Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3444
CASS
Sentenza 9 marzo 2001

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In materia di marchi, la distintività deve essere intesa come capacità di distinguere un prodotto dall'altro che, come tale, giustifica il monopolio di un segno, mentre è estranea al nucleo della funzione del marchio la capacità di indicare il produttore; pertanto, il rifiuto del contitolare del marchio di concertare l'uso comune non compromette di per sè la funzione distintiva del marchio e, seppur può rendere impossibili adeguate condotte a tutela della distintività, ciò non può ritenersi conseguente al solo fatto che il consumatore ignora l'esistenza di una contitolarità anziché di una titolarità unica (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di decadenza, per rifiuto di concertazione, proposta nei confronti del contitolare di un marchio in comunione con utilizzazione distinta per zone geografiche).

In caso di contitolarità di un marchio si applicano le norme del codice civile sulla comunione, nei limiti imposti dal sistema del diritto dei marchi; pertanto, in caso di disaccordo tra i comunisti che sia di danno al diritto comune, trovano applicazione le norme sullo scioglimento della comunione mentre - restando individuale l'uso del marchio in mancanza di un rappresentante dei contitolari incaricato dell'esercizio collettivo del diritto - il mancato uso del marchio da parte di uno dei contitolari integra l'ipotesi di decadenza di cui all'art. 59 L. Marchi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3444
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3444
    Data del deposito : 9 marzo 2001

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