Sentenza 26 novembre 2019
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il tribunale del riesame dispone il differimento della data dell'udienza ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., in applicazione dell'art. 125, comma 6, cod. proc. pen. non necessita dell'osservanza di particolari formalità, dovendo il collegio solo verificare se le ragioni addotte rientrano nei giustificati motivi previsti dalla norma citata.
Commentario • 1
- 1. Quando la decisione con cui il Tribunale del riesame rigetta l'istanza di differimento della data dell'udienza, presentata ai sensi dell'art. 309, comma 9 bis, cod.…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 maggio 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309, c. 9-bis) Il fatto Il Tribunale del riesame di Catanzaro – adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. – aveva confermato un'ordinanza del Tribunale di Castrovillari di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per il reato di cui all'art. 75 D.Lgs. n. 159 del 2011, per avere trasgredito alle prescrizioni impartitegli con un decreto di aggravamento della misura di prevenzione emesso dal Tribunale di Cosenza. Per tali trasgressioni, il prevenuto era stato arrestato in flagranza perché trovato fuori dalla propria abitazione senza giustificazione e senza averne dato preventivo avviso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2019, n. 7403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7403 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2019 |
Testo completo
07403-20 Sent. n.1833 UDIENZA CAMERA REPUBBLICA ITALIANA DI CONSIGLIO DEL 26/11/2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 34885/2019 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Fausto Izzo Presidente Angelo Matteo Socci Antonella Di Stasi Relatore Luca Semeraro Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di OR NO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/07/2019 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro impugna il provvedimento reso in data 15/07/2019 dal Presidente del Tribunale di Catanzaro- Seconda Sezione Penale, con il quale era stata accolta l'istanza dell'indagato OR NO di differimento dell'udienza, relativa al procedimento di riesame proposto nel suo interesse, ai sensi dell'art. 309, comma 9 bis, cod. proc.pen. per giustificati motivi.
2.Il ricorso è basato su due motivi, come di seguito esposti. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 178 comma 1 lett. b) cpp, lamentando che il provvedimento di differimento era stato adottato dal Presidente del Tribunale inaudita altera parte, senza aver dato possibilità al pubblico ministero di interloquire e di esprimere parere sull'istanza di differimento nell'ambito dell'udienza camerale, così violando le norme che regolano il procedimento in camera di consiglio ex art. 127 cod.proc.pen., procedimento che si svolge innanzi al Tribunale del riesame;
né la decisione in ordine all'istanza di differimento poteva essere considerata un provvedimento di carattere organizzativo che esula dal procedimento cautelare, costituendo, invece, presupposto di accoglimento dell'istanza la valutazione dell'esistenza di giustificati motivi. Con il secondo motivo si deduce l'abnormità del provvedimento impugnato, argomentando che l'art. 309, comma 9 bis, cod. proc.pen., attribuisce il potere di decidere sull'istanza di differimento al Tribunale, in composizione collegiale, chiamato a decidere sul riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva ex art. 309 cod. proc.pen; il Presidente del Tribunale, pertanto, aveva esercitato un potere che l'ordinamento non gli attribuisce;
sul punto si rimarca che la lettera della norma è chiara e che anche l'interpretazione sistematica del contesto normativo di riferimento, il capo che regola le impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari, prevede quale unico organo competente a decidere sulle istanze relative al procedimento cautelare il Tribunale del riesame. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il comma 9-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., inserito dall'art. 11, comma 4, legge n. 47 del 2015, attribuisce all'imputato/persona sottoposta alle indagini, personalmente, la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza «se vi siano 2 giustificati motivi» e si limita a stabilire che il Tribunale a fronte di tale istanza "differisce la data dell'udienza..." La disposizione in esame non prevede che si proceda nelle forme disciplinate dall'art. 127 cod. proc.pen. o che sia obbligatoria (né facoltativa) la partecipazione del pubblico ministero né che l'istanza debba essere necessariamente delibata nell'udienza camerale fissata per la discussione dell'impugnazione cautelare. Trattasi di provvedimento da adottarsi senza l'osservanza di forme particolari, trovando applicazione l'art. 125, ultimo comma, cod. proc.pen., il quale stabilisce che "tutti gli altri provvedimenti" (diversi dalle sentenze, dalle ordinanze e dai decreti da motivare nei casi in cui ciò è espressamente previsto ex lege). - "sono adottati senza l' osservanza di particolari formalità" (cfr Sez.2, n.35659 del 27/06/2018, Rv.273601 - 01, in motivazione). Ed è stato osservato che, secondo il tenore letterale della disposizione (il Tribunale differisce,) il Tribunale, nel delibare l'istanza di differimento, non deve sindacare la qualità delle ragioni addotte ma solo considerare se le stesse rientrino nei «giustificati motivi». Il Tribunale dovrà, quindi, verificare: a) se siano stati indicati í motivi, b) se questi motivi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale, c) se non siano meramente pretestuosi. A parte, pertanto, casi di minima consistenza del materiale probatorio da consultare, tali da rendere giustificabile l'affermazione che è pretestuosa la richiesta di ritardare la decisione, il Tribunale non può sindacare la «qualità» dei motivi. La disposizione costituisce una eccezionale ipotesi di dilazione di un termine di decisione che è così breve ed assistito da forte sanzione processuale solo e soltanto nell'interesse del soggetto destinatario della misura cautelare ad avere una tempestiva decisione;
è, quindi, ben ragionevole che al destinatario della misura venga riconosciuto il diritto ad una breve dilazione per le sue esigenze difensive. L'unico ambito di piena scelta discrezionale assegnato al Tribunale consiste nella valutazione del tempo di dilazione dell'udienza dai 5 ai 10 giorni: oltre ad essere ragionevole che a tale fine il Tribunale tenga conto della «qualità» dei giustificati motivi, è anche ragionevole che la scelta venga fatta (anche) in base ad esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario (cfr in termini, Sez.6, n.13049 del 03/03/2016, Rv.266189 - 01). Del tutto destituita di fondamento è, pertanto, la doglianza proposta.
2.Il secondo motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato. Il comma 9-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., attribuisce al Tribunale (del riesame) la competenza a provvedere in ordine all'istanza di differimento dell'udienza presentata dall'imputo. L'adozione, come avvenuto nella specie, del provvedimento di differimento dell'udienza da parte del Presidente del Collegio cautelare, non costituisce certamente atto abnorme. La categoria della abnormità, nella elaborazione giurisprudenziale che ne ha individuato natura e strumenti di tutela, ha origine e trova giustificazione nella esigenza di supplire alla tassatività, da un lato, delle cause di nullità e, dall'altro, dei mezzi di impugnazione dinanzi a provvedimenti atipici e resi al di fuori dello schema legale predisposto dall'ordinamento. Insomma, abnorme è l'atto che, anche là dove dotato di un tipico contenuto giudiziario, per vizi genetici, strutturali e funzionali si collochi non solo al di fuori delle singole norme ma anche dell'intero sistema organico della legge processuale. È affetto da abnormità - affermano Sezioni unite 24 novembre 1999, MA (Rv. 215094) - non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. La abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché "l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Nella specie, trattasi di provvedimento previsto dall'ordinamento e che, pur erroneamente adottato dal Presidente in luogo del Collegio cautelare, comunque, non ha determinato una stasi insuperabile del procedimento.
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 26/11/2019 Il Consigliere estensore Presidente, Di Stasi Fausto DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 FEB 2020 CANCELLIERT ER AN Manshi 4