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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/09/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 193 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Ranalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Federico
Fratini n. 55, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Ludovica D'Ostuni ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio dell'avv. Luca Zitiello, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ), processualmente rappresentato ex art. 75 CP_3 C.F._2
c.p.c. dall'amministratore di sostegno avv. rappresentato e difeso Controparte_4 dall'avv. Salvatore Francesco Donzelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Terni, Via E. Barbarasa n. 23, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terzo chiamato
E
C.F. ) Controparte_5 P.IVA_2
- terza chiamata
Oggetto: responsabilità dei padroni e dei committenti
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Giovanni Ranalli, per l'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale: accertare e dichiarare, per le tutte le causali esposte in narrativa, la responsabilità della compagnia assicuratrice convenuta per il danno arrecato dal fatto illecito del proprio agente così come indicato in narrativa, e, per
l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di euro 30.000,00 o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
condannare in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, tenendo in considerazione anche il comportamento tenuto dalla Compagnia convenuta in sede di mediazione”.
- L'avv. Ludovica D'Ostuni, per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
[…] in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità della domanda di condanna della Compagnia al risarcimento del danno per intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c.; nel merito, in via principale, respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi Cont di accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità di e di conseguente condanna della stessa al risarcimento di qualsivoglia danno, escludere o limitare il risarcimento per le ragioni esposte in narrativa;
nella denegata ipotesi di Cont accoglimento delle domande formulate dall'attore, accertare e dichiarare che deve essere manlevata e tenuta indenne dal Sig. e della società CP_3 da ogni e qualunque responsabilità Controparte_5 dipendente dall'accoglimento totale o parziale delle domande attoree per i fatti e le condotte che a questa risultassero imputabili e, per l'effetto, condannare il Sig.
e la società al pagamento CP_3 Controparte_5 di tutte le somme che la Compagnia, a sua volta, fosse condannata a pagare al Sig.
a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande azionate Parte_1 dal medesimo nel presente giudizio o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia in ragione dell'effettivo coinvolgimento di tali soggetti e della loro responsabilità. Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa. Con ogni riserva di merito e istruttoria”.
- L'avv. Salvatore Francesco Donzelli, per il terzo chiamato CP_3
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in assenza dell'assolvimento dell'onere probatorio che grava sull'attore, rigettare le domande tutte dispiegate da
[...] nei confronti del sig. Con vittoria di spese Controparte_1 CP_3
e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29/01/2024, conveniva in Parte_1 giudizio la invocando la responsabilità di quest'ultima, ai Controparte_1 sensi dell'art. 2049 c.c. o dell'art. 31, co. 3, d.lgs. 58/98 (T.U.F.), per i danni subiti in conseguenza della condotta illecita tenuta da in qualità di titolare CP_3 Contr dell'agenzia di Terni sita (all'epoca) in Via Istria n. 21. L'attore, premesso che in data 05/11/2004 il gli aveva fatto sottoscrivere all'interno della predetta agenzia una CP_3 polizza denominata “Axa Progetto Acconto”, facendosi contestualmente consegnare a titolo di premio unico un assegno di € 30.000,00 intestato alla e che negli Controparte_6 anni seguenti tale polizza era stata inserita – unitamente alle altre da lui sottoscritte con la medesima compagnia assicurativa – nei rendiconti fornitigli dallo stesso deduceva che CP_3 Contr solo nel 2022, nel rivolgersi alla per avere informazioni a seguito di un grave incidente stradale subito dal ochi mesi prima, aveva scoperto che la polizza (al pari dell'incasso CP_3 del relativo premio) non risultava agli atti della compagnia. L'attore chiedeva quindi la condanna della l risarcimento dei suddetti danni quantificati Controparte_1 nell'importo di € 30.000,00 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal novembre 2004 sino al saldo.
Con comparsa depositata in data 25/03/2024 si costituiva in giudizio la convenuta
[...] la quale eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto Controparte_1 azionato dall'attore (dovendo il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale individuarsi nel momento del versamento del premio, ovvero, al più tardi, in quello del ricevimento della rendicontazione periodica delle polizze in essere presso la compagnia, la cui manifesta falsità gli aveva reso conoscibile l'inesistenza della polizza oggetto di causa), e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda, poiché la polizza in questione, priva di data e di sottoscrizione del cliente e caratterizzata da un'evidente incompletezza della sezione dedicata all'incasso del premio (pagato con modalità difformi da quelle con cui l'intermediario sarebbe stato legittimato a riceverlo) era tale – anche in virtù delle conoscenze acquisite dal in virtù della precedente sottoscrizione di altre polizze della medesima Parte_1 compagnia – da escludere il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta del e la CP_3 Contr sua qualità di agente della . In via subordinata, la convenuta eccepiva il concorso di colpa ex art. 1227, co. 2, c.c. da parte dell'attore, il quale, non avendo mai ricevuto il documento unico di rendicontazione annuale per la polizza in questione (a differenza che per le altre), avrebbe dovuto attivarsi con l'ordinaria diligenza presso la compagnia, il che le avrebbe consentito di recuperare l'importo asseritamente versato al La CP_3 [...] ontestava infine l'applicabilità al caso di specie delle disposizioni Controparte_1 di cui all'art. 31, co. 3, d.lgs. 58/98 e dell'art. 1284, co. 4, c.c., concludendo per l'integrale rigetto della domanda attorea, e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa i terzi e la al fine di rivalersi CP_3 Controparte_5 integralmente su questi ultimi in caso di condanna.
Con decreto ex art. 171-bis, co. 2, c.p.c. emesso in data 28/03/2024 veniva differita la prima udienza per consentire la chiamata in causa dei predetti terzi.
(processualmente rappresentato dal suo amministratore di sostegno) si CP_3 costituiva con comparsa depositata in data 02/07/2024, affermando che, in conseguenza dei gravi traumi subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto il 06/04/2022, egli non ricordava nulla in relazione ai fatti di causa. Il i associava alle difese della compagnia CP_3
e concludeva per il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti. La non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata Controparte_5 contumace con decreto del 11/07/2024.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., della prima udienza e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove testimoniali, all'udienza del
09/09/2025 lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento, stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Controparte_1
2. Come noto, in caso di danni non immediatamente percepibili, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno va collegato al momento in cui la conseguenza lesiva può essere percepita, usando l'ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento dell'autore della lesione (si vedano, tra le pronunce più recenti, Cass. 24624/2025 e Cass. 11241/2025). Tale principio ha trovato applicazione anche con specifico riferimento all'area della responsabilità nel campo (contiguo a quello qui in esame) dell'intermediazione finanziaria, essendo stato di recente affermato che il termine di prescrizione per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta (v. Cass. 32226/2024 e Cass. 2066/2023). Occorre tuttavia richiamare il correlato principio in base al quale, in tema di risarcimento del danno,
l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. non comprende, quando il danno sia percepibile all'esterno e conoscibile dal danneggiato, gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come ad esempio l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, o il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (v. Cass.
19193/2018 e Cass. 21026/2014). La lettura combinata dei summenzionati principi vale a rendere evidente che l'esistenza di uno iato temporale significativo tra il fatto generatore del danno ed il danno medesimo giustifica l'ancoraggio del momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione al definitivo palesarsi delle conseguenze dannose solo nei casi nei quali queste, pur adottando la diligenza ex art. 1176 c.c., non risultino anteriormente percepibili, in virtù di fattori oggettivi e non di mere circostanze soggettive riferibili al danneggiato. In altri termini, lo specifico criterio di individuazione del momento iniziale di decorrenza della prescrizione individuato dalla Suprema Corte deve essere riferito ai soli casi nei quali lo iato temporale tra la condotta lesiva che determina ontologicamente il danno ed il manifestarsi all'esterno del danno medesimo venga a dipendere da fattori obiettivi, dovendosi comunque valutare la percepibilità del danno da parte dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standard obiettivi (v.
Cass. 16631/2023, nonché, con specifico riferimento all'ambito dell'intermediazione finanziaria, Cass. 11241/2025 e Cass. 32226/2024, in cui si precisa che l'individuazione del momento in cui per il cliente è divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario dipende dalle circostanze del caso concreto).
3. L'applicazione dei suesposti principi al caso in esame impone di rilevare che il adottando l'ordinaria diligenza ex art. 1176 c.c., avrebbe potuto e dovuto Parte_1 percepire le conseguenze dannose della condotta illecita del en prima del 03/05/2022, CP_3 Contr data di proposizione del reclamo alla . L'affermazione dell'odierno attore secondo cui egli, prima di tale data, “non poteva aver sentore dell'inesistenza” della polizza oggetto di causa in quanto “fino ad allora […] aveva ricevuto da parte del i rendiconti relativi al CP_3 presunto investimento” risulta smentita dalle dichiarazioni rese in sede stragiudiziale dallo stesso il quale, nel proporre il suddetto reclamo, ha affermato di non aver “mai Parte_1 Cont ricevuto da parte di il documento unico di rendicontazione annuale relativamente alla proposta in oggetto”, diversamente che per le altre polizze, in relazione alle quali pareva essere “tutto a posto” (v. il doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta). Del resto, anche nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attore ha dedotto e documentato di aver ricevuto nel tempo solo tre rendiconti “cumulativi” (inerenti, Contr cioè, a tutti i suoi investimenti con ), il primo dei quali il 07/01/2014 (v. i doc. 4 e 5 allegati all'atto di citazione), laddove per le altre polizze gli venivano inviati, per l'appunto, singoli e separati estratti conto annuali molto più dettagliati, oltre che evidentemente diversi sul piano grafico e recanti la sottoscrizione dell'amministratore delegato della compagnia (v. i doc. 7, 7-bis e 7-ter allegati alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta). Tale circostanza avrebbe dovuto indurre il con l'uso dell'ordinaria diligenza, a Parte_1 rivolgersi fin da subito (rectius: fin dai mesi successivi alla mancata ricezione del primo estratto conto annuale) alla compagnia per chiedere spiegazioni al riguardo, il che gli avrebbe consentito immediatamente di scoprire la truffa consumata ai suoi danni e di percepire il danno patrimoniale subito quale conseguenza di tale truffa. Né può rilevare in senso contrario la fiducia che il iponeva nel anche in ragione del rapporto parentale tra Parte_1 CP_3 le rispettive mogli, poiché, come detto, la diligenza che rileva a tal riguardo è quella esigibile secondo standard obiettivi (v. ancora Cass. 11241/2025). Contr
4. Ne consegue che, poiché alla data di proposizione del reclamo alla erano trascorsi più di quindici anni da quando la prescrizione aveva iniziato a decorrere, la domanda attorea deve essere rigettata, con conseguente assorbimento della domanda di rivalsa proposta dalla compagnia nei confronti dei terzi chiamati.
5. Le spese di lite, nei rapporti tra attore e convenuta, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore
(scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
6. Poiché la chiamata in causa di a parte della CP_3 Controparte_1
– tenuto conto della potenziale fondatezza della domanda di rivalsa – non può ritenersi
[...] arbitraria o manifestamente infondata (v. sul punto Cass. 6144/2024, Cass. 10364/2023, Cass.
26082/2021, Cass. 18710/2021, Cass. 31889/2019, Cass. 28145/2019, Cass. 23948/2019 e
Cass. 23123/2019), le spese processuali in favore del medesimo dovrebbero essere poste a carico dell'attore. Tuttavia, il tenore delle difese spiegate dal (che, come detto, ha CP_3 riferito di non ricordare nulla dell'accaduto) integra una grave ed eccezionale ragione tale da giustificare la compensazione delle suddette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
nonché sulla domanda formulata da quest'ultima nei confronti dei terzi chiamati
[...]
e ogni altra difesa, eccezione CP_3 Controparte_5 ed istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta;
b) condanna lla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di
[...] studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e
IVA se dovuta;
c) dichiara assorbita la domanda proposta dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati;
d) compensa integralmente le spese processuali tra e Parte_1 CP_3
[...]
Terni, 16/09/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 193 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Ranalli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via Federico
Fratini n. 55, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Ludovica D'Ostuni ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio dell'avv. Luca Zitiello, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ), processualmente rappresentato ex art. 75 CP_3 C.F._2
c.p.c. dall'amministratore di sostegno avv. rappresentato e difeso Controparte_4 dall'avv. Salvatore Francesco Donzelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Terni, Via E. Barbarasa n. 23, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terzo chiamato
E
C.F. ) Controparte_5 P.IVA_2
- terza chiamata
Oggetto: responsabilità dei padroni e dei committenti
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Giovanni Ranalli, per l'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale: accertare e dichiarare, per le tutte le causali esposte in narrativa, la responsabilità della compagnia assicuratrice convenuta per il danno arrecato dal fatto illecito del proprio agente così come indicato in narrativa, e, per
l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di euro 30.000,00 o nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
condannare in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, tenendo in considerazione anche il comportamento tenuto dalla Compagnia convenuta in sede di mediazione”.
- L'avv. Ludovica D'Ostuni, per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
[…] in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità della domanda di condanna della Compagnia al risarcimento del danno per intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c.; nel merito, in via principale, respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi Cont di accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità di e di conseguente condanna della stessa al risarcimento di qualsivoglia danno, escludere o limitare il risarcimento per le ragioni esposte in narrativa;
nella denegata ipotesi di Cont accoglimento delle domande formulate dall'attore, accertare e dichiarare che deve essere manlevata e tenuta indenne dal Sig. e della società CP_3 da ogni e qualunque responsabilità Controparte_5 dipendente dall'accoglimento totale o parziale delle domande attoree per i fatti e le condotte che a questa risultassero imputabili e, per l'effetto, condannare il Sig.
e la società al pagamento CP_3 Controparte_5 di tutte le somme che la Compagnia, a sua volta, fosse condannata a pagare al Sig.
a seguito dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande azionate Parte_1 dal medesimo nel presente giudizio o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia in ragione dell'effettivo coinvolgimento di tali soggetti e della loro responsabilità. Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa. Con ogni riserva di merito e istruttoria”.
- L'avv. Salvatore Francesco Donzelli, per il terzo chiamato CP_3
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in assenza dell'assolvimento dell'onere probatorio che grava sull'attore, rigettare le domande tutte dispiegate da
[...] nei confronti del sig. Con vittoria di spese Controparte_1 CP_3
e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29/01/2024, conveniva in Parte_1 giudizio la invocando la responsabilità di quest'ultima, ai Controparte_1 sensi dell'art. 2049 c.c. o dell'art. 31, co. 3, d.lgs. 58/98 (T.U.F.), per i danni subiti in conseguenza della condotta illecita tenuta da in qualità di titolare CP_3 Contr dell'agenzia di Terni sita (all'epoca) in Via Istria n. 21. L'attore, premesso che in data 05/11/2004 il gli aveva fatto sottoscrivere all'interno della predetta agenzia una CP_3 polizza denominata “Axa Progetto Acconto”, facendosi contestualmente consegnare a titolo di premio unico un assegno di € 30.000,00 intestato alla e che negli Controparte_6 anni seguenti tale polizza era stata inserita – unitamente alle altre da lui sottoscritte con la medesima compagnia assicurativa – nei rendiconti fornitigli dallo stesso deduceva che CP_3 Contr solo nel 2022, nel rivolgersi alla per avere informazioni a seguito di un grave incidente stradale subito dal ochi mesi prima, aveva scoperto che la polizza (al pari dell'incasso CP_3 del relativo premio) non risultava agli atti della compagnia. L'attore chiedeva quindi la condanna della l risarcimento dei suddetti danni quantificati Controparte_1 nell'importo di € 30.000,00 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal novembre 2004 sino al saldo.
Con comparsa depositata in data 25/03/2024 si costituiva in giudizio la convenuta
[...] la quale eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto Controparte_1 azionato dall'attore (dovendo il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale individuarsi nel momento del versamento del premio, ovvero, al più tardi, in quello del ricevimento della rendicontazione periodica delle polizze in essere presso la compagnia, la cui manifesta falsità gli aveva reso conoscibile l'inesistenza della polizza oggetto di causa), e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda, poiché la polizza in questione, priva di data e di sottoscrizione del cliente e caratterizzata da un'evidente incompletezza della sezione dedicata all'incasso del premio (pagato con modalità difformi da quelle con cui l'intermediario sarebbe stato legittimato a riceverlo) era tale – anche in virtù delle conoscenze acquisite dal in virtù della precedente sottoscrizione di altre polizze della medesima Parte_1 compagnia – da escludere il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta del e la CP_3 Contr sua qualità di agente della . In via subordinata, la convenuta eccepiva il concorso di colpa ex art. 1227, co. 2, c.c. da parte dell'attore, il quale, non avendo mai ricevuto il documento unico di rendicontazione annuale per la polizza in questione (a differenza che per le altre), avrebbe dovuto attivarsi con l'ordinaria diligenza presso la compagnia, il che le avrebbe consentito di recuperare l'importo asseritamente versato al La CP_3 [...] ontestava infine l'applicabilità al caso di specie delle disposizioni Controparte_1 di cui all'art. 31, co. 3, d.lgs. 58/98 e dell'art. 1284, co. 4, c.c., concludendo per l'integrale rigetto della domanda attorea, e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa i terzi e la al fine di rivalersi CP_3 Controparte_5 integralmente su questi ultimi in caso di condanna.
Con decreto ex art. 171-bis, co. 2, c.p.c. emesso in data 28/03/2024 veniva differita la prima udienza per consentire la chiamata in causa dei predetti terzi.
(processualmente rappresentato dal suo amministratore di sostegno) si CP_3 costituiva con comparsa depositata in data 02/07/2024, affermando che, in conseguenza dei gravi traumi subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto il 06/04/2022, egli non ricordava nulla in relazione ai fatti di causa. Il i associava alle difese della compagnia CP_3
e concludeva per il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti. La non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata Controparte_5 contumace con decreto del 11/07/2024.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., della prima udienza e della susseguente istruttoria, consistita nell'assunzione di prove testimoniali, all'udienza del
09/09/2025 lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento, stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Controparte_1
2. Come noto, in caso di danni non immediatamente percepibili, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno va collegato al momento in cui la conseguenza lesiva può essere percepita, usando l'ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento dell'autore della lesione (si vedano, tra le pronunce più recenti, Cass. 24624/2025 e Cass. 11241/2025). Tale principio ha trovato applicazione anche con specifico riferimento all'area della responsabilità nel campo (contiguo a quello qui in esame) dell'intermediazione finanziaria, essendo stato di recente affermato che il termine di prescrizione per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta (v. Cass. 32226/2024 e Cass. 2066/2023). Occorre tuttavia richiamare il correlato principio in base al quale, in tema di risarcimento del danno,
l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. non comprende, quando il danno sia percepibile all'esterno e conoscibile dal danneggiato, gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come ad esempio l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, o il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (v. Cass.
19193/2018 e Cass. 21026/2014). La lettura combinata dei summenzionati principi vale a rendere evidente che l'esistenza di uno iato temporale significativo tra il fatto generatore del danno ed il danno medesimo giustifica l'ancoraggio del momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione al definitivo palesarsi delle conseguenze dannose solo nei casi nei quali queste, pur adottando la diligenza ex art. 1176 c.c., non risultino anteriormente percepibili, in virtù di fattori oggettivi e non di mere circostanze soggettive riferibili al danneggiato. In altri termini, lo specifico criterio di individuazione del momento iniziale di decorrenza della prescrizione individuato dalla Suprema Corte deve essere riferito ai soli casi nei quali lo iato temporale tra la condotta lesiva che determina ontologicamente il danno ed il manifestarsi all'esterno del danno medesimo venga a dipendere da fattori obiettivi, dovendosi comunque valutare la percepibilità del danno da parte dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standard obiettivi (v.
Cass. 16631/2023, nonché, con specifico riferimento all'ambito dell'intermediazione finanziaria, Cass. 11241/2025 e Cass. 32226/2024, in cui si precisa che l'individuazione del momento in cui per il cliente è divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario dipende dalle circostanze del caso concreto).
3. L'applicazione dei suesposti principi al caso in esame impone di rilevare che il adottando l'ordinaria diligenza ex art. 1176 c.c., avrebbe potuto e dovuto Parte_1 percepire le conseguenze dannose della condotta illecita del en prima del 03/05/2022, CP_3 Contr data di proposizione del reclamo alla . L'affermazione dell'odierno attore secondo cui egli, prima di tale data, “non poteva aver sentore dell'inesistenza” della polizza oggetto di causa in quanto “fino ad allora […] aveva ricevuto da parte del i rendiconti relativi al CP_3 presunto investimento” risulta smentita dalle dichiarazioni rese in sede stragiudiziale dallo stesso il quale, nel proporre il suddetto reclamo, ha affermato di non aver “mai Parte_1 Cont ricevuto da parte di il documento unico di rendicontazione annuale relativamente alla proposta in oggetto”, diversamente che per le altre polizze, in relazione alle quali pareva essere “tutto a posto” (v. il doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta). Del resto, anche nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attore ha dedotto e documentato di aver ricevuto nel tempo solo tre rendiconti “cumulativi” (inerenti, Contr cioè, a tutti i suoi investimenti con ), il primo dei quali il 07/01/2014 (v. i doc. 4 e 5 allegati all'atto di citazione), laddove per le altre polizze gli venivano inviati, per l'appunto, singoli e separati estratti conto annuali molto più dettagliati, oltre che evidentemente diversi sul piano grafico e recanti la sottoscrizione dell'amministratore delegato della compagnia (v. i doc. 7, 7-bis e 7-ter allegati alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta). Tale circostanza avrebbe dovuto indurre il con l'uso dell'ordinaria diligenza, a Parte_1 rivolgersi fin da subito (rectius: fin dai mesi successivi alla mancata ricezione del primo estratto conto annuale) alla compagnia per chiedere spiegazioni al riguardo, il che gli avrebbe consentito immediatamente di scoprire la truffa consumata ai suoi danni e di percepire il danno patrimoniale subito quale conseguenza di tale truffa. Né può rilevare in senso contrario la fiducia che il iponeva nel anche in ragione del rapporto parentale tra Parte_1 CP_3 le rispettive mogli, poiché, come detto, la diligenza che rileva a tal riguardo è quella esigibile secondo standard obiettivi (v. ancora Cass. 11241/2025). Contr
4. Ne consegue che, poiché alla data di proposizione del reclamo alla erano trascorsi più di quindici anni da quando la prescrizione aveva iniziato a decorrere, la domanda attorea deve essere rigettata, con conseguente assorbimento della domanda di rivalsa proposta dalla compagnia nei confronti dei terzi chiamati.
5. Le spese di lite, nei rapporti tra attore e convenuta, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore
(scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
6. Poiché la chiamata in causa di a parte della CP_3 Controparte_1
– tenuto conto della potenziale fondatezza della domanda di rivalsa – non può ritenersi
[...] arbitraria o manifestamente infondata (v. sul punto Cass. 6144/2024, Cass. 10364/2023, Cass.
26082/2021, Cass. 18710/2021, Cass. 31889/2019, Cass. 28145/2019, Cass. 23948/2019 e
Cass. 23123/2019), le spese processuali in favore del medesimo dovrebbero essere poste a carico dell'attore. Tuttavia, il tenore delle difese spiegate dal (che, come detto, ha CP_3 riferito di non ricordare nulla dell'accaduto) integra una grave ed eccezionale ragione tale da giustificare la compensazione delle suddette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
nonché sulla domanda formulata da quest'ultima nei confronti dei terzi chiamati
[...]
e ogni altra difesa, eccezione CP_3 Controparte_5 ed istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta;
b) condanna lla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di
[...] studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e
IVA se dovuta;
c) dichiara assorbita la domanda proposta dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati;
d) compensa integralmente le spese processuali tra e Parte_1 CP_3
[...]
Terni, 16/09/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)