Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di reati edilizi, a norma dell'articolo 9 lett. f) della legge n. 10 del 1977, solo le opere pubbliche dello Stato sono sottratte alla necessità della concessione da parte del Sindaco, in quanto esclusivamente per le opere eseguite dalle Amministrazioni Statali è prevista una deroga all'ordinaria disciplina in tema di vigilanza sull'attività urbanistica. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'esecuzione di un manufatto ad opera di un privato su un terreno privato doveva essere sottoposta agli ordinari controlli urbanistici ed ambientali, sebbene fosse prevista la futura destinazione dell'opera ad ampliamento di una caserma dei carabinieri, poiché - a giudizio della Corte - l'opera esulava dagli interventi edilizi equiparati alle opere destinate alla difesa militare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. Gennaro Tridico Presidente del 10.02.1999
1. dott. Guido De Maio Consigliere SENTENZA
2. dott. Pier Luigi Onorato Consigliere N. 559
3. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. dott. Salvatore Salvago Consigliere N. 35729/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NA IO, nato a [...] l'[...], e da ER IN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 3.07.1998 che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il decreto emesso il l'.06.1998 dal GIP presso la Pretura di Termini Imerese con cui è stato disposto il sequestro preventivo del cantiere edile sito in Cefalù su terreno, sottoposto a vincolo paesaggistico, di pertinenza della società Kalura;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Vittorio Martusciello, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con ordinanza del 3.07.1998 il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di riesame proposta da NA NT e da ER IN - indagati per i reati di cui agli art. 20 lett. c) legge n.47/1985 ed 1 sexies legge n. 431 1/1985 - avverso il decreto del
GIP presso la Pretura di Termini Imerese con cui era stato disposto il sequestro preventivo del cantiere sito in Cefalù su terreno di pertinenza della società Kalura soggetto a vincolo paesaggistico. Proponevano ricorso per Cassazione gli indagati denunciando:
1. violazione degli art. 3 legge n. 16/1985; 81 comma 2 d.P.R. n.616/1977 e della legge regionale n.65/1981 in riferimento al mancato riconoscimento che l'ampliamento di una caserma dei CC debba essere sottoposto a controlli urbanistici ed ambientali e che possa essere realizzato senza concessione edilizia e senza autorizzazione paesaggistica.
Conseguentemente il soggetto, sia pubblico o privato, che intenda eseguire un intervento equiparato alle opere destinate alla difesa militare non ha l'obbligo di richiedere la concessione edilizia e l'autorizzazione paesaggistica, ma solo il dovere di darne comunicazione al Comune per fini conoscitivi;
2. violazione ed errata applicazione della legge n. 10/1977 poiché l'adozione in data 18 maggio 1998 del parere favore della Commissione edilizia equivaleva al rilascio alla società Kalura della concessione edilizia.
Non erano rilevanti le condizioni apposte al provvedimento, rilasciato "se e in quanto lo stesso (ampliamento) verrà destinato a caserma dei carabinieri", in relazione: a) alla realizzazione di un adeguato parcheggio e b) al rispetto della distanza dai confini prevista dagli strumenti urbanistici, trattandosi di condizioni illegittime, determinanti "l'annullamento delle condizioni stesse, ma non l'invalidità dell'intero atto", perché il parcheggio era stato realizzato per altro intervento ed il proprietario del fondo confinante (lo stesso ER IN) aveva rinunciato con rogito notarile ai diritto al rispetto della norma dei Piano particolareggiato secondo cui "è prescritta una distanza minima di mt. 10 tra fabbricati e di mt. 5 dai confini";
3. violazione ed errata applicazione degli art. 2, comma 5, legge Regione Siciliana n. 17/1994; 23 legge Regione Siciliana n. 10/1991;
7 legge n. 1497/1939; 3 legge n. 1357/1955 perché sulla proposta domanda di concessione in deroga era applicabile l'istituto del silenzio-assenso, non ostando la mancata presentazione di una perizia giurata attestante la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie perché il legislatore, ai fini dell'applicabilità dell'istituto, fa leva non tanto sulla conformità o meno dell'opera alle suddette prescrizioni, quanto sull'inerzia della pubblica amministrazione anche in riferimento alle concessioni in deroga.
Inoltre l'art. 23 legge regionale n. 10/1991, che reca disposizioni in materia di trasparenza, la quale ha abrogato quella nazionale n. 241/1990, prevede l'istituto del silenzio-assenso in qualsiasi materia senza escludere le domande di concessione edilizia, sicché la domanda proposta doveva considerarsi accolta.
Chiedevano l'annullamento dell'ordinanza.
Va puntualizzato in fatto che ER IN, quale amministratore unico della società Kalura, in data 13.06.1997 ha chiesto al Sindaco di Cefalù una concessione in deroga agli strumenti urbanistici per l'ampliamento della caserma dei carabinieri deducendo che il progetto era stato approvato dal Comando Generale dell'Arma CC e che il manufatto, una volta realizzato, sarebbe stato concesso in locazione al Ministero degli Interni, tramite la Prefettura di Palermo. In data 29.10.1997 l'Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana ha espresso parere favorevole con richiesta di documenti, tra cui lo stralcio delle norme del R.E. che conferiscono il potere di deroga.
Con nota - con data illeggibile prot. n. 31579 - il Comune di Cefalù, con riferimento alla comunicazione di inizio lavori del 25.11.1997, ha diffidato il ER dall'intraprenderli in quanto in contrasto con l'art. 7 delle NTA del P.R.G.; in data 17.02.1998 lo stesso Comune ha comunicato all'istante che non era applicabile nella specie l'istituto del silenzio-assenso, trattandosi di lavori non conformi alle norme urbanistiche;
in data 2.04.1998 la Commissione edilizia ha invitato il ER a fornire la dimostrazione analitica dei parametri dello strumento urbanistico in vigore non contenuti nella relazione del progetto e il confronto con gli indici che verrebbero a crearsi con l'esecuzione dell'ampliamento, nonché l'integrazione del progetto con le tavole necessarie con la previsione della realizzazione di un parcheggio a servizio dell'immobile da destinare ad uso pubblico.
In data 24.04.1998, il Sindaco ordinava al ER ed a NA NT, direttore dei lavori, l'immediata sospensione dei lavori condotti in assenza di concessione edilizia.
1. Tanto premesso, si rileva che le opere di interesse statale di carattere pubblico non sono soggette a concessione edilizia, ma esclusivamente al rilascio di autorizzazione con la procedura d'intesa da parte del Ministero dei Lavori pubblici (art. 81 d. P.R. 24 luglio 1977 n. 616 in riferimento all'art. 5 legge 28 febbraio 1985 n. 47)
L'art. 81 del citato decreto (sul trasferimento delle funzioni statali alle regioni), però, non ha determinato la tacita abrogazione delle disposizioni urbanistiche secondo cui per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere sempre richiesta la concessione del sindaco, sicché la concessione non occorre soltanto per le opere realizzate dalle amministrazioni statali con esclusione dei lavori eseguili dai privati. Pertanto, va affermato - in linea con la decisione di questa Sezione in data 21.09.1994 RV. 200614 - che solo le opere pubbliche dello Stato sono sottratte alla necessità della concessione del Sindaco, ai sensi dell'art. 9 lett. f) della legge n. 47/1985, che cita espressamente le sole opere delle amministrazioni statali per una deroga all'ordinaria disciplina in tema di vigilanza sull'attività urbanistica.
Correttamente, pertanto, è stato ritenuto che l'esecuzione di un manufatto ad opera di un privato su un terreno privato debba essere sottoposta a controlli urbanistici ed ambientali e che l'intervento richieda la concessione edilizia anche sia prevista la sua destinazione, futura ed eventuale, ad ampliamento di una caserma dei CC.
Nella specie, infatti, l'intervento progettato esulava dalla realizzazione di un'opera edilizia equiparata alle opere destinate alla difesa militare, solo per le quali opera l'accertamento di conformità previsto dall'art. 81 del decreto P.R. n. 616/1977, citato, non rientrando tra le costruzioni di nuove sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, previste dalla legge 6 febbraio 1985 n.16 che ha stabilito un programma quinquennale di interventi individuati e localizzati dal Comando Generale e l'approvazione del programma con decreto del ministro dei lavori pubblici che provvede alla individuazione dei luoghi e delle aree di ubicazione degli interventi, alla precisazione dei loro requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza nonché alla definizione di questi ultimi.
2. Questa Corte ha costantemente ritenuto che la mera comunicazione del parere favorevole espresso dalla commissione edilizia comunale non possa considerarsi equivalente al rilascio della concessione edilizia, che "costituisce un atto formale di competenza del sindaco che conclude il procedimento avviato con la domanda dell'interessato per cui l'autorizzazione di altri organi ed il parere favorevole della commissione edilizia comunale hanno valore soltanto di atti preparatori, che non possono sostituire la concessione edilizia, ne' possono giustificare una pretesa buona fede di colui che costruisca" (Cass. 27.09.1988), specie quando il parere comunicato sia sottoposto a condizioni arbitrariamente ritenute illegittime dall'interessato senza impugnativa del provvedimento che le prevede.
3. Ineccepibili, infine, sono le argomentazioni del Tribunale sull'inapplicabilità, in tema di concessioni edilizie in deroga, dell'istituto del silenzio-assenso previsto dalla legge regionale siciliana 31 maggio 1994 n. 17 che ne circoscrive l'ambito di applicazione esclusivamente agli interventi edilizi che siano conformi agli strumenti urbanistici, tanto che l'istituto non opera se, prima dell'inizio dei lavori, il progettista non inoltri al sindaco una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l'ammontare del contributo concessorio dovuto in base all normativa vigente.
Ne consegue che l'istanza di concessione in deroga, per la quale (come nel caso in esame) non si rinviene l'attestazione di conformità, non può esser accolta ai sensi dell'art. 2 commi 4 e 7 della legge regionale n. 17/1994.
Soluzione che è conforme alla ratio dell'istituto, destinato ad operare in caso di inerzia della p.a. in situazioni che non consentono margini di discrezionalità, sicché il provvedimento concessorio, richiedendo un mero accertamento di confomità, costituisce un atto dovuto, come avveniva in riferimento all'analogo istituto previsto dall'art. 8 della legge n. 94/1982 successivamente abrogato (Cass. s. u. sentenza n. 3/1993) Non può, infine, trovare applicazione l'ari. 23 legge regionale n. 10/1991, che reca disposizioni in materia di trasparenza, perché l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, che ha modificato l'art. 19 della legge n. 241/1990, ha escluso testualmente la concessione edilizia dall'assentimento silenzioso ivi disciplinato. Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 10 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1999