Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2002, n. 7419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7419 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
O 1 V I I 3 A 1 074 1 9/02 T A . E R N N T REPUBBLICA IT LI NA O 6 S I I 8 Z - N I 4 A - M R 6 M T 2 A S IN NOME DEL POPOLO . I R O G . P T E . X R D A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : L A Oggetto X E I D R E SEZIONI UNITE CIVILI T S T N N A E E M S S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E - Presidente aggiunto Dott. Aldo VESSIA R.G.N. 17922/00 Cron. 20649 Dott. Vincenzo CARBONE- Presidente di sezione - CORONA Presidente di sezione Dott. Rafaele Rep. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Ud. 21/03/02 Consigliere Dott. Vincenzo PROTO VARRONE - Rel. Consigliere Dott. Michele Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere F Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere -Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI IN ROMA, VIA BAIMONTI 25; - ricorrente
contro
CC AL, elettivamente domiciliato in ROMA, 2002 VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato 635 GIULIO CORREALE, che lo rappresenta e difende, giusta -1- delega a margine del controricorso;
controricorrente - SC AR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CORREALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente BA SE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CORREALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 31/00 della Corte dei Conti di PALERMO, depositata il 28/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Giulio CORREALE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, con atto notificato il 18/7/2000 presso il difensore costituito nel grado di appello, nonché il 28/7/2000 alle parti personalmente, ha proposto a questa Suprema Corte ricorso avverso la sentenza del 28/2/2000 (dep. nr. 31/A/2000) pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Sicilia della Corte dei Conti, nel giudizio di responsabilità per danno erariale promosso nei confronti di SE BA, AR SC e AL CC. Questi, quali Sindaci del Comune di Acireale dal luglio 1986 al giugno 1993, erano stati citati in giudizio per risarcire il danno (L.
1.398.000.000 per BA, L. 905.976.750 per SC, L. 315.962.250 per CC, così precisato nella sentenza impugnata) a loro addebitato per non avere ottemperato, nella loro qualità, alle disposizioni di legge che assegnavano la gestione di un immobile costruito dallo IACP di Acireale allo stesso Comune, per non avere manifestato la volontà di rinunciarvi onde consentire allo IACP la gestione di quello (che era destinato a casa albergo) o una eventuale diversa destinazione e per avere omesso di dare attuazione alla delibera di Giunta n. 1908 del 19/12/87, con cui si era autorizzato il Sindaco pro-tempore ad effettuarsi le consegne del manufatto. La Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, ritenuta la giurisdizione contabile con sentenza del 26/3/97, aveva però rigettato la domanda nel merito. Con la sentenza qui impugnata, il Giudice del gravame, ha accolto l'appello incidentale dei pretesi responsabili e, per l'effetto, ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. W M 3 L'odierno ricorrente/ propone dunque il seguente motivo di censura: falsa applicazione dell'art. 1, 4° comma, della 1. n. 20 del 1994, come - sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 543 del 1996, convertito nella legge n. 639 del 1996; -ma sul presupposto che il danno era stato subito dal Comune di Acireale (e non dallo IACP), e chiede pertanto dichiararsi la giurisdizione della C.d.C. Resistono con atti distinti ma sostanzialmente identici, il BA, lo SC e lo CC, eccependo il difetto di legittimazione del ricorrente (per essere legittimato ed impugnare esclusivamente al Procuratore Generale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana), nonché l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso. Con successiva memoria, eccepiscono anche l'improcedibilità del regolamento per deposito tardivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è improcedibile. Come già evidenziato nella precedente narrativa, il ricorso è stato notificato irritualmente alle parti personalmente il 28/7/2000 ma, in precedenza, al procuratore costituito nel precedente grado il 18/7/2000. Essendo quest'ultima la notificazione regolare, è da tale data che va calcolata la tempestività del deposito, avvenuto solo il successivo 29/9/2000 e, quindi, pur considerando la sospensione per il periodo feriale, tardivamente (art. 369, 1° co., c.p.c.). Del resto, a questa conclusione, conforme all'eccezione sollevata dai resistenti, nulla ha replicato il P.G. della Corte dei Conti. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese di questo grado.
P. Q. M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2002, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL P. PRES. AGGIUNTO Aldren's Scheron CANCELLIERE Giovanni Gambattist L ain Cancella 1. MAG 2002 IL CANCELLEDE Giovan O 1 V I I 3 T 1 A A . R E N T N S 6 I O I 8 N - I Z 4 - M A 6 R M 2 T A . S I R O . G T P . T E D A R : L A A E I D R D E E I T T S A N N M E E S E 5