Sentenza 19 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti collaboratori di giustizia, ai fini della immediata applicazione della più rigorosa disciplina normativa dettata dall'art. 16 nonies L. n. 45 del 2003, non assume alcun rilievo discretivo il fatto che il soggetto abbia iniziato a collaborare prima o dopo la sua entrata in vigore ovvero sia stato ammesso e, dopo la revoca, riammesso al programma tutorio, in quanto il pregresso e più favorevole regime normativo é applicabile solo se sia già in corso l'esecuzione del trattamento alternativo al momento dell'entrata in vigore del più restrittivo ius superveniens.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2005, n. 39722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39722 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 19/10/2005
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 3457
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 011782/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN ES, N. IL 07/02/1951;
avverso ORDINANZA del 28/02/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA G.: rigetto. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Il Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 28/02/2005 dichiarava inammissibili le richieste di affidamento in prova e detenzione domiciliare avanzate da AN FR, collaboratore di giustizia ammesso allo speciale programma di protezione dal 1984 al 1997 e, a seguito di revoca dello stesso per plurime violazioni comportamentali, nuovamente riammesso il 02/12/2004, ritenendo applicabile la nuova disposizione della L. del 2001 n. 45, art. 16 nonies c.p.p. (che non prevede l'affidamento in prova e consente la detenzione domiciliare solo per coloro che, diversamente dal AN, abbiano già espiato un quarto della pena) anziché quella abrogata e più favorevole del D.L. del 1991 n. 8, art. 13-ter, conv. in L. del 1991 n. 82.
Il difensore del AN ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta ordinanza, denunziando l'erronea interpretazione delle norme sopra richiamate, sul rilievo della sostanziale continuità del rapporto di collaborazione fin dal 1984 - come poteva desumersi dalla mancata redazione di un nuovo verbale illustrativo, ritenuto non necessario dagli organi inquirenti -, a prescindere dall'avvenuta risoluzione, nel periodo intermedio 1997-2004, del programma di protezione: donde la pretesa applicabilità nella specie della norma più favorevole di cui alla L. del 1991 n. 82, art. 13-ter c.p.p., vigente all'epoca dell'instaurazione del rapporto di collaborazione. 2.- Le censure del ricorrente sono infondate.
Osserva innanzi tutto il Collegio che la disciplina derogatoria e premiale per i collaboratori di giustizia ammessi allo speciale programma di protezione, già prevista dal D.L. del 1991 n. 8, art. 13-ter c.p.p., conv. in L. del 1991 n. 82 (inserito nel D.L. del 1992
n. 306, art. 13.2 c.p.p. conv. in L. del 1992 n. 356) ma abrogata dalla L. del 2001 n. 45, art. 7 c.p.p., non è annoverabile tra le norme penali sostanziali, alle quali soltanto è applicabile il principio di diritto intertemporale di cui all'art. 2, comma 3, c.p. di ultrattività della disposizione più favorevole (Cass., Sez. 1^, 14/01/1997, Dessolis, rv. 206923; Sez. 1^, 17/11/1999, Brunello, rv. 215217).
Ne consegue pertanto che, ai fini della immediata applicazione della più rigorosa disciplina normativa del fenomeno dettata dalla L. del 2001 n. 45, art. 16-nonies c.p.p., non assume alcun rilievo discretivo il fatto che il soggetto abbia iniziato a collaborare prima o dopo la sua entrata in vigore, ovvero - come nella specie - sia stato ammesso e, dopo la revoca, riammesso al programma tutorio, essendo consentita la persistente efficacia del pregresso e più favorevole regime normativo solo se sia già in corso l'esecuzione del trattamento alternativo al momento dell'entrata in vigore del più restrittivo jus superveniens (Cass., Sez. 1^, 16/09/2003, Bertolotto, rv. 225752; Sez. 1^, 03/12/2003, P.M. in proc. Garofano, rv. 228002).
In tal senso rettificata la motivazione in jure dell'ordinanza impugnata, il ricorso va respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2005