Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 198
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Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la regolarità di tutte le notifiche delle cartelle, sia a mani, che a mezzo raccomandata AR, sia a mezzo PEC. La notifica a mezzo posta si presume perfezionata con l'arrivo dell'atto presso l'indirizzo del destinatario.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito e decadenza del diritto a riscuotere

    A fronte della irretrattabilità delle pretese portate da cartelle non impugnate, deve essere esclusa la prescrizione per le cartelle notificate a partire dal 20.02.2020. La successiva notifica degli atti di interruzione e la proroga dettata dall'art. 68 D.L. 18/2020 escludono la consumazione del termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Non dovutezza delle somme richieste, erronea applicazione di interessi

    L'eccezione relativa alla mancata esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi è infondata, poiché gli interessi sono stati applicati su cartelle ormai irretrattabili e la misura degli accessori è determinata per legge. La contestazione sulla non dovutezza delle somme è assorbita dalla mancata impugnazione delle cartelle presupposte.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 comma 2 Legge 212/2000

    Il preavviso reca ampia menzione dei suoi presupposti con indicazione delle cartelle non onorate e notificate al debitore. Non sussiste norma che imponga a pena di invalidità dell'atto l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione del fermo.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 162, L. 296/2006

    L'art. 162 della L. 296/2006 non esiste. L'art. 1 comma 162 si applica agli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, escludendo rilievo alla norma in esame per l'oggetto del presente giudizio.

  • Rigettato
    Illegittimità del preavviso di fermo sull'unico veicolo utile per recarsi al lavoro

    La tesi è infondata, irrilevante e non provata.

  • Inammissibile
    Mancato rispetto del termine annuale per l'avvio della fase esecutiva

    L'eccezione è inammissibile perché nuova e infondata, data la natura cautelare del preavviso di fermo, non legata all'azione esecutiva.

  • Rigettato
    Irregolarità della notifica della cartella n. 03420200000202087000

    La notifica è stata effettuata a mezzo PEC, come da documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione. Le contestazioni sulla notifica a mani sono assorbite dalla regolarità della notifica PEC.

  • Rigettato
    Invalidità della notifica della cartella n. 0342020001769468000

    La notifica è stata effettuata a mezzo PEC, come da documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione. La contestazione relativa all'avviso di accertamento è infondata in quanto la cartella è stata regolarmente notificata e non impugnata.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la corretta notifica della cartella in data 05.09.2017 a mani del destinatario.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La notifica della cartella in data 05.09.2017 e la successiva intimazione di pagamento non hanno permesso la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la corretta notifica della cartella in data 30.05.2018 a mani del destinatario.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La notifica della cartella in data 30.05.2018 e la successiva intimazione di pagamento non hanno permesso la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la corretta notifica della cartella in data 20.02.2020 a mani del destinatario.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La notifica della cartella in data 20.02.2020 e la successiva intimazione di pagamento non hanno permesso la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la corretta notifica della cartella in data 28.02.2020 a mani di familiare convivente.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La notifica della cartella in data 28.02.2020 e la successiva intimazione di pagamento non hanno permesso la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la corretta notifica della cartella in data 21.09.2021 a mezzo PEC. La contestazione relativa alla consegna alla moglie è infondata.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La notifica della cartella in data 21.09.2021 e la successiva intimazione di pagamento non hanno permesso la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la corretta notifica della cartella in data 18.01.2022 a mezzo PEC. La contestazione relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento è infondata.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La notifica della cartella in data 18.01.2022 e la successiva intimazione di pagamento non hanno permesso la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la corretta notifica della cartella in data 25.03.2022 a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La notifica della cartella in data 25.03.2022 e la successiva intimazione di pagamento non hanno permesso la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la corretta notifica della cartella in data 10.06.2022 a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La notifica della cartella in data 10.06.2022 e la successiva intimazione di pagamento non hanno permesso la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la corretta notifica della cartella in data 04.04.2022 a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La notifica della cartella in data 04.04.2022 e la successiva intimazione di pagamento non hanno permesso la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la corretta notifica della cartella in data 23.09.2022 a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La notifica della cartella in data 23.09.2022 e la successiva intimazione di pagamento non hanno permesso la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la corretta notifica della cartella in data 10.06.2022 a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La notifica della cartella in data 10.06.2022 e la successiva intimazione di pagamento non hanno permesso la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la corretta notifica della cartella in data 10.06.2022 a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La notifica della cartella in data 10.06.2022 e la successiva intimazione di pagamento non hanno permesso la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Istanza di rateizzazione accolta

    L'istanza di rateizzazione è destinata a non determinare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avuto riguardo alla sua peculiare formulazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 198
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 198
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo