Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 1
In materia di misure di sicurezza personale, ai fini della prognosi di pericolosità sociale il giudice non può prendere in considerazione le sole emergenze di natura medico-psichiatrica, ma deve procedere alla verifica di tutte le circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., prima fra tutte la gravità del reato commesso e deve approdare ad un giudizio globale di pericolosità non limitata ad alcuni tipi di reati. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione relativa al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato assolto per vizio di mente dal reato di ricettazione di cassette musicali prive del contrassegno SIAE, in quanto il giudice di appello si era limitato a riportare il giudizio del perito, concludente per una pericolosità limitata a reati della stessa specie di quello commesso, senza prendere in considerazione gli altri parametri indicati dalla legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2002, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 12/12/2002
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1472
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 41868/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO GE PP, n. a Palermo il 2 giugno 1956, nei confronti della sentenza in data 16 luglio 2001 della Corte d'appello di Palermo;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Antonio Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1 - La Corte d'appello di Palermo, giudicando ai sensi dell'art. 627 c.p.p. a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione
in punto di imputabilità di PP Lo EL, dichiarava il predetto, con la sentenza indicata in epigrafe, totalmente incapace di intendere e di volere, per l'effetto assolvendolo dal reato di ricettazione di cassette Musicali prive del contrassegno SIAE e dichiarando prescritto il reato di illecita riproduzione di dette cassette (art. 2 d.l. n. 9/87 e l. n. 440/85). Gli applicava la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per una durata non inferiore a due anni, avendo evidenziato il perito che il Lo EL è persona socialmente pericolosa, sia pure con riferimento a comportamenti illeciti del genere di quelli per cui si procede.
2 - Il Lo EL propone ricorso per Cassazione deducendo la violazione e l'erronea applicazione della legge penale, nonché la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. b ed e, c.p.p.) in relazione agli artt. 85, 88, 202, 203, 222, 213 c.p., dolendosi della circostanze che, in relazione a un fatto risalente al 1993, la Corte aveva omesso di motivare in ordine alla pericolosità, con particolare riguardo alla norma dell'art. 202 c.p., che rimanderebbe, a tal fine, alla gravità del reato desunta dal disposto dell'art. 133, commi primo, secondo e terzo, c.p. e dall'analisi della capacità a delinquere dell'imputato. 3. - Il ricorso merita accoglimento in punto di applicazione della misura di sicurezza.
4. - Ai fini della prognosi di pericolosità sociale il giudice non è tenuto a prendere in considerazione soltanto le emergenze di natura medico psichiatrica ma - escludendosi qualsiasi automatismo - deve procedere anche alla verifica di tutte le circostanze di cui all'art. 133 c.p.p., prima fra tutte la gravità del reato commesso, giudizio che, nella specie, risulta totalmente omesso dalla Corte, che non fa il minimo riferimento a questo come agli altri parametri fissati dal legislatore ai sensi dell'art. 203 c.p., limitandosi a riportare il giudizio del perito (che, tra l'altro, offre un elemento di valutatone ambiguo nella parte in cui si afferma una pericolosità limitata a reati della specie di quello già commesso) che non soddisfa i requisiti prescritti dalla norma, la quale fa riferimento a un giudizio globale di pericolosità che non consente distinzioni artificiose in relazione ad alcuni tipi ma non ad altri di reati. Il tutto anche in relazione all'epoca di consumazione del reato (dalla quale è decorso quasi un decennio), non potendosi concludere per la natura necessariamente permanente e irreversibile di essa, e anzi non potendosi escludere che essa possa assumere natura transitoria, neppure essendosi chiarita in sentenza la specifica affezione del ricorrente.
5. - La sentenza va, quindi, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo in punto di applicazione di sicurezza, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della misura di sicurezza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2003