Sentenza 15 febbraio 2008
Massime • 1
L'impossibilità assoluta, da parte della madre, di provvedere all'assistenza della prole di età inferiore ai tre anni, prevista dall'art. 275, comma quarto, cod.proc.pen. come condizione ostativa, di regola, all'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del padre, può essere esclusa quando alla detta assistenza possa provvedersi mediante l'ausilio di altri parenti o di strutture pubbliche, sempre che tale ausilio abbia carattere meramente integrativo e di supporto e non totalmente sostitutivo dell'assistenza materna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2008, n. 8636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8636 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/02/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 182
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 000491/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO MA IA N. IL 25/02/1978;
avverso ORDINANZA del 12/10/2007 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e sentito, per il ricorrente, Cordone, il quale ha insistito per l'accoglimento. RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., respinse l'appello proposto nell'interesse di PO MA BI avverso diniego, da parte del locale giudice per le indagini preliminari, di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, cui era sottoposto il soggetto summenzionato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., con quella degli arresti domiciliari;
sostituzione che era stata richiesta sulla base del disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 4, assumendosi che la moglie dell'Esposto DE si trovasse nell'assoluta impossibilità di accudire al figlio di età inferiore ai tre anni a cagione del fatto che doveva occuparsi a tempo pieno del negozio di frutta e verdura di cui era titolare;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'Esposto DE denunciando:
1) violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 4, per avere il tribunale ritenuto l'insussistenza della rappresentata situazione di assoluta impossibilità della madre di accudire al bambino facendo indebitamente leva sulla asserita possibilità che ella potesse avvalersi del sostegno di familiari o di pubbliche strutture di assistenza, secondo un indirizzo giurisprudenziale effettivamente esistente, ma al quale si sarebbe dovuto vittoriosamente contrapporne un altro, pur esso esistente, di orientamento diametralmente opposto e basato sul carattere prioritario che sarebbe da attribuirsi all'esigenza del bambino di essere accudito, nei primi tre anni di vita, esclusivamente dai propri genitori;
2) illogicità della motivazione adottata dal tribunale, nella parte in cui quest'ultimo ha giustificato la ritenuta insussistenza della situazione di impossibilità della madre di accudire il bambino sulla base dell'asserita mancanza di prova circa l'assenza di parenti che potessero farsi carico dell'assistenza o, in alternativa, di un aiuto alla madre nella gestione del negozio, nonostante che la difesa avesse in realtà dimostrato tutto ciò che poteva dimostrare, mediante produzione, in particolare, della licenza di commercio relativa al suddetto negozio e dello stato di famiglia, dal quale risultava come la famiglia del ricorrente fosse composta soltanto da lui, dalla moglie e dai figli, tutti in tenera età.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto: a) l'orientamento giurisprudenziale al quale si fa riferimento nel primo motivo, per sostenere che ad esso il tribunale si sarebbe dovuto ispirare, risulta rappresentato da Cass. 2^, 11 novembre - 7 dicembre 2004 n. 47473, Capizzi, RV 230802, secondo cui, in effetti, (come si legge nella massima ufficiale), il divieto della custodia cautelare in carcere stabilito dall'art. 275 c.p.p., comma 4, per il caso del padre di prole di età inferiore ai tre anni, quando la madre sia assolutamente impossibilitata ad assisterla, "opera anche nel caso in cui i minori possano essere affidati a congiunti o a strutture pubbliche";
b) tale orientamento, pur assunto in dichiarata contrapposizione ad altro, rappresentato in particolare da Cass. 2^, 14 ottobre - 9 dicembre 2003 n. 47073, Sammaritano, RV 226978, secondo cui è correttamente esclusa l'impossibilità assoluta della madre di assistere la prole quando sia possibile "ricorrere all'alternativa, in assenza di congiunti disponibili, di strutture pubbliche", può tuttavia trovare un punto di convergenza con esso, ove si ritenga che l'impossibilità assoluta possa essere, in realtà, esclusa solo quando l'assistenza che alla prole possa essere prestata da altri parenti o da strutture pubbliche sia destinata ad avere carattere non totalmente sostitutivo di quella della madre ma soltanto integrativo e di supporto;
soluzione, questa, alla quale si ispirano, sostanzialmente, altre successive pronunce di questa Corte tra cui, in particolare, Cass. 5^, 5 aprile - 20 novembre 2006 n. 38067, Greco, RV 235757, la quale, nel ritenere immune da censure la decisione di merito che aveva escluso l'impossibilità assoluta della madre di assistere la prole in considerazione anche dell'apporto di congiunti o di strutture pubbliche, ha puntualizzato come tale apporto avesse carattere "non surrogatorio ma di sostegno", fermo restando che, comunque, in linea di principio, l'attività lavorativa della madre non può, di per sè sola, essere assunta come elemento dimostrativo della impossibilità di accudire alla prole, trattandosi di situazione comune a tutte le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano;
c) ciò posto, appare anche nel caso in esame da escludere la censurabilità della decisione impugnata, sotto il profilo prospettato nel primo motivo di ricorso, avendo il tribunale fatto riferimento alla non esclusa possibilità che la madre potesse contare sull'aiuto di parenti o amici non nel senso che essi potessero integralmente sostituirla nella cura del bambino ma solo nel senso che detto aiuto potesse essere prestato "per una parte della giornata", o sotto forma di assistenza al bambino o sotto forma di presenza nel negozio, sì da consentire alla madre, nel frattempo, di dedicarsi alla cura del figlio;
d) quanto al secondo motivo di doglianza, esso sembra basarsi proprio sul presupposto, da riguardarsi come erroneo, alla stregua di quanto precedentemente osservato sub b), che una volta dimostrato il fatto che la madre è dedita ad attività lavorativa esterna, sia per ciò stesso dimostrata anche la sua assoluta impossibilità ad accudire la prole, laddove una tale impossibilità presuppone invece che all'impegno lavorativo si accompagni l'assenza di ogni valido sostegno esterno che abbia carattere integrativo e di supporto, in misura adeguata, dell'assistenza materna;
condizione, questa, che dev'essere, se non provata, quanto meno allegata, in modo dettagliato e plausibile, dall'interessato; il che, nella specie, non risulta essere avvenuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008