CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 971/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
OL AN ZO EUG, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5802/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002337212000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002337212000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110010084574000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110021584937000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120015879770000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130012044921000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140023691837000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200005916801000 REGISTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210014316704000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230013349664000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 333/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata notificata il 16.07.2025 limitatamente alle seguenti cartelle:
n. 094 2011 00100845 74, n. 094 2011 00215849 37, n. 094 2012 00158797 70, n. 094 2013 00120449 21,
n. 094 2014 00236918 37, n. 094 2020 00059168 01, n. 094 2021 00143167 04 e n. 094 2023 00133496 64.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione.
In data 16.01.2026 si è costituito l'agente della riscossione che ha resistito al ricorso deducendo la regolare notifica delle cartelle.
All'udienza del 27.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la inutilizzabilità della documentazione depositata da AdER in quanto la relativa produzione è avvenuta in violazione del termine di cui all'art. 32 d.lgs. 546/92. Va innanzitutto precisato che secondo giurisprudenza costante, il predetto termine è da ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie ed
è rilevabile d'ufficio anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva (tra le tante Cass. n. 29087/18, 655/14).
Ora AdER si è costituita in data 16.01.2026 e dunque 11 giorni prima dell'udienza.
Ciò posto, ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
Occorre osservare che in materia di riscossione coattiva di crediti tributari, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (così Cass. S.U. n. 5791/08; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 16444/09, Cass. ord. n. 14861/12).
Nella specie, stante la inutilizzabilità della documentazione prodotta da AdER, difetta la prova della notifica degli atti presupposti sottesi all'intimazione e nella stessa richiamati, sicchè il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
condanna AdER al pagamento, in favore della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese di lite che liquida in €780,00 per compensi oltre accessori, e per l'effetto dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Reggio Calabria, 27.01.2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
OL AN ZO EUG, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5802/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002337212000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002337212000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110010084574000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110021584937000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120015879770000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130012044921000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140023691837000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420200005916801000 REGISTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210014316704000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230013349664000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 333/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata notificata il 16.07.2025 limitatamente alle seguenti cartelle:
n. 094 2011 00100845 74, n. 094 2011 00215849 37, n. 094 2012 00158797 70, n. 094 2013 00120449 21,
n. 094 2014 00236918 37, n. 094 2020 00059168 01, n. 094 2021 00143167 04 e n. 094 2023 00133496 64.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione.
In data 16.01.2026 si è costituito l'agente della riscossione che ha resistito al ricorso deducendo la regolare notifica delle cartelle.
All'udienza del 27.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la inutilizzabilità della documentazione depositata da AdER in quanto la relativa produzione è avvenuta in violazione del termine di cui all'art. 32 d.lgs. 546/92. Va innanzitutto precisato che secondo giurisprudenza costante, il predetto termine è da ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie ed
è rilevabile d'ufficio anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva (tra le tante Cass. n. 29087/18, 655/14).
Ora AdER si è costituita in data 16.01.2026 e dunque 11 giorni prima dell'udienza.
Ciò posto, ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
Occorre osservare che in materia di riscossione coattiva di crediti tributari, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (così Cass. S.U. n. 5791/08; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 16444/09, Cass. ord. n. 14861/12).
Nella specie, stante la inutilizzabilità della documentazione prodotta da AdER, difetta la prova della notifica degli atti presupposti sottesi all'intimazione e nella stessa richiamati, sicchè il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
condanna AdER al pagamento, in favore della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, delle spese di lite che liquida in €780,00 per compensi oltre accessori, e per l'effetto dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Reggio Calabria, 27.01.2026