Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 971
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ritiene che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione sia inutilizzabile perché depositata in violazione dei termini di legge. Di conseguenza, difetta la prova della notifica degli atti presupposti, determinando la nullità degli atti consequenziali e l'accoglimento del ricorso.

  • Accolto
    Prescrizione

    La Corte, accogliendo il motivo relativo all'omessa notifica degli atti presupposti, dichiara l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, che impedisce di valutare la fondatezza della eccezione di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 971
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 971
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo