Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2019, n. 7403
CASS
Sentenza 26 novembre 2019

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Massime1

Il provvedimento con il quale il tribunale del riesame dispone il differimento della data dell'udienza ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., in applicazione dell'art. 125, comma 6, cod. proc. pen. non necessita dell'osservanza di particolari formalità, dovendo il collegio solo verificare se le ragioni addotte rientrano nei giustificati motivi previsti dalla norma citata.

Commentario1

  • 1Quando la decisione con cui il Tribunale del riesame rigetta l'istanza di differimento della data dell'udienza, presentata ai sensi dell'art. 309, comma 9 bis, cod.…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 maggio 2021

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309, c. 9-bis) Il fatto Il Tribunale del riesame di Catanzaro – adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. – aveva confermato un'ordinanza del Tribunale di Castrovillari di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per il reato di cui all'art. 75 D.Lgs. n. 159 del 2011, per avere trasgredito alle prescrizioni impartitegli con un decreto di aggravamento della misura di prevenzione emesso dal Tribunale di Cosenza. Per tali trasgressioni, il prevenuto era stato arrestato in flagranza perché trovato fuori dalla propria abitazione senza giustificazione e senza averne dato preventivo avviso …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2019, n. 7403
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7403
Data del deposito : 26 novembre 2019

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