Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2005, n. 39722
CASS
Sentenza 19 ottobre 2005

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In tema di misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti collaboratori di giustizia, ai fini della immediata applicazione della più rigorosa disciplina normativa dettata dall'art. 16 nonies L. n. 45 del 2003, non assume alcun rilievo discretivo il fatto che il soggetto abbia iniziato a collaborare prima o dopo la sua entrata in vigore ovvero sia stato ammesso e, dopo la revoca, riammesso al programma tutorio, in quanto il pregresso e più favorevole regime normativo é applicabile solo se sia già in corso l'esecuzione del trattamento alternativo al momento dell'entrata in vigore del più restrittivo ius superveniens.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2005, n. 39722
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39722
    Data del deposito : 19 ottobre 2005

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