Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 1
In tema di patteggiamento, una volta ratificato dal giudice l'accordo tra le parti, non è consentito censurare il relativo provvedimento con riguardo alla disciplina della continuazione tra i reati, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, poiché il giudice è tenuto in proposito a verificare soltanto la corretta quantificazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2010, n. 37307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37307 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 14/07/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1259
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 8475/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA;
nei confronti di:
1) SI IO, N. IL *25/02/1962*;
2) AS IC O\, N. IL *29/04/1952*;
3) GE TO, N. IL *22/05/1960*;
4) RU EN, N. IL *29/04/1955*;
5) DE IO, N. IL *02/12/1973*;
avverso la sentenza n. 9547/2009 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del 24/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Lette le richieste del Procuratore Generale, Dott. Anna Maria De Sandro, che conclude per l'annullamento senza rinvio. FATTO E DIRITTO
1.- Il Tribunale di Catania ha applicato su richiesta delle parti, \Assinnata\, PA, \\Angelica\, \Caruso\, UD tutti in ordine ai reati dei delitti associazione a delinquere di tipo mafioso in quanto appartenenti all'associazione denominata Santapaola- Ercolano, emanazione catanese di quella denominata "cosa nostra", l'\\Angelica\ e il \Caruso\ anche del reato di estorsione, applicando la pena in continuazione di precedenti reati definiti con sentenze irrevocabile.
2.- Propongono ricorso il PA e il Procuratore Generale. Il primo deduce che nella applicazione della pena non era stato tenuto in considerazione il rito prescelto.
Il secondo osserva che il giudicante avrebbe dovuto rilevare che il reato più grave era quello per cui era processo con la conseguenza che la pena era illegale.
3.- I ricorsi sono infondati.
In relazione alle doglianze del Procuratore Generale, va affermato che una volta ratificato l'accordo tra le parti dal giudice non è consentito censurare il provvedimento con riguardo alla disciplina della continuazione tra i reati, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione, poiché il giudice è tenuto in proposito a verificare soltanto la corretta quantificazione della pena (Cass., sez. fer. 28 luglio 2009, n. 33409). E il giudice del merito ha verificato la corretta della quantificazione della pena. Per quanto riguarda il ricorso del PA, a tutti gli imputati è stata applicata la pena in continuazione con una pena già inflitta precedentemente e dalla sentenza si desume che nella determinazione della pena, implicitamente è stato tenuto conto, per tutti gli imputati, della riduzione di cui all'art. 444 c.p.p. e segg.. Ne consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna del PA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna il PA al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010