Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 agosto 1965 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 novembre 1987 |
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Giurisprudenza • 3
- 1. CGUE, n. C-465/14, Sentenza della Corte, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank contro F. Wieland e H. Rothwangl, 27/10/2016Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 27 ottobre 2016 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale — Articoli 18 e 45 TFUE — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articoli 3 e 94 — Regolamento (CE) n. 859/2003 — Articolo 2, paragrafi 1 e 2 — Assicurazione vecchiaia e assicurazione morte — Ex lavoratori marittimi cittadini di uno Stato terzo divenuto membro dell'Unione europea nel 1995 — Esclusione dal diritto a prestazioni di vecchiaia» Nella causa C-465/14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Centrale Raad van Beroep (Corte d'appello competente in materia di previdenza sociale e …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Ordinamento
- Art. 1.
L'organico della banda della Guardia di finanza e' compreso nell'organico generale del Corpo ed e' cosa stabilito:
1 ufficiale, maestro direttore, 1 maresciallo maggiore, carica speciale, vice direttore, 102 sottufficiali, appuntati e finanzieri, musicanti.
Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e finanzieri in eccedenza all'organico previsto dal precedente comma, anche se in qualita' di musicanti aggregati o di allievi musicanti. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata. - Art. 2.
L'organizzazione strumentale della banda e la classificazione del personale in relazione allo strumento suonato risultano dalla tabella A annessa alla presente legge. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.