Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2001, n. 10843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10843 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
1 0843/ 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10599/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente 8425/99 Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron. 23463 Consigliere Dott. AL PURCARO Rep. 3700 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 31/05/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE QUOT SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diriti L 3000 GUASTAFERRO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato LAURO MASSIMO, difeso dall'avvocato RUGGIERO PASQUALE, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente contro | AR AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLLINA 36, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO GIUFFRE', che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e sul 2° ricorso n° 8425/99 proposto da:2001 $1715 COMO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1 S.MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato DI LAURO ALDO, difeso dall'avvocato DI LAURO MASSIMO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
AR AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLLINA 36, presso lo studio dell'avvocato GIUFFRE' ADRIANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2016/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, IV SEZIONE CIVILE, emessa il 16/9/1998, depositata il 06/10/98; RG. 129+150/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il CANCELLERIA rigetto del ricorso n. 10599/99 e lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone che ha chiesto si dichiari l'estinzione del processo con le conseguenze di legge per il ricorso n. 8425/99. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio. Con atto notificato il 26.2.1996, il dott. Catello dal Sig. SLUTTE 3000 AN, magistrato in servizio presso la Pretura Cir- per diritti L. il IL CANCELLIERE 2 condariale di Napoli-Sezione distaccata di Castellamma- re di Stabia, conveniva davanti al Tribunale di Napoli la S.r.l. S.G.E., editrice del quotidiano Il Giornale di Napoli, il direttore responsabile dott. Vittorio Co- mo ed il giornalista Fabrizio FE per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni conse- guenti alla pubblicazione di un articolo lesivo del suo onore. I convenuti resistevano. Il tribunale, con sentenza del 5.9.1997, accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido al paga- mento della somma di £. 15.000.000 a titolo di risarci- mento danni e della ulteriore somma di £. 20.000.000 a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47 del 1948. Avverso la sentenza proponevano appello i convenu- ti. Resisteva l'attore, che proponeva appello inciden- tale sulla quantificazione del risarcimento. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 6.10.1998, rigettava i gravami. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione il dott. Vittorio OM, affidandone l'accoglimento a quattro motivi, ai quali ha resistito, con controricorso, il dott. AN. На altresì proposto ricorso il FE sulla 3 base di tre motivi, ai quali ha resistito, con
contro
- ricorso, il dott. AN. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sen- tenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso n. 8425/99 2. Con atto depositato in cancelleria il 16.1.2001, OL RI, ST OM, AL OM e IA OM, quali eredi di Vittorio OM, hanno dichiarato di ri- nunciare al ricorso proposto nei confronti del AN. L'atto di rinuncia, sottoscritto dalle parti e dal difensore, è stato notificato al controricorrente. Va dato atto della ritualità della rinuncia e va pertanto dichiarato estinto il processo di cassazione relativo al ricorso in oggetto. I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamen- to delle spese del giudizio di cassazione, come indica- to in dispositivo. Ricorso n. 10599/99 3. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 595, comma 3, c.p., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., de- duce il ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto l'articolo lesivo del diritto all'onore del dott. AN. 4 Sostiene che l'articolo si era limitato a riportare il testo di una interrogazione parlamentare, senza af- fermare che il dott. AN fosse coinvolto in fatti spiacevoli.
4. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 21 Cost., violazione a falsa applicazione dell'art. 595, comma 4, c.p., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., deduce il ricorrente che erro- neamente la corte d'appello ha negato che il giornali- sta, nel riportare il contenuto dell'interrogazione рби parlamentare, avesse esercitato il diritto di cronaca ed informazione. Sostiene che il giornalista si era limitato a rac- contare, senza usare toni scandalistici, fatti denun- ciati da un rappresentante del popolo, che, per la loro palese rilevanza, non potevano non avere suscitato l'interesse dell'opinione pubblica.
5. I due motivi possono essere congiuntamente esa- minati, in ragione della loro connessione, e vanno di- sattesi.
5.1. La corte d'appello ha preso in esame il testo dell'articolo e lo ha sintetizzato nei seguenti termi- ni. L'articolo prende spunto da una interrogazione par- lamentare proposta in merito alla ritardata adozione, 5 da parte dell'autorità comunale, dell'ordinanza di chiusura del circolo culturale "Nuevo Mondo", a seguito del sequestro disposto dalla autorità di P.S. per irre- golarità amministrative, nella quale l'interrogante ipotizzava indebite pressioni provenienti da vari am- bienti locali. In prima pagina, nel preannunciare il contenuto dell'interrogazione dell'on. Mormone "a proposito di un intricato intreccio di rapporti tra forze dell'ordine, politica, camorra", il giornalista inserisce anche le _ parole "e magistratura”. Nel corpo dell'articolo, nell'elencare, quali pro- tagonisti presunti della vicenda denunciata dal parla- mentare, sia pure con ruoli diversi, affiliati del clan D'Alessandro, esponenti del P.d.s. stabiese, dirigenti e funzionari del locale Commissariato della P.S., l'autore aggiunge "e perfino la moglie di un magistra- to". Il coinvolgimento di un magistrato, che mancava nell'atto del parlamentare, diventa poi esplicito ri- chiamo al dott. AN, unico magistrato indicato dal giornalista, attraverso l'accostamento alla parte del testo dell'interrogazione nella quale si denunciava il ritardo nell'adozione dell'ordinanza di chiusura del circolo, rispetto alla data in cui era pervenuto negli 6 uffici comunali il verbale del sequestro disposto dalla P.S. Scrive infatti il giornalista che "La circostanza di per sé gravissima, assumerebbe i toni dello scanda- lo, se dovesse risultare, come scritto nell'interrogazione parlamentare, che responsabile ○ impiegata dell'ufficio commercio ed annona sia la si- gnora NA Di AI, consorte del più noto giudice Catello AN, pretore di Castellammare di Stabia".
5.2. Ciò premesso, ha osservato la corte territo- riale, nel procedere all'interpretazione del significa- to da attribuire all'articolo, che l'affermazione se- condo la quale il ritardo dell'intervento dell'autorità comunale, costituente di per sè circostanza gravissima per la posizione occupata dalla Di AI negli uffici comunali, assumerebbe la consistenza di uno scandalo avuto riguardo alla funzione esercitata dal marito del- la predetta, era idonea a prospettare una possibile in- debita interferenza del dott. AN nell'azione ammi- nistrativa, e che in tal modo veniva esplicitato il ti- tolo di prima pagina, recante la menzione del "complicato intreccio di rapporti tra forze dell'ordine, politica, camorra e perfino magistratura”.
5.3. Ha quindi ritenuto la corte napoletana che l'articolo in questione aveva contenuto diffamatorio nei confronti del dott. AN, e non poteva conside- 7 rarsi espressione del diritto di cronaca e di informa- zione, poiché il giornalista non si era limitato a ri- portare il contenuto dell'interrogazione parlamentare, ma l'aveva integrato, inserendovi, а fini scandalisti- ci, la menzione di un possibile coinvolgimento, quali autori di indebite pressioni a favore del circolo "Nuevo Mondo" per ritardarne la chiusura, oltre a poli- tici locali, funzionari infedeli e camorristi, anche magistrati, specificandone l'individuazione, in ragione della sua qualità di marito della responsabile dell'ufficio comunale competente, nel dott. AN.
5.4. Le conclusioni alle quali è pervenuta la corte territoriale, sulla base della ricostruzione del conte- nuto del titolo e del corpo dell'articolo e della in- terpretazione, nella loro coordinata considerazione, delle espressioni usate si sottraggono al sindacato di legittimità, in quanto sorrette da motivazione esente da errori logici ed errori di diritto. D'altra parte, il ricorrente neppure prospetta ca- renze siffatte, ma si limita a contrapporre una diversa lettura del testo, negandone la portata diffamatoria.
6. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 47 del 3 e 5, c.p.c., de-1948, in relazione all'art. 360, nn. duce il ricorrente che la corte d'appello non ha indi- 8 cato i criteri in base al quali ha quantificato la san- zione pecuniaria.
7. Il motivo non è fondato. La corte d'appello ha invero espressamente tenuto conto della diffusione del giornale, sia in Castellam- mare, dove nel periodo interessato vendeva circa 100 copie, sia nell'ambito della regione, e della sua tira- tura, di circa 8.000 copie giornaliere, del numero dei lettori, e dello spazio riservato all'articolo, al qua- le era assicurata particolare evidenza, in quanto, come precedentemente rilevato dalla sentenza, era preannun- ciato in prima pagina ("Le mani dei clan su Castellam- mare") e redatto su sette colonne (con il titolo "Le mani sulla città") nella pagina 14 del quotidiano.
8. In conclusione, il ricorso è rigettato.
9. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: riunisce i ricorsi;
dichiara estinto per rinuncia il processo di cassazione relativo al ricorso n. 8425/99 e condanna in solido i ricorrenti al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione in favore ₤218.0001/ del controricorrente, che liquida in £. oltre £. 1.500.000 (un milionecinquecentomila) per ono- rari;
rigetta il ricorso n. 10599/99 e condanna il ri- 9 corrente al pagamento delle spese del giudizio di cas- sazione in favore del controricorrente, che liquida in £..£ 218.000/ oltre £. 3.000.000 (tre milio- ni) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 6.3.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Gatan Fiducci как IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria HOT 250.000 6. AGO 2001 oggi, lì A F 60000 CAS M IL CANCELLIERE C1 E R P Giovanni Glambattista U S TOT. 310000 T R O C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 da Serie 4Registrato in OTT. 2001. .43822 versate S. 310.000 al n. trecentodiegima > (lire p. Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Mand aMana Grama D: FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RAQCICHINI) E 10