Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2016, n. 52218
CASS
Sentenza 28 ottobre 2016

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In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del D.Lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione della firma di traenza di un assegno bancario conserva ancora oggi rilievo penale, avendo ad oggetto la diretta compilazione di un titolo di credito, purché sia sorretta dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di causare ad altri un danno. (Fattispecie in cui la Corte, affermata la perdurante rilevanza penale della falsificazione, diretta a procurare all'agente il vantaggio di acquistare ingenti quantitativi di sostanze alcoliche senza pagarne il corrispettivo, ha però annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, a seguito di sopravvenuta remissione di querela, il reato si è estinto ai sensi del novellato art. 493-bis cod. pen., come modificato dal predetto D.Lgs.).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2016, n. 52218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52218
Data del deposito : 28 ottobre 2016

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