CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NO MASSIMO, Presidente
TA AG, EL
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3325/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Paola - Ufficio Tributi 87027 Paola CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400008414000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Paola - Ufficio Tributi 87027 Paola CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170017519049000 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180007119006000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180007119006000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Paola - Ufficio Tributi 87027 Paola CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190014655726000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190029115408000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200000202087000 TARI 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200017694680000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Paola - Ufficio Tributi 87027 Paola CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210007924714000 TARI 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210016944191000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220006192970000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220006192970000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220018970766000 REGISTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Paola - Ufficio Tributi 87027 Paola CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220028923988000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220028923988000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230009669335000 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate, ad Agenzia delle Entrate Riscossione, a Regione Calabria, al
Comune di Paola – ricorso teso ad ottenere dichiarazione di “erroneità e/o l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o l'illegittimità e comunque l'infondatezza dell'intimazione di pagamento impugnata e tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi inclusa tutte le cartelle di pagamento in essa portate, oggi impugnate, e ad essa consequenziali inibendo, inoltre, l'iscrizione dello stesso presso il Registro
Automobilistico e, ove già avvenuta, disporne la immediata cancellazione a carico degli odierni resistenti”.
§2
In verità, ad essere stato impugnato è il preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura HYUNDAI I20 1.2 MPI Tg. Targa_1, intestata al ricorrente, identificato al documento n. 03480202400008414000, fascicolo n. 2024/000056004, emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificato a mezzo pec in data
12.02.2024, con il quale era stato “richiesto il pagamento della complessiva somma pari ad € 10.182,83
(diecimilacentottandadue/83) per diverse cartelle esattoriali emesse nei confronti del ricorrente e, in thesi, mai notificate”.
§3
Il ricorrente ha circoscritto la propria opposizione “relativamente alle sole cartelle esattoriali avente ad oggetto tributi, per un importo complessivo pari ad € 7.401,66 (settemilaquattrocentouno/66), e precisamente:
1. Cartella esattoriale n. 03420170017519049000, asseritamente notificata in data 05.09.2017, avente ad oggetto la tassa per smaltimento rifiuti e tributo provinciale, anno 2015, per un importo pari ad € 423,84; 2. Cartella esattoriale n. 03420180007119006000, asseritamente notificata in data 30.05.2018, avente ad oggetto la tassa automobilistica alla Regione Calabria, prevista dall'art. 17 legge 449/97, per l'anno 2013 e
2014, per un importo pari ad € 782,84;
3. Cartella esattoriale n. 03420190014655726000, asseritamente notificata in data 20.02.2020, avente ad oggetto la tassa per smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2017, per un importo pari ad € 785,64;
4. Cartella esattoriale n. 03420190029115408000, asseritamente notificata in data 28.02.2020, avente ad oggetto la tassa per smaltimento rifiuti e tributo provinciale, anno 2016, per un importo pari ad € 847,36;
5. Cartella esattoriale n. 03420200000202087000, asseritamente notificata in data 21.09.2021, avente ad oggetto la tassa per smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2018, per un importo pari ad € 364,81;
6. Cartella esattoriale n. 03420200017694680000, asseritamente notificata in data 18.01.2022, avente ad oggetto la tassa automobilistica alla Regione Calabria, prevista dall'art. 17 legge 449/97, anno 2015, per un importo pari ad € 443,87;
7. Cartella esattoriale n. 03420210007924714000, asseritamente notificata in data 25.02.2022, avente ad oggetto la TARI, per l'anno 2019, per un importo pari ad € 539,81;
8. Cartella esattoriale n. 03420210016944191000, asseritamente notificata in data 10.06.2022, avente ad oggetto la tassa automobilistica alla Regione Calabria, prevista dall'art. 17 legge 449/97, anno 2016, per un importo pari ad € 442,16;
9. Cartella esattoriale n. 03420220006192970000, asseritamente notificata in data 20.08.2020, avente ad oggetto la tassa automobilistica alla Regione Calabria, prevista dall'art. 17 legge 449/97, anno 2017 e 2018, per un importo pari ad € 825,78;
10. Cartella esattoriale n. 03420220018970766000, asseritamente notificata in data 23.09.2022, avente ad oggetto l'imposta di registro, anno 2018, per un importo complessivo pari ad € 286,18;
11. Cartella esattoriale n. 03420220028923988000, asseritamente notificata in data 01.12.2023, avente ad oggetto la TARI, anno 2020, e Diritto annuale Camera di Commercio, anno 2020, per un importo complessivo pari ad € 578,56;
12. Cartella esattoriale n. 0342023000966933500, asseritamente notificata in data 28.06.2023, avente ad oggetto la TARI, anno 2021, per un importo pari ad € 1.080,81.
§4
A fondamento del ricorso, il Ricorrente_1 ha posto numerosi motivi:
A. l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli ulteriori atti prodromici;
la violazione dell'art. 25 D.
P.R. 602/1973;
B. la nullità del preavviso di fermo per intervenuta prescrizione del credito e decadenza del diritto a riscuotere;
C. la non dovutezza delle somme richieste, l'erronea applicazione di interessi, la mancata analitica indicazione del calcolo degli interessi;
D. la violazione dell'art. 7 comma 2 Legge 212/2000; la mancata indicazione dei responsabili del procedimento sia del ruolo che della cartella;
E. la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 162, L. 296/2006;
F. l'illegittimità del preavviso di fermo poiché iscritto sull'unico veicolo utile utilizzato per recarsi al lavoro.
§5
Si è costituita Agenzia delle Entrate, rimettendo ad Agenzia Entrate Riscossione la dimostrazione dell'unica cartella di sua “competenza” per imposta di Registro relativa all'anno d'imposta 2018.
§6
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio eccependo la notifica delle cartelle, secondo la seguente scansione:
1. la cartella n. 03420170017519049000 è stata notificata in data 05.09.2017 a mani del destinatario personalmente (cfr. Doc. n. 4);
2. la cartella n. 03420180007119006000 è stata notificata in data 30.05.2018 a mani del destinatario personalmente (cfr. Doc. n. 5);
3. la cartella n. 03420190014655726000 è stata notificata in data 20.02.2020 a mani del destinatario personalmente (cfr. Doc. n. 6);
4. la cartella n. 03420190029115408000 è stata notificata in data 28.02.2020 a mani di familiare convivente
(cfr. Doc. n. 7);
5. la cartella n. 03420200000202087000 è stata notificata in data 21.09.2021 a mani di familiare convivente
(cfr. Doc. n. 8);
6. la cartella n. 03420200017694680000 è stata notificata in data 18.01.2022 a mezzo pec (cfr. Doc. n. 9);
7. la cartella n. 03420210007924714000 è stata notificata in data 25.03.2022 a mezzo pec (cfr. Doc. n. 10);
8. la cartella n. 03420210016944191000 è stata notificata in data 10.06.2022 a mezzo pec (cfr. Doc. n. 11);
9. la cartella n. 03420220006192970000 è stata notificata in data 04.04.2022 a mezzo pec (Cfr. Doc. n.
12 e n. 12 bis);
10. la cartella n. 03420220018970766000 è stata notificata in data 23.09.2022 a mezzo pec (Cfr. Doc. n. 13);
11. la cartella n. 03420220028923988000 è stata notificata in data 10.06.2022 a mezzo pec (cfr. Doc. n. 14);
12. la cartella n. 0342023000966933500 è stata notificata in data 10.06.2022 a mezzo pec (cfr. Doc. n. 15).
Sulla scorta di tanto, ha negato fondamento al ricorso avversario, denunciando l'irretrattabilità delle pretese, consacrate in atti non impugnati e divenuti pertanto definitivi.
ADER ha poi messo in evidenza che erano seguite le notifiche di atti interruttivi:
- Intimazione di pagamento n. 03420239001980754000 notificata in data 14.03.2023 (Cfr. Doc. 16);
- Intimazione di pagamento n. 03420249005068842000 notificata in data 14.03.2024 (Cfr. Doc. 17). Infine, la società incaricata della riscossione ha contestato analiticamente le ulteriori tesi avversarie.
§7
Anche il Comune di Paola si è costituito in giudizio, negando la propria legittimazione a contraddire alle richieste avversarie, rimettendo ad ADER la dimostrazione della correttezza dell'iter procedimentale ed invocando, ad ogni buon fine, la sospensione del corso della prescrizione in ragione delle disposizioni normative dettate a seguito dell'emergenza COVID /art. 668 D.L. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni).
§8
È stata poi la volta della Regione Calabria a costituirsi: anch'essa ha resistito al ricorso, facendo rilevare da un lato l'inammissibilità delle doglianze a fronte della negata consumazione della prescrizione e della intervenuta notifica degli atti pregressi di sua competenza.
§9
In data 17 maggio 2025, il ricorrente ha depositato memorie illustrative: in esse ha sollevato eccezione in ordine al mancato rispetto del termine annuale dalla data di notifica delle cartelle per l'avvio della fase esecutiva ed ha fatto rilevare che
I)
con l'intimazione di pagamento asseritamente notificata in data 14.03.2023 era stato richiesto il pagamento delle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella n. 0342017000940490400 oggetto di impugnazione presso il Giudice di Pace di Paola e non dinanzi all'intestata Autorità adita in quanto esula dalla competenza di quest'ultima;
- cartella n. 03420170017519049000, asseritamente notificata in data 05.09.2017, avente ad oggetto la
TARI anno 2015, impugnata nel presente procedimento;
- cartella n. 03420200000202087000, asseritamente notificata in data 21.09.2021, avente ad oggetto TARI anno 2018, impugnata nel presente procedimento;
- cartella n. 03420200017694680000, asseritamente notificata in data 18.01.2022, avente ad oggetto la tassa automobilistica alla Regione Calabria, prevista dall'art. 17 legge 449/97, anno 2015, impugnata nel presente procedimento;
II)
con l'intimazione notificata in data 12.03.2024 - decideva di notificare un'ulteriore intimazione di pagamento, in data 14.03.2024, era stato richiesto il pagamento delle seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella esattoriale n. 03420180007119006000, asseritamente notificata in data 30.05.2018, avente ad oggetto la tassa automobilistica alla Regione Calabria, prevista dall'art. 17 legge 449/97, per l'anno 2013 e
2014, impugnata nel presente procedimento;
- Cartella esattoriale n. 03420210016944191000, asseritamente notificata in data 10.06.2022, avente ad oggetto la tassa automobilistica alla Regione Calabria, prevista dall'art. 17 legge 449/97, anno 2016, impugnata nel presente procedimento;
- Cartella esattoriale n. 03420220006192970000, asseritamente notificata in data 05.04.2022, avente ad oggetto la tassa automobilistica alla Regione Calabria, prevista dall'art. 17 legge 449/97, anno 2017 e 2018, impugnata nel presente procedimento.
Ha poi contestato la valenza delle proroghe della prescrizione dettate dalla normativa emergenziale.
Ancora, ha sostenuto che irregolare doveva essere considerata la notifica della cartella n.
03420200000202087000, asseritamente compiuta in data 21.09.2021, per il tributo TARI relativo all'anno
2018, in ragione della consegna effettuata alla moglie del ricorrente e non seguita dalla raccomandata informativa
Ha poi lamentato la invalidità della notifica della cartella n. 0342020001769468000, asseritamente operata in data 18.01.2022, per mancata notifica del suo prodromico atto ovvero l'avviso di Accertamento.
§10
Con ordinanza del 20 maggio 2024, è stata disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato ed è stata rimessa al merito la decisione per le spese di fase.
§11
Nuove memorie illustrative sono state depositate dalla parte ricorrente in data 17 ottobre 2025: in esse si ritrova la reiterazione delle precedenti eccezioni e l'affermazione: “Successivamente, al solo fine di risolvere la vertenza de qua bonariamente, il sig. Ricorrente_1 formulava istanza di rateizzazioni delle somme per cui è causa, la quale veniva accolta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. All'uopo, si allegano alle presenti memorie illustrative l'istanza presentata, l'accoglimento della stessa e le relative ricevute di pagamento (v. allegati). Alla luce di ciò, pertanto, è evidente che l'odierno procedimento non ha più ragione d'essere”.
Sempre in seno alle predette memorie si legge: “In virtù di quanto finora esposto, ferme restando tutte le motivazione poste a fondamento del presente ricorso le quali si mostrano, a parere di chi scrive, sufficienti al fine di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto oggi impugnato, occorre comunque evidenziare l'assoluto comportamento collaborativo posto in essere dal contribuente il quale, nonostante la pendenza del presente ricorso, ha sempre tenuto un comportamento improntato alla buona fede nonché volto ad una risoluzione bonaria della controversia a differenza delle controparti.
Per tali motivi, nella denegata ed improbabile ipotesi che l'Ill.mo giudicante non dovesse accogliere il ricorso così come formulato, si chiede sin da ora di disporre la compensazione delle spese di giudizio”.
Le conclusioni vi formalizzate recano ancora la richiesta di “dichiarare l'erroneità e/o l'inesistenza e/o nullità
e/o inefficacia e/o l'illegittimità e comunque l'infondatezza del preavviso di fermo impugnato inibendo, inoltre,
l'iscrizione dello stesso presso il Registro Automobilistico e, ove già avvenuta, disporne la immediata cancellazione a carico dell'odierno resistente.
- Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore sottoscritto antistatario”.
Si legge, poi, della istanza subordinata: “in caso di non accoglimento delle motivazioni illustrate nel ricorso e nelle successive memorie illustrative, dichiarare la cessazione della materia del contendere atteso l'intervenuto accoglimento dell'istanza di rateizzazione delle somme per cui oggi è causa;
- Sempre in via meramente subordinata, in caso di rigetto del ricorso, disporre la compensazione delle spese ed onorari del giudizio per tutti i motivi indicati nelle presenti memorie”.
§12
All'udienza del 7 novembre 2025, sul rilievo della Corte, i difensori hanno chiesto rinvio per “verificare la possibilità di rinunciare eventualmente al ricorso e di accettare”.
In data odierna, il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, deve rilevarsi che la reiterata riproposizione delle richieste di annullamento della comunicazione di preavviso di fermo impone alla Corte la valutazione delle istanze senza che possa assurgere a rilievo la intervenuta istanza di rateizzazione, destinata a non determinare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avuto riguardo alla peculiare formulazione dell'istanza nei termini sopra richiamati.
Mette conto osservare che a nulla è valso il tentativo di fare chiarezza sul punto operato dalla Corte.
Sempre in punto di premessa, mette conto ricordare quattro principi di ordine generale.
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità;
iv) “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”
(Cass. Civ. Sez. V, 11 marzo 2025, n. 6436).
A) Nella vicenda oggetto di disamina, un dato preliminare merita di essere posto in evidenza.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha documento l'avvenuta regolarità di tutte le notifiche delle cartelle portate in seno alla comunicazione di preavviso di fermo.
Non si riscontra alcuna nullità, avuto riguardo alla perfezione delle consegne degli atti nel rispetto delle modalità di notifica sia a mani, che a mezzo raccomandata AR, che a mezzo pec.
Giova osservare che la notifica a mezzo posta richiede, per la sua perfezione, il rispetto soltanto delle norme dettate dal regolamento postale e si ritiene compiuta con l'arrivo dell'atto presso l'indirizzo del destinatario, così presumendosi giunto nella sua sfera di conoscenza.
Inammissibile, perché nuova, si profila l'eccezione sollevata con la prima memoria illustrativa in punto di mancato rispetto del termine annuale per l'avvio della fase esecutiva;
infondata, peraltro, essa si qualifica in ragione della peculiare natura del preavviso di fermo, non legata all'azione esecutiva ma avente natura lato sensu cautelare,
B)
A fronte della irretrattabilità delle pretese portate da cartelle non impugnate – con connesso assorbimento di tutti i motivi legati alla corretta loro formazione procedimentale – deve essere esclusa in radice la possibilità di dichiarare alcuna prescrizione per le cartelle indicate dai numeri da 3 a 12, tenuto conto della data di notifica, la cui risalenza ascende, nel caso più remoto, al 20.02.2020.
La successiva notifica degli atti di interruzione, vale poi a ritenere non consumato il termine prescrizionale, tenuto altresì conto della proroga dettata dall'art. 68 D.L. 18/2020, nella interpretazione invalsa secondo le indicazioni della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I, Ord. 15 gennaio 2025 n. 960).
C)
Infondata si presenta l'eccezione afferente alla presunta violazione dell'art. 7 comma 2 Legge 212/2000, posto che il preavviso reca ampia menzione dei suoi presupposti con indicazione delle cartelle non onorate e notificate al debitore.
Inconferente, ancora, si profila il tema relativo alla mancata indicazione dei responsabili del procedimento sia del ruolo che della cartella: le cartelle sono state notificate e non impugnate;
non sussiste norma che imponga a pena di invalidità dell'atto l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione del fermo.
D)
L'art. 162 della L. 296/2006 non esiste.
Esiste l'art. 1 comma 162 che però si applica agli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio: dato che esclude rilievo alla norma in esame per ciò che concerne l'oggetto del presente giudizio.
E)
Generica ed infondata si profila l'eccezione in ordine alla mancata esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi: in disparte il fatto che essi sono stati applicati su cartelle ormai irretrattabili, deve osservarsi che si è cospetto di misura degli accessori determinata per legge.
F) Infondata, irrilevante e non provata si profila poi la tesi secondo la quale illegittimo sarebbe il preavviso di fermo poiché iscritto, rectius, preannunciato, sull'unico veicolo utile utilizzato per recarsi al lavoro.
Si impone, conseguentemente, il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo quanto dettato dal
DM 55/2014 e dal DM 147/2022, parametro medio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in euro 4.180, per compensi oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% oltre IVA e CPA,
di Regione Calabria, che liquida in euro 570 per compensi,
del Comune di Paola, che liquida in euro 694 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
di Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 570 per compensi.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NO MASSIMO, Presidente
TA AG, EL
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3325/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Paola - Ufficio Tributi 87027 Paola CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400008414000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Paola - Ufficio Tributi 87027 Paola CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170017519049000 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180007119006000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180007119006000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Paola - Ufficio Tributi 87027 Paola CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190014655726000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190029115408000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200000202087000 TARI 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200017694680000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Paola - Ufficio Tributi 87027 Paola CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210007924714000 TARI 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210016944191000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220006192970000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220006192970000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220018970766000 REGISTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Paola - Ufficio Tributi 87027 Paola CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220028923988000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220028923988000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230009669335000 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate, ad Agenzia delle Entrate Riscossione, a Regione Calabria, al
Comune di Paola – ricorso teso ad ottenere dichiarazione di “erroneità e/o l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o l'illegittimità e comunque l'infondatezza dell'intimazione di pagamento impugnata e tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi inclusa tutte le cartelle di pagamento in essa portate, oggi impugnate, e ad essa consequenziali inibendo, inoltre, l'iscrizione dello stesso presso il Registro
Automobilistico e, ove già avvenuta, disporne la immediata cancellazione a carico degli odierni resistenti”.
§2
In verità, ad essere stato impugnato è il preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura HYUNDAI I20 1.2 MPI Tg. Targa_1, intestata al ricorrente, identificato al documento n. 03480202400008414000, fascicolo n. 2024/000056004, emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificato a mezzo pec in data
12.02.2024, con il quale era stato “richiesto il pagamento della complessiva somma pari ad € 10.182,83
(diecimilacentottandadue/83) per diverse cartelle esattoriali emesse nei confronti del ricorrente e, in thesi, mai notificate”.
§3
Il ricorrente ha circoscritto la propria opposizione “relativamente alle sole cartelle esattoriali avente ad oggetto tributi, per un importo complessivo pari ad € 7.401,66 (settemilaquattrocentouno/66), e precisamente:
1. Cartella esattoriale n. 03420170017519049000, asseritamente notificata in data 05.09.2017, avente ad oggetto la tassa per smaltimento rifiuti e tributo provinciale, anno 2015, per un importo pari ad € 423,84; 2. Cartella esattoriale n. 03420180007119006000, asseritamente notificata in data 30.05.2018, avente ad oggetto la tassa automobilistica alla Regione Calabria, prevista dall'art. 17 legge 449/97, per l'anno 2013 e
2014, per un importo pari ad € 782,84;
3. Cartella esattoriale n. 03420190014655726000, asseritamente notificata in data 20.02.2020, avente ad oggetto la tassa per smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2017, per un importo pari ad € 785,64;
4. Cartella esattoriale n. 03420190029115408000, asseritamente notificata in data 28.02.2020, avente ad oggetto la tassa per smaltimento rifiuti e tributo provinciale, anno 2016, per un importo pari ad € 847,36;
5. Cartella esattoriale n. 03420200000202087000, asseritamente notificata in data 21.09.2021, avente ad oggetto la tassa per smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2018, per un importo pari ad € 364,81;
6. Cartella esattoriale n. 03420200017694680000, asseritamente notificata in data 18.01.2022, avente ad oggetto la tassa automobilistica alla Regione Calabria, prevista dall'art. 17 legge 449/97, anno 2015, per un importo pari ad € 443,87;
7. Cartella esattoriale n. 03420210007924714000, asseritamente notificata in data 25.02.2022, avente ad oggetto la TARI, per l'anno 2019, per un importo pari ad € 539,81;
8. Cartella esattoriale n. 03420210016944191000, asseritamente notificata in data 10.06.2022, avente ad oggetto la tassa automobilistica alla Regione Calabria, prevista dall'art. 17 legge 449/97, anno 2016, per un importo pari ad € 442,16;
9. Cartella esattoriale n. 03420220006192970000, asseritamente notificata in data 20.08.2020, avente ad oggetto la tassa automobilistica alla Regione Calabria, prevista dall'art. 17 legge 449/97, anno 2017 e 2018, per un importo pari ad € 825,78;
10. Cartella esattoriale n. 03420220018970766000, asseritamente notificata in data 23.09.2022, avente ad oggetto l'imposta di registro, anno 2018, per un importo complessivo pari ad € 286,18;
11. Cartella esattoriale n. 03420220028923988000, asseritamente notificata in data 01.12.2023, avente ad oggetto la TARI, anno 2020, e Diritto annuale Camera di Commercio, anno 2020, per un importo complessivo pari ad € 578,56;
12. Cartella esattoriale n. 0342023000966933500, asseritamente notificata in data 28.06.2023, avente ad oggetto la TARI, anno 2021, per un importo pari ad € 1.080,81.
§4
A fondamento del ricorso, il Ricorrente_1 ha posto numerosi motivi:
A. l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli ulteriori atti prodromici;
la violazione dell'art. 25 D.
P.R. 602/1973;
B. la nullità del preavviso di fermo per intervenuta prescrizione del credito e decadenza del diritto a riscuotere;
C. la non dovutezza delle somme richieste, l'erronea applicazione di interessi, la mancata analitica indicazione del calcolo degli interessi;
D. la violazione dell'art. 7 comma 2 Legge 212/2000; la mancata indicazione dei responsabili del procedimento sia del ruolo che della cartella;
E. la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 162, L. 296/2006;
F. l'illegittimità del preavviso di fermo poiché iscritto sull'unico veicolo utile utilizzato per recarsi al lavoro.
§5
Si è costituita Agenzia delle Entrate, rimettendo ad Agenzia Entrate Riscossione la dimostrazione dell'unica cartella di sua “competenza” per imposta di Registro relativa all'anno d'imposta 2018.
§6
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio eccependo la notifica delle cartelle, secondo la seguente scansione:
1. la cartella n. 03420170017519049000 è stata notificata in data 05.09.2017 a mani del destinatario personalmente (cfr. Doc. n. 4);
2. la cartella n. 03420180007119006000 è stata notificata in data 30.05.2018 a mani del destinatario personalmente (cfr. Doc. n. 5);
3. la cartella n. 03420190014655726000 è stata notificata in data 20.02.2020 a mani del destinatario personalmente (cfr. Doc. n. 6);
4. la cartella n. 03420190029115408000 è stata notificata in data 28.02.2020 a mani di familiare convivente
(cfr. Doc. n. 7);
5. la cartella n. 03420200000202087000 è stata notificata in data 21.09.2021 a mani di familiare convivente
(cfr. Doc. n. 8);
6. la cartella n. 03420200017694680000 è stata notificata in data 18.01.2022 a mezzo pec (cfr. Doc. n. 9);
7. la cartella n. 03420210007924714000 è stata notificata in data 25.03.2022 a mezzo pec (cfr. Doc. n. 10);
8. la cartella n. 03420210016944191000 è stata notificata in data 10.06.2022 a mezzo pec (cfr. Doc. n. 11);
9. la cartella n. 03420220006192970000 è stata notificata in data 04.04.2022 a mezzo pec (Cfr. Doc. n.
12 e n. 12 bis);
10. la cartella n. 03420220018970766000 è stata notificata in data 23.09.2022 a mezzo pec (Cfr. Doc. n. 13);
11. la cartella n. 03420220028923988000 è stata notificata in data 10.06.2022 a mezzo pec (cfr. Doc. n. 14);
12. la cartella n. 0342023000966933500 è stata notificata in data 10.06.2022 a mezzo pec (cfr. Doc. n. 15).
Sulla scorta di tanto, ha negato fondamento al ricorso avversario, denunciando l'irretrattabilità delle pretese, consacrate in atti non impugnati e divenuti pertanto definitivi.
ADER ha poi messo in evidenza che erano seguite le notifiche di atti interruttivi:
- Intimazione di pagamento n. 03420239001980754000 notificata in data 14.03.2023 (Cfr. Doc. 16);
- Intimazione di pagamento n. 03420249005068842000 notificata in data 14.03.2024 (Cfr. Doc. 17). Infine, la società incaricata della riscossione ha contestato analiticamente le ulteriori tesi avversarie.
§7
Anche il Comune di Paola si è costituito in giudizio, negando la propria legittimazione a contraddire alle richieste avversarie, rimettendo ad ADER la dimostrazione della correttezza dell'iter procedimentale ed invocando, ad ogni buon fine, la sospensione del corso della prescrizione in ragione delle disposizioni normative dettate a seguito dell'emergenza COVID /art. 668 D.L. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni).
§8
È stata poi la volta della Regione Calabria a costituirsi: anch'essa ha resistito al ricorso, facendo rilevare da un lato l'inammissibilità delle doglianze a fronte della negata consumazione della prescrizione e della intervenuta notifica degli atti pregressi di sua competenza.
§9
In data 17 maggio 2025, il ricorrente ha depositato memorie illustrative: in esse ha sollevato eccezione in ordine al mancato rispetto del termine annuale dalla data di notifica delle cartelle per l'avvio della fase esecutiva ed ha fatto rilevare che
I)
con l'intimazione di pagamento asseritamente notificata in data 14.03.2023 era stato richiesto il pagamento delle seguenti cartelle di pagamento:
- cartella n. 0342017000940490400 oggetto di impugnazione presso il Giudice di Pace di Paola e non dinanzi all'intestata Autorità adita in quanto esula dalla competenza di quest'ultima;
- cartella n. 03420170017519049000, asseritamente notificata in data 05.09.2017, avente ad oggetto la
TARI anno 2015, impugnata nel presente procedimento;
- cartella n. 03420200000202087000, asseritamente notificata in data 21.09.2021, avente ad oggetto TARI anno 2018, impugnata nel presente procedimento;
- cartella n. 03420200017694680000, asseritamente notificata in data 18.01.2022, avente ad oggetto la tassa automobilistica alla Regione Calabria, prevista dall'art. 17 legge 449/97, anno 2015, impugnata nel presente procedimento;
II)
con l'intimazione notificata in data 12.03.2024 - decideva di notificare un'ulteriore intimazione di pagamento, in data 14.03.2024, era stato richiesto il pagamento delle seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella esattoriale n. 03420180007119006000, asseritamente notificata in data 30.05.2018, avente ad oggetto la tassa automobilistica alla Regione Calabria, prevista dall'art. 17 legge 449/97, per l'anno 2013 e
2014, impugnata nel presente procedimento;
- Cartella esattoriale n. 03420210016944191000, asseritamente notificata in data 10.06.2022, avente ad oggetto la tassa automobilistica alla Regione Calabria, prevista dall'art. 17 legge 449/97, anno 2016, impugnata nel presente procedimento;
- Cartella esattoriale n. 03420220006192970000, asseritamente notificata in data 05.04.2022, avente ad oggetto la tassa automobilistica alla Regione Calabria, prevista dall'art. 17 legge 449/97, anno 2017 e 2018, impugnata nel presente procedimento.
Ha poi contestato la valenza delle proroghe della prescrizione dettate dalla normativa emergenziale.
Ancora, ha sostenuto che irregolare doveva essere considerata la notifica della cartella n.
03420200000202087000, asseritamente compiuta in data 21.09.2021, per il tributo TARI relativo all'anno
2018, in ragione della consegna effettuata alla moglie del ricorrente e non seguita dalla raccomandata informativa
Ha poi lamentato la invalidità della notifica della cartella n. 0342020001769468000, asseritamente operata in data 18.01.2022, per mancata notifica del suo prodromico atto ovvero l'avviso di Accertamento.
§10
Con ordinanza del 20 maggio 2024, è stata disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato ed è stata rimessa al merito la decisione per le spese di fase.
§11
Nuove memorie illustrative sono state depositate dalla parte ricorrente in data 17 ottobre 2025: in esse si ritrova la reiterazione delle precedenti eccezioni e l'affermazione: “Successivamente, al solo fine di risolvere la vertenza de qua bonariamente, il sig. Ricorrente_1 formulava istanza di rateizzazioni delle somme per cui è causa, la quale veniva accolta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. All'uopo, si allegano alle presenti memorie illustrative l'istanza presentata, l'accoglimento della stessa e le relative ricevute di pagamento (v. allegati). Alla luce di ciò, pertanto, è evidente che l'odierno procedimento non ha più ragione d'essere”.
Sempre in seno alle predette memorie si legge: “In virtù di quanto finora esposto, ferme restando tutte le motivazione poste a fondamento del presente ricorso le quali si mostrano, a parere di chi scrive, sufficienti al fine di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto oggi impugnato, occorre comunque evidenziare l'assoluto comportamento collaborativo posto in essere dal contribuente il quale, nonostante la pendenza del presente ricorso, ha sempre tenuto un comportamento improntato alla buona fede nonché volto ad una risoluzione bonaria della controversia a differenza delle controparti.
Per tali motivi, nella denegata ed improbabile ipotesi che l'Ill.mo giudicante non dovesse accogliere il ricorso così come formulato, si chiede sin da ora di disporre la compensazione delle spese di giudizio”.
Le conclusioni vi formalizzate recano ancora la richiesta di “dichiarare l'erroneità e/o l'inesistenza e/o nullità
e/o inefficacia e/o l'illegittimità e comunque l'infondatezza del preavviso di fermo impugnato inibendo, inoltre,
l'iscrizione dello stesso presso il Registro Automobilistico e, ove già avvenuta, disporne la immediata cancellazione a carico dell'odierno resistente.
- Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore sottoscritto antistatario”.
Si legge, poi, della istanza subordinata: “in caso di non accoglimento delle motivazioni illustrate nel ricorso e nelle successive memorie illustrative, dichiarare la cessazione della materia del contendere atteso l'intervenuto accoglimento dell'istanza di rateizzazione delle somme per cui oggi è causa;
- Sempre in via meramente subordinata, in caso di rigetto del ricorso, disporre la compensazione delle spese ed onorari del giudizio per tutti i motivi indicati nelle presenti memorie”.
§12
All'udienza del 7 novembre 2025, sul rilievo della Corte, i difensori hanno chiesto rinvio per “verificare la possibilità di rinunciare eventualmente al ricorso e di accettare”.
In data odierna, il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, deve rilevarsi che la reiterata riproposizione delle richieste di annullamento della comunicazione di preavviso di fermo impone alla Corte la valutazione delle istanze senza che possa assurgere a rilievo la intervenuta istanza di rateizzazione, destinata a non determinare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avuto riguardo alla peculiare formulazione dell'istanza nei termini sopra richiamati.
Mette conto osservare che a nulla è valso il tentativo di fare chiarezza sul punto operato dalla Corte.
Sempre in punto di premessa, mette conto ricordare quattro principi di ordine generale.
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità;
iv) “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”
(Cass. Civ. Sez. V, 11 marzo 2025, n. 6436).
A) Nella vicenda oggetto di disamina, un dato preliminare merita di essere posto in evidenza.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha documento l'avvenuta regolarità di tutte le notifiche delle cartelle portate in seno alla comunicazione di preavviso di fermo.
Non si riscontra alcuna nullità, avuto riguardo alla perfezione delle consegne degli atti nel rispetto delle modalità di notifica sia a mani, che a mezzo raccomandata AR, che a mezzo pec.
Giova osservare che la notifica a mezzo posta richiede, per la sua perfezione, il rispetto soltanto delle norme dettate dal regolamento postale e si ritiene compiuta con l'arrivo dell'atto presso l'indirizzo del destinatario, così presumendosi giunto nella sua sfera di conoscenza.
Inammissibile, perché nuova, si profila l'eccezione sollevata con la prima memoria illustrativa in punto di mancato rispetto del termine annuale per l'avvio della fase esecutiva;
infondata, peraltro, essa si qualifica in ragione della peculiare natura del preavviso di fermo, non legata all'azione esecutiva ma avente natura lato sensu cautelare,
B)
A fronte della irretrattabilità delle pretese portate da cartelle non impugnate – con connesso assorbimento di tutti i motivi legati alla corretta loro formazione procedimentale – deve essere esclusa in radice la possibilità di dichiarare alcuna prescrizione per le cartelle indicate dai numeri da 3 a 12, tenuto conto della data di notifica, la cui risalenza ascende, nel caso più remoto, al 20.02.2020.
La successiva notifica degli atti di interruzione, vale poi a ritenere non consumato il termine prescrizionale, tenuto altresì conto della proroga dettata dall'art. 68 D.L. 18/2020, nella interpretazione invalsa secondo le indicazioni della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I, Ord. 15 gennaio 2025 n. 960).
C)
Infondata si presenta l'eccezione afferente alla presunta violazione dell'art. 7 comma 2 Legge 212/2000, posto che il preavviso reca ampia menzione dei suoi presupposti con indicazione delle cartelle non onorate e notificate al debitore.
Inconferente, ancora, si profila il tema relativo alla mancata indicazione dei responsabili del procedimento sia del ruolo che della cartella: le cartelle sono state notificate e non impugnate;
non sussiste norma che imponga a pena di invalidità dell'atto l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione del fermo.
D)
L'art. 162 della L. 296/2006 non esiste.
Esiste l'art. 1 comma 162 che però si applica agli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio: dato che esclude rilievo alla norma in esame per ciò che concerne l'oggetto del presente giudizio.
E)
Generica ed infondata si profila l'eccezione in ordine alla mancata esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi: in disparte il fatto che essi sono stati applicati su cartelle ormai irretrattabili, deve osservarsi che si è cospetto di misura degli accessori determinata per legge.
F) Infondata, irrilevante e non provata si profila poi la tesi secondo la quale illegittimo sarebbe il preavviso di fermo poiché iscritto, rectius, preannunciato, sull'unico veicolo utile utilizzato per recarsi al lavoro.
Si impone, conseguentemente, il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo quanto dettato dal
DM 55/2014 e dal DM 147/2022, parametro medio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in euro 4.180, per compensi oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% oltre IVA e CPA,
di Regione Calabria, che liquida in euro 570 per compensi,
del Comune di Paola, che liquida in euro 694 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
di Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 570 per compensi.