Sentenza 28 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del D.Lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione della firma di traenza di un assegno bancario conserva ancora oggi rilievo penale, avendo ad oggetto la diretta compilazione di un titolo di credito, purché sia sorretta dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di causare ad altri un danno. (Fattispecie in cui la Corte, affermata la perdurante rilevanza penale della falsificazione, diretta a procurare all'agente il vantaggio di acquistare ingenti quantitativi di sostanze alcoliche senza pagarne il corrispettivo, ha però annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, a seguito di sopravvenuta remissione di querela, il reato si è estinto ai sensi del novellato art. 493-bis cod. pen., come modificato dal predetto D.Lgs.).
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- 1. Le Sezioni unite sull'irrilevanza penale del falso in assegnoSandra Maria Benedetta Picicuto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza n. 40256 del 19 luglio 2018 la Suprema Corte a Sezioni Unite si è pronunciata sul contrasto giurisprudenziale, insorto a seguito della novella legislativa apportata dal d. lgs. 7/2016, circa la persistente rilevanza penale del falso in assegno bancario non trasferibile, concludendo per l'intervenuta depenalizzazione. La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite dalla seconda sezione penale, con ordinanza del 7 marzo 2016, al fine di dirimere il conflitto interpretativo relativo all'abrogazione dell'ipotesi di falsificazione di assegno bancario non trasferibile, su cui verteva l'unico …
Leggi di più… - 2. Falso testamento non costituisce truffa (Cass. 15666/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2016, n. 52218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52218 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2016 |
Testo completo
522 1 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 2797 PU - 28/10/2016 Reg. Gen. N. 19244/2015 Composta da: Dott. Antonio Prestipino - Presidente Dott. Margherita Taddei - Consigliere - Consigliere rel. Dott. Luigi Agostinacchio Dott. Lucia Aielli - Consigliere - Consigliere Dott. Anna Maria De Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino GR DA nato a [...] il [...] • avverso la sentenza del 04/03/2016 della Corte di Appello di Torino PARTE CIVILE: Lumi Ornella visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. rinvio per VI DI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza estinzione del reato a seguito di remissione della querela. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 04/03/2016 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Alessandria, assolveva l'appellante DA SS dal reato previsto sub b) ex artt. 485 e 491 cod. pen. (falsificazione della firma di emissione su vari assegni bancari) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e rideterminava la pena per il residuo reato di truffa sub b) in dieci mesi di reclusione;
confermava altresì la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione: a) il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino eccependo l'erronea applicazione della legge penale (artt. 485 = 491 cod. pen.) per essere la fattispecie riconducibile al paradigma normativo dell'art. 491, non oggetto di depenalizzazione;
b) il SS, tramite difensore, censurando la carenza motivazionale circa l'elemento soggettivo della truffa e la violazione dell'art. 133 cop. pen. nella determinazione della pena.
3. Con atto pervenuto il 17/10/2016 il difensore del ricorrente ha trasmesso verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto dalla sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di Alessandria nonché dichiarazione di integrale risarcimento del danno sottoscritta dalle persone offese. Orbene, entrambi i reati oggetto dei ricorsi in esame sono perseguibili a querela della persona offesa.
4. Per quanto riguarda il reato di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen. - e, quindi, con riferimento al ricorso della Procura deve rilevarsi che in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen., da parte del d. lgs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attività di falsificazione (ovvero utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest'ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (Cass. sez. 5 sent. n. 26812 del 10/02/2016 dep. 28/06/2016 - Rv. 267291 alla cui ampia motivazione si rinvia). L'effetto abrogativo dell'art. 485 cod. pen. va pertanto precisato nel senso che esso opera nei confronti di tutte le scritture private diverse da quelle contemplate nell'art. 491, co. 1, c.p., nella sua nuova formulazione, nonché nei confronti di queste ultime in tutti i casi in cui l'attività di falsificazione non sia sorretta dal dolo specifico di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Tale non è la condotta contestata che riguarda la falsificazione da parte del ricorrente della firma di traenza di un assegno bancario al fine di procurarsi un vantaggio economico (acquisto d'ingenti quantitativi di sostanze alcoliche senza pagarne il corrispettivo), per cui il fatto descritto nell'imputazione assume rilevanza penale ai sensi del novellato art. 491 cod. pen. e non può considerarsi abrogato per effetto del recente intervento di depenalizzazione. Vero è tuttavia che ai sensi del novellato art. 493 bis cod. pen. i delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.
5. Con riferimento al ricorso del SS, il reato di truffa (art. 640 cod. pen.) è anch'esso procedibile a querela di parte (art. 640, primo e terzo comma cod. pen.).
6. Proposti rituali e tempestivi ricorso per cassazione, la sentenza di condanna non è divenuta definitiva;
nelle more la persona offesa dal reato, Lumi Ornella, con verbale del 14/10/2016 redatto dalla sezione di P.G. presso la Procura di Alessandria, ha personalmente rimesso la querela in precedenza proposta, con riferimento ai reati procedibili a querela, oggetto del procedimento pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, con contestuale accettazione da parte del procuratore speciale del querelato.
7. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per estinzione dei reati di falso e di truffa conseguente alla remissione della querela. Le spese sono a carico del querelato in mancanza di diverso accordo tra le parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso in Roma il giorno 28 ottobre 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore dott. Antonio Prestipino dott. Luigi Agostinacchio rauler DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 7 DIC 2016 N Il Cancellere CASSA ST E CANCELLIERE NT O N E O J C Claudia Pianelli 3