rileva che per il resto la censura si risolve sostanzialmente nel prospettare una diversa ricostruzione in fatto della vicenda intercorsa tra le parti rispetto a quella offerta dalla Corte territoriale, trascurando del tutto di osservare i limiti entro i quali è sindacabile in questa sede l'accertamento effettuato dal giudice di merito il quale, nella fattispecie, ha offerto adeguata motivazione del suo convincimento in ordine alla mancata prova da parte del VA di aver provveduto all'adempimento degli obblighi assunti con l'accordo del 7.9.1976, ovvero alla 10 anticipazione delle spese necessarie alla costruzione della palazzina, fatta eccezione per l'importo di lire 4.039.532; del resto occorre rilevare che l'affermazione del giudice di appello in ordine alla avvenuta percezione da parte del presidente dell'ATA TI delVA quale contributo di lire 15.000.000 erogato dalla Provincia di Trento per far fronte alle suddette И spese non è stata censurata in tale sede. Neppure è fondata la doglianza relativa alla interpretazione resa dal giudice di appello dell'accordo più volte menzionato del 7.9.1976 in ordine ad una pretesa qualificazione dell'obbligo ivi assunto dal VA di sostenere, e non invece semplicemente di anticipare, le spese necessarie per la realizzazione della palazzina: invero la censura, così come sollevata, per un verso è priva della specifica indicazione dei criteri legali di interpretazione del contratto che il giudice di merito avrebbe violato, per altro verso trascura il rilievo che la sentenza impugnata nella parte narrativa ha fatto puntuale riferimento all'obbligo del VA di anticipazione delle suddette spese. Infine è priva di fondamento anche la doglianza relativa alla pretesa violazione dell'art. 2041 11 c.c., atteso che il giudice di appello ha affermato che il VA non aveva formulato alcuna domanda di indebito arricchimento e che tale statuizione non è stata censurata in questa sede. Con il secondo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato il VA al pagamento della metà delle spese del secondo grado W di giudizio in favore del Consorzio Fersinale di Bonifica;
sostiene in proposito di non essere rimasto soccombente nei confronti di tale parte, e che comunque il giudice di appello ha omesso al riguardo qualsiasi motivazione. La censura è infondata. Occorre rilevare che il VA nell'atto di appello aveva tra l'altro proposto una domanda di condanna dell'ATA TI 0, in via alternativa, del Consorzio Fersinale di Bonifica alla restituzione in proprio favore di "quelle parti di palazzina che risulteranno essere di sua proprietà o il loro valore"; in via subordinata inoltre l'appellante aveva chiesto la condanna del suddetto Consorzio alla corresponsione in proprio favore ex art. 936 c.c. del valore dei materiali e del prezzo 12 della mano d'opera in via alternativa, dell'aumento di valore recato al fondo;
ebbene nessuna di tali domande è stata accolta, sia pure per considerazioni di carattere assorbente che hanno comportato la superfluità di uno specifico esame delle stesse, cosicché il VA è rimasto soccombente nei confronti del Consorzio all'esito del suddetto giudizio, e si deve quindi ritenere che la Corte territoriale, sia pure implicitamente si è richiamata al principio della soccombenza del quale ha fatto corretta applicazione. Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale, si rileva che con l'unico motivo proposto l'ATA TI, deducendo violazione degli articoli 1325 - 1346 e 2744. c.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la validità dell'accordo del 7.9.1976 trascurando le argomentazioni dell'esponente in ordine alla assenza di sinallagma che caratterizzerebbe tale negozio ed altresì in relazione alla configurabilità in esso di un patto commissorio. In proposito il VA nel controricorso ha dedotto l'inammissibilità del ricorso incidentale a causa della eccessiva stringatezza della 13 esposizione dei fatti di causa e del contenuto delle doglianze sollevate. Tale eccezione è infondata, atteso che la lettura del ricorso incidentale consente una cognizione chiara e completa dei fatti che hanno generato la controversia nonché delle vicende processuali e delle posizioni dei vari soggetti che vi hanno partecipato, e che la natura delle censure non presenta difficoltà di ivi formulate comprensione. Ciò premesso, occorre poi rilevare che il ricorso incidentale resta assorbito all'esito del rigetto del ricorso principale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 1097/29/11 456T 41,32
P.Q.M.
TOT/ 70,43 La Corte Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso condanna il ricorrente principale alincidentale;
211,00, per spese e di euro pagamento di euro 1.550 per onorari di avvocato, Così deciso in Roma il 5.12.2001. Pres. Vium Manawen erlumu DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.8 LUG. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D Anna Roma