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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1280/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
UZ CA, LA
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2427/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15254/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190040854203 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 571/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n 15254/24 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 limitatamente alla pretesa tributaria oggetto della cartella 09720190040854203000 per
€ 3.077,13 perché non vi era la prova che la notifica effettuata con il rito degli irreperibili fosse stata eseguita all'indirizzo esatto e che l'incaricato della notificazione avesse svolto ricerche adeguate, e ha respinto il ricorso avverso l'altra cartella impugnata, la n. 09720190233540087000, perché ritenuta correttamente notificata e non impugnata nei termini di legge.
In particolare, il giudice rispetto alla cartella 09720190040854203000 ha rilevato l'erroneità della notifica che era stata tentata in Indirizzo_1, mentre la cartella n. 09720190233540087000 risultava invece notificata a mani della destinataria, il 17.2.2022, al diverso indirizzo di Roma Indirizzo_2
sebbene anch'essa inizialmente fosse stata tentata in Indirizzo_1, con esito infruttuoso attestato dall'indicazione della dicitura “ANNULLARE” apposto sulla busta;
peraltro, ha rilevato che anche l'intimazione di pagamento risultava notificata all'indirizzo di Roma Indirizzo_2.
Contro tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma deducendo che la notifica era stata correttamente eseguita in Indirizzo_1 poiché la contribuente si era trasferita in Indirizzo_2 solo con decorrenza 25.11.2020, come da certificato allegato.
Quante alle ricerche effettuate, l'ufficio dà conto che la notifica con rito degli irreperibili eseguita il 14 maggio
2019 aveva fatto seguito ad un primo tentativo del 9.04.2019 alle ore 09:46 rimasto infruttuoso, ma determinante per l'accertamento della irreperibilità non temporanea della ricorrente poiché ella, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, è risultata trasferita in luogo sconosciuto anche dopo essere stata cercata nell'intero Comune di appartenenza.
Resiste la contribuente eccependo l'inammissibilità del certificato di residenza depositato per la prima volta in allegato all'atto di appello e l'infondatezza dell'appello poiché nella relata risulta del tutto assente l'attestazione del messo notificatore in merito alle ricerche che lo stesso avrebbe compiuto per procedere alla notificazione ex primo comma, lettera e), dell'art. 60 del DPR 600/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
In tema di irreperibilità assoluta del destinatario della notifica la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Cass. 16/12/2021, n. 40467; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 28/11/2016, n. 24107; Cass.
08/03/2019, n. 6765; Cass. 31/07/2023, n. 23183; Cass. 11/01/2024, n. 1172).
Nella specie dalla notifica della cartella tentata il 14.5.2019 presso l'indirizzo di Indirizzo_3 è emerso che la sig.ra Resistente_1 “non era reperibile all'indirizzo proprietario dell'appartamento scala A int. 2 trattandosi di precedente affittuario” e però a quella data dalle risultanze anagrafiche la contribuente era ancora residente al suddetto indirizzo sicché la notifica è stata validamente effettuata ex art. 143 cpc per irreperibilità della destinataria cercata all'ultimo indirizzo noto ove è stata indicata come trasferita, senza ulteriori specificazioni. La validità di tale conclusione non è inficiata dal fatto che il certificato anagrafico è stato prodotto solo in secondo grado poiché il documento non è indispensabile alla decisione considerate le ragioni di contestazione avanzate in primo grado.
Con il ricorso in primo grado,infatti, la contribuente si era lamentata della mancata prova della notifica e, a fronte del deposito di essa da parte dell'ufficio, aveva eccepito con memorie aggiuntive le mancate ricerche effettuate prima di procedere alla notifica ex art. 143 cpc, mentre dalla notifica tentata in Indirizzo_3, come si è detto, emerge l'acquisizione di informazioni da parte del messo notificatore e il loro esito (irreperibilità all'indirizzo).
La Resistente_1 non ha mai contestato la validità dell'indirizzo, che infatti è quello di residenza, ma ha avanzato delle doglianze in punto di fatto, ovvero le mancate ricerche, che già in primo grado erano risultate inesatte, essendoci la prova della notifica che le attesta, senza nulla dire circa la validità delle risultanze anagrafiche, che erano da ritenersi pacifiche.
Il documento prodotto in appello nulla aggiunge a ciò sicché la sentenza va riformata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellata al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
UZ CA, LA
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2427/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15254/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190040854203 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 571/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n 15254/24 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 limitatamente alla pretesa tributaria oggetto della cartella 09720190040854203000 per
€ 3.077,13 perché non vi era la prova che la notifica effettuata con il rito degli irreperibili fosse stata eseguita all'indirizzo esatto e che l'incaricato della notificazione avesse svolto ricerche adeguate, e ha respinto il ricorso avverso l'altra cartella impugnata, la n. 09720190233540087000, perché ritenuta correttamente notificata e non impugnata nei termini di legge.
In particolare, il giudice rispetto alla cartella 09720190040854203000 ha rilevato l'erroneità della notifica che era stata tentata in Indirizzo_1, mentre la cartella n. 09720190233540087000 risultava invece notificata a mani della destinataria, il 17.2.2022, al diverso indirizzo di Roma Indirizzo_2
sebbene anch'essa inizialmente fosse stata tentata in Indirizzo_1, con esito infruttuoso attestato dall'indicazione della dicitura “ANNULLARE” apposto sulla busta;
peraltro, ha rilevato che anche l'intimazione di pagamento risultava notificata all'indirizzo di Roma Indirizzo_2.
Contro tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma deducendo che la notifica era stata correttamente eseguita in Indirizzo_1 poiché la contribuente si era trasferita in Indirizzo_2 solo con decorrenza 25.11.2020, come da certificato allegato.
Quante alle ricerche effettuate, l'ufficio dà conto che la notifica con rito degli irreperibili eseguita il 14 maggio
2019 aveva fatto seguito ad un primo tentativo del 9.04.2019 alle ore 09:46 rimasto infruttuoso, ma determinante per l'accertamento della irreperibilità non temporanea della ricorrente poiché ella, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, è risultata trasferita in luogo sconosciuto anche dopo essere stata cercata nell'intero Comune di appartenenza.
Resiste la contribuente eccependo l'inammissibilità del certificato di residenza depositato per la prima volta in allegato all'atto di appello e l'infondatezza dell'appello poiché nella relata risulta del tutto assente l'attestazione del messo notificatore in merito alle ricerche che lo stesso avrebbe compiuto per procedere alla notificazione ex primo comma, lettera e), dell'art. 60 del DPR 600/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
In tema di irreperibilità assoluta del destinatario della notifica la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Cass. 16/12/2021, n. 40467; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 28/11/2016, n. 24107; Cass.
08/03/2019, n. 6765; Cass. 31/07/2023, n. 23183; Cass. 11/01/2024, n. 1172).
Nella specie dalla notifica della cartella tentata il 14.5.2019 presso l'indirizzo di Indirizzo_3 è emerso che la sig.ra Resistente_1 “non era reperibile all'indirizzo proprietario dell'appartamento scala A int. 2 trattandosi di precedente affittuario” e però a quella data dalle risultanze anagrafiche la contribuente era ancora residente al suddetto indirizzo sicché la notifica è stata validamente effettuata ex art. 143 cpc per irreperibilità della destinataria cercata all'ultimo indirizzo noto ove è stata indicata come trasferita, senza ulteriori specificazioni. La validità di tale conclusione non è inficiata dal fatto che il certificato anagrafico è stato prodotto solo in secondo grado poiché il documento non è indispensabile alla decisione considerate le ragioni di contestazione avanzate in primo grado.
Con il ricorso in primo grado,infatti, la contribuente si era lamentata della mancata prova della notifica e, a fronte del deposito di essa da parte dell'ufficio, aveva eccepito con memorie aggiuntive le mancate ricerche effettuate prima di procedere alla notifica ex art. 143 cpc, mentre dalla notifica tentata in Indirizzo_3, come si è detto, emerge l'acquisizione di informazioni da parte del messo notificatore e il loro esito (irreperibilità all'indirizzo).
La Resistente_1 non ha mai contestato la validità dell'indirizzo, che infatti è quello di residenza, ma ha avanzato delle doglianze in punto di fatto, ovvero le mancate ricerche, che già in primo grado erano risultate inesatte, essendoci la prova della notifica che le attesta, senza nulla dire circa la validità delle risultanze anagrafiche, che erano da ritenersi pacifiche.
Il documento prodotto in appello nulla aggiunge a ciò sicché la sentenza va riformata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellata al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 800,00 oltre accessori di legge.