Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2003, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 66406 DA REGISTRATIONE DEL D.P.R. 26/4/1986 131 TAB. ALL. N.
5 - CRIA TRIE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU TEM DI CASSAZIONE022 7 0/ 03 SEZIONE QUINTA ** Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OGGETTO Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente Reddito di Dott. Stefano MONACI Consigliere partecipazione dei Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere soci Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Consigliere Dott. Francesco Ant. GENOVESE R.G.N.19178/99 ha pronunciato la seguente: Estle SEN TENZA Cron. 5175 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in Roma, via DEI Portoghesi Rep. n. 12 , presso l'Avv. Gen. dello Stato, che lo Ud. 18/06/02 rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA JA COSAZIO CAMPIONE CIVIL JUBATTI GIANFRANCO N. 66406 BASTEREBBE LIVIANA
- intimati -
avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'Abruzzo n.107 dep. 20 luglio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udier za del 18/06/02 dal Relatore Cons. Francesco 27977 Antonio GENOVESE;
Udito l'avv. De Bellis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore che Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, ha concluso perper il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Distrettuale delle II. DD. di Chieti1. L'Ufficio notificava a BA AN e Basterebbe Liviana, con il quale veniva rettificato avviso di accertamento, il loro reddito di partecipazione (portato da £ 20.933.000 a £ 46.732.000) a seguito della variazione a fini ILOR a £del reddito d'impresa, portato 233.657.000, della CA e AN BA & C. snc'>> per l'anno d'imposta 1985, a seguito del disconoscimento di componenti passive del reddito. In particolare, a seguito del recupero a tassazione di costi ed oneri vari, non ammessi in deduzione per la società, pari a lire 103.585.000. Precisamente: a) £ 82.113.000 per quote di ammortamento, in ragione della mancata vidimazione del registro dei beni ammortizzabili i b} £ 23.382.000 per manutenzioni e riparazioni, per la mancata vidimazione dello stesso registro. La Commissione tributaria di primo grado di Chieti accoglieva il ricorso, con decisione n. 571 del 1995. L'Amministrazione proponeva appello, che la Commissione Tributaria Regionale de L'Aquila respingeva, con sentenza del 20 luglio 1998, sostenendo che la 2 decisione della CTR nel giudizio relativo alla reddito dell'impresa partecipata rettifica del giovava, automaticamente, anche ai soci.
2. Propone ricorso l'Amministrazione con quattro mezzi di gravame. Gli intimati non hanno presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, l'Amministrazione lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 39, 101 e 324 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., 19 e 21 D. Lgs. n. 546 del 1992, 5 d. P. R. n. 597 del 1973 e 2 d. P. R. n. 599 del 1973. avrebbe frainteso la nozione diLa sentenza censurata dell'accertamento>> stabilita dagli artt. 5 unicità n. 599 del 1973 d. P. R. n. 597 del 1973 e 2 d. P. R. W (ora artt. 5 e 116 del d. P. R. n. 917 del 1986) giungendo a interpretare il rapporto di pregiudizialità о di interdipendenza esistente tra la causa avente ad oggetto l'accertamento dell'ILOR dovuta dalla società e quelle aventi ad oggetto l'IRPEF dovuta dai soci, per la partecipazione alla società, come rifluenza dell'accertamento verso l'impresa, nei confronti dei soci, anche a prescindere dalla definitività di esso. Al contrario, il giudice dell'accertamento del reddito di partecipazione del socio avrebbe dovuto attendere la definitività dell'accertamento del reddito dell'impresa partecipata ovvero richiedere la riunione delle cause per una loro(per continenza ○ litisconsorzio), decisione unitaria. 3 2. Con il secondo mezzo di ricorso, l'Amministrazione e falsa applicazione violazione si duole della 15 del d. P. R. n. 636 del 1972, in dell'art. relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere ravvisato l'inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dai soci, in quanto privo di specifici motivi e basato sul generico richiamo a quell formulati dalla società nel suo ricorso.
3. Con il terzo motivo, l'Amministrazione censura la violazione dell'art. 21 del D.L. n. 69 del 1989 (convertito nella L. n. 154 del 1989), in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., innanzitutto perché la sentenza avrebbe motivato per relationem sulla base della motivazione resa dai giudici della causa riguardante l'accertamento del reddito ai fini ILOR, verso la società partecipata. Inoltre, la sentenza censurata avrebbe errato - con riferimento al reddito prodottoconsiderando dalla società partecipata la tardiva vidimazione del libro dei beni ammortizzabili come una irregolarità formale, invece che sostanziale, e così ammettendo la al beneficio - di cui si era società contribuente della definizione agevolata ex art. 21 del avvalsa - D.L. n. 69 del 1989. In particolare, la tardiva vidimazione rileverebbe ai fini della determinazione del reddito d'impresa, atteso che le quote di ammortamento (e le spese per manutenzione e riparazioni) dei beni costituirebbero violazioni di norme poste a presidio della determinazione dei 4 componenti positivi o negativi di reddito (richiamo a Cassazione n. 4429 del 1998).
4. Il ricorso è fondato, sia pure per quanto di ragione.
4.1. Questa Corte ha già affermato (Sent. n. 3547 del 2002) che, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. secondo cui la sentenza deve contenere, fra 546 -- l'altro, la concisa esposizione dello svolgimento del processo>> e la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto>> -1 nonché dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (sicuramente applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall'art. 1, comma secondo, del citato decreto delegato), la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorché rendono l'individuazione del thema decidendum e impossibile delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo;
ed inoltre non adempie il dovere di motivazione il giudice del gravame che si richiami per relationem alla sentenza impugnata, di cui condivida le argomentazioni, senza dar conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato, sia le censure proposte. Nella specie, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale si è limitata a motivare nel modo che segue: la Commissione Regionale, con decisione autonoma sulla controversia relativa alla società ha rigettato l'appello dell'Ufficio confermando quanto stabilito in primo grado. Conseguentemente tale decisione non può non esplicare i suoi effetti anche nei confronti dei soci partecipanti>>. conTale motivazione è aggredita dall'Amministrazione tutti e tre i motivi di ricorso (ma specialmente con il terzo , sia pure sotto angoli prospettici diversi. La CTR dell'Abruzzo non spiega le ragioni per le quali condivide il ragionamento della Commissione tributaria che ha deciso dell'accertamento ILOR della società partecipata dai contribuenti e si limita solo a istituire una ineluttabile connessione logica con quell'accertamento (di cui mostra d'ignorare i contenuti ed i termini sostanziali) e a postulare l'automatica recezione di esso nell'ambito di questo giudizio. Ne consegue la nullità della sentenza perché contenente tutti i vizi stigmatizzati nel principio di diritto già affermato da questa Corte con la sentenza n. 3547 del 2002 e sopra riportato.
4.2. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della stessa corte territoriale, la quale dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato e riesaminare le questioni di merito poste nel giudizio di appello, nonché provvedere al regolamento delle spese di questo giudizio. 6 AI РОМ Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le della Commissione Tributaria spese ad altra sezione Regionale dell'Abruzzo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 18 giugno 2002. ME E R L'Estensore P SU Dr. Francesco Antonio GENOVESE Il Presidente Dr. Francesco CRISTARELLA ORESTANO ихи ветрива Опити DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 FEB. 2003 Oggi. IL CANCELLIERE CT L CANCELLIERE C1 Arnaldo Caranc Apuolel ممنوع Arnaldo Casano noble 7