Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2003, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 67894 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SEMI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 144FFR TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TRIBL TI SEZIONE TRIBUTARIA RETTIFICA DELLE Ma strati:0 02 13 /0 DICHIARAZIONI - TERMINE - NATURA Composta dagli Ill.mi R.G.N. 4230/00 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Stefano MONACI Cron. 383 Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Rep. Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Ud. 23/05/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE - Rel. Consigliere C.C. DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 64894 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro H tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da UFF DISTRETTUALE II DD ALBANO LAZIALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
2339 ricorrente
contro
DE CA MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. CATTOLICA 3, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA MANONI, difeso dall'avvocato SANTA SILVESTRI, giusta procura a margine;
controricorrente avversO la sentenza n. 190/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 29/01/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/05/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per N l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Avverso l'accertamento in rettifica e iscrizione a ruolo dell'UU. II. DD. di Albano Laziale, il contri- buente DE CA AR proponeva ricorso lamentando, con il primo motivo, la decadenza dell'Ufficio finanziario dal potere di accertamento e/o liquidazione e di iscri- zione а ruolo delle maggiori imposte liquidate, e con altra doglianza la non spettanza delle soprattasse, quantomeno per errore scusabile. Con sentenza del 1997 la Commissione Tributaria di ล ง2 primo grado accoglieva la domanda della contribuente. L'Ufficio appellava tale decisione ma la Commissio- ne Tributaria Regionale respingeva il gravame sul pre- supposto che il termine previsto dall'art. 36-bis del d. P. R. n. 600 del 1973, per procedere alla rettifica della dichiarazione (e conseguente iscrizione a ruolo delle maggiori imposte liquidate), sarebbe di tipo pe- rentorio. Nel corso dello stesso giudizio, l'appellato controdeduceva con memoria del 16 luglio 1998, ribaden- do tutte le censure già proposte con il ricorso intro- duttivo. Contro la sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze lamentando, con uni- CO motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis del d. P. R. n. 600 del 1973 e 28 della legge n. 449 del 1997, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., dai quali si ricaverebbe il principio secondo il quale, sulla base del d.P.R. n. 506 del 1979, occorre distinguere il momento della li- quidazione dell'imposta (assistito da un termine acce- leratorio a rilevanza interna) da quello dell'iscrizione а ruolo (accompagnato da un termine, per la loro formazione, che è stato allungato da 1 a 5 anni). Il primo termine, dunque, anche alla luce della disposizione interpretativa contenuta nell'art. 28 del- 3 la legge n. 449 del 1997 (applicabile anche ai giudizi in corso) avrebbe natura ordinatoria. ' La parte intimata controdeduce. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassa- ha chiesto, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. zione civ., l'accoglimento del ricorso per manifesta fonda- tezza. Motivi della decisione 1. La richiesta del Procuratore Generale è fondata va accolta in quanto la suindicata sentenza della e Commissione Tributaria Regionale, nel confermare la de- cisione di primo grado, ha affermato un principio di diritto che è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte. E' insegnamento ormai consolidato della Cassazione (quantomeno a partire dalla sentenza n. 11235 del 1998) quello secondo il quale < In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtu' del disposto del- l'art. 28 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 appli- cabile anche ai giudizi in corso, trattandosi di nor- ma interpretativa e, come tale, avente effetto retro- attivo l'art. 36 bis del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 600 deve essere inteso nel senso che il termine ivi previsto per la rettifica delle dichiarazioni, avendo 1carattere ordinatorio, non e stabilito a pena di decadenza, senza che tale interpretazione possa ri- tenersi in contrasto con gli artt. 3 e 136 della Costi- tuzione >> (Tra le più recenti: Cassazione, sentt. nn. 9481 del 199, 10134 del 2000, 7213 del 2001, tutte con- formi alla prima). In base a tale giurisprudenza, il ricorso è mani- festamente fondato, ai sensi dell'art. 375 del codice di rito civile e va accolto, con il conseguente rinvio alla competente Commissione tributaria regionale perché esamini le altre doglianze, rimaste assorbite dall'accoglimento del primo motivo di ricorso introdut- tivo proposto dal contribuente contro l'avviso di ac- certamento e iscrizione a ruolo delle imposte operato dall'Ufficio delle II. DD. di Albano Laziale e provveda sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- missione Tributaria regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cas- sazione, il 23 maggio 2002. L'Estensore Dr Francesco Antonio GENOVESE a 'Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 10/05 2003 CANCELLIERE C1 Anolds vous Аше чного Amalop Gasang IL CANCELLIERE Analdo Casang