Sentenza 11 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/2002, n. 17648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17648 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
SPESE A CARICO DELLO STATO 1.40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI REPUBBLICA ITALIANA 1 76 48/ 02 O ITALIAN LA CORTE UP EM DICA Oggetto Espulsience SEZIONE PRIMA CIVILE streview Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 26429/01 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Consigliere - или 89 Dott. Massimo DOGLIOTTI Rel. Cron. Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Rep. Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere Ud. 30/10/02 ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: OI CR, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 43, presso l'avvocato ELIO DE PROPRIS, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO PROVINCIA DI ROMA;
- intimato -
di ROMA,avversO il provvedimento del Tribunale depositato il 30/07/01 N: 48004/01(N: R.G.A.C.).— udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 1972 udienza del 30/10/2002 dal Consigliere Dott. Massimo 1 DOGLIOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16/07/2001, OI Cri- stina, cittadina rumena, proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 10/07/2001 (redatto e ad essa notificato in due lingue, italiano e inglese), davanti al Tribunale di Roma. l'annullamento del decreto, Chiedeva l'opponente 13, comma 7, Dlgs. violazione dell'art. per lus 25/07/1998, n. 286, perchè, tra l'altro, il provvedimen- to era stato redatto e notificato in due lingue ad essa incomprensibili, e la Prefettura di Roma non aveva for- nito motivazione alcuna dell'impossibilità di traduzio- ne in lingua rumena o in altra, da essa conosciuta. Con provvedimento 26-30/07/2001, il Tribunale di in composizione monocratica, respingeva Roma, l'opposizione, pur disponendo che il divieto di rientro in Italia operasse per un periodo di soli tre anni. Af- fermava il primo giudice che sicuramente anche lo stra- niero irregolarmente soggiornante in Italia ha diritto di difesa e di azione in giudizio (e che presupposto di 2 tale diritto è la possibilità di conoscere il contenuto di atti della Pubblica amministrazione a lui sfavorevo- li); che, tuttavia, spetta al giudice di merito indi- viduare una regola congruente con l'esigenza di non va- nificare il diritto d'azione in giudizio, e che, ove lo straniero abbia proposto tempestiva opposizione al de- creto prefettizio di espulsione, si dovrebbe di regola ritenere che la comunicazione dell'atto abbia comunque raggiunto lo scopo prefissato e il diritto alla difesa sia stato compiu tamente esercitato. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione OI CR, deducendo un unico mo- tivo. сия Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla 1. n. 286 del 1998, la OI sostiene che la mancata traduzione nella lingua del paese di origine del decreto prefettizio di espul- sione lede il diritto alla difesa, che deve essere ri- conosciuto anche allo straniero irregolarmente soggior- nante in Italia, salvo che sia data specifica prova da parte dell'Amministrazione di impossibilità di effet- tuare tale traduzione o venga comunque accertato che lo 3 ----- straniero conosca la lingua italiana. Chiede pertanto l'OI l'accoglimento del ricor- l'annullamento del decreto prefettizio di espul- SO e sione. La censura è fondata. La giurisprudenza, ormai consolidata, di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 13888 del 2000; n. 9 38 del 2001; n. 12581 del 2001; n. 879 del 2002; n. 5465 del 2002)* afferma che la mancata traduzione del decre- to di espulsione nella lingua del Paese di origine del- lo straniero o in altra lingua da lui conosciuta, lede il suo diritto alla difesa, e tale lesione non è s ta dalla comunicazione del provvedimento, con una tradu- zione in lingua inglese, (o francese O spagnola) senza , parte сия la preventiva giustificazione da dell'Amministrazione dell'impossibilità di rendere com- piutamente noto il provvedimento al destinatario. In effetti, mentre l'art. 2 Dlgs. n. 286 del 1998, precisa che allo straniero, comunque presente alla fron- tiera o nel territorio dello Stato, sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana, previsti dal- le norme di diritto interno, dalle convenzioni interna- zionali in vigore e dai principi di diritto internazio- nale generalmente riconosciuti, l'art. 13, comma 7, ag- giunge che il decreto di espulsione, e ogni altro atto 4 concernente l'ingresso, il soggiorno o l'espulsione, so- no comunicati all'interessato, unitamente alle indica- zioni delle modalità di impugnazione e “ad una tradu- zione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola". Ove si consideri il contenuto del diritto alla di- fesa, che l'art. 24 Cost. riconosce a "tutti", senza distinzione alcuna tra cittadini e stranieri, a speci- ficazione dell'art. 2 Cost. che riconosce e garantisce j ad ogni individuo, cittadino e non, i diritti fondamen- tali ed inviolabili della persona, come singolo e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. ma pure potrebbero richiamarsi il Patto Internazionale sui diritti civili e politici, Latificato e reso esecu- ड्ड сил tivo con 1. n. 881 del 1977, e do tto di esso gli artt. 13 e 14, là dove si riconosce parimenti il dirit- to alla difesa e si afferma l'uguaglianza di tutti gli individui davanti al giudice, nonchè, a veder bene, lo stesso art. 111 Cost. novellato, ove si tratta di “giusto processo", regolato dalla legge, che deve svol- gersi in condizione di parità tra le parti, davanti ad un giudice terzo ed imparziale), deve ritenersi sussi- stente un vero e proprio obbligo dell'amministrazione, salvo comprovata impossibilità debitamente giustificata, alla comunicazione del decreto di espulsione del terri- 5 torio nazionale in una lingua conosciuta all'interessato (ovviamente il giudice del merito po- trebbe accertare - e darne conto con motivazione logi- camente argomentata - la conoscenza della lingua ita- liana da parte dello straniero, e in tal senso appari- rebbe irrilevante la mancata conoscenza della lingua nella quale il decreto fosse stato tradotto). In tal senso, la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua del Paese di origine dell'interessato o in una lingua da lui conosciuta, CO- stituisce sicura violazione del suo diritto alla dife- sa. E tale lesione non può considerarsi semata dallaS comunicazione del provvedimento, con una traduzione in lingua inglese, senza la preventiva giustificazione dell'impossibilità di rendere compiutamente noto il de- Лид creto al destinatario, secondo l'indicazione dell'art. 13, comma 7 Dlgs n. 276 del 1998, già riscontrato. Neppure può ritenersi la sussistenza di una sanato- ria (come sostiene invece il primo Giudice) per il rag- giungimento dello scopo dell'atto, in quanto lo stra- niero abbia presentato tempestiva opposizione, difen- dendosi nel merito. Va ribadito, a tal proposito, il principio per cui la sanatoria della nullità degli atti processuali, prevista in via generale dell'art. 156, comma 3, c.p.c., non consente di superare la violazione del diritto di difesa derivante dalla comunicazione di un provvedimento amministrativo in formi che non ne ga- rantiscano la piena ed immediata conoscibilità da parte ato, fuori dei casi in cui ciò non sia con-dell'interessato, cretamente possibile (tra le altre, Cass. n. 9138 del 2001). Il primo Giudice ritiene di trovare qualche confor- to al suo assunto (la sanatoria, attraverso il raggiun- gimento dello scopo dell'atto) in una pronuncia inter- pretativa di rigetto della Corte Costituzionale (n. 227 del 2000); a parere di questa Corte, invece, nella sen- Promincia enzo in questione, si riafferma l'esigenza di non va- nificare il diritto di azione in giudizio, sostenendo- si, in particolare, che il sistema legislativo è CO- love struito sulla garanzia di piena conoscibilità del con- tenuto del provvedimento di espulsione, garanzia neces- saria all'effettività del diritto di difesa in giudi- 還 zio, secondo l'art. 24 Cost. e varie disposizioni di accordi internazionali cui l'Italia ha aderito (e cui желто si è fatto precedentemente riferi✓✓). Va pertanto accolto il ricorso e cassato il provve- dimento del Tribunale di Roma. Non essendovi da effettuare ulteriori accertamenti in fatto, può altresì annullarsi, provvedendo nel meri- to, il decreto prefettizio opposto. 7 Sussistono equi motivi, collegati alla matura della controversia e alla posizione delle parti, per dichia- rare la compensazione delle spese per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, annul- la il provvedimento impugnato;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 30 ottobre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente (Rosar De Musis) Assimo حس Semenzo Masalyp 11 DIC. 8 ---