Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2015, n. 12227
CASS
Sentenza 22 gennaio 2015

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La condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti integra il delitto di cui all'art. 513 cod. pen. soltanto se si ripercuote sull'ordine economico, ossia quando è posta in essere al fine specifico di turbare o impedire il normale svolgimento dell'industria o del commercio e di attentare in tal modo alla libertà di iniziativa economica. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato in relazione ad atti di concorrenza sleale consistiti in una indebita acquisizione di dati ed informazioni, idonea ad incidere sulla efficacia finale della attività economica dell'impresa concorrente, ma non ad alterarne il normale funzionamento produttivo e commerciale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2015, n. 12227
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12227
    Data del deposito : 22 gennaio 2015

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