Art. 2.
Alla spesa di cui al precedente art. 1 viene fatto fronte con quota-parte delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.
Alla spesa di cui al precedente art. 1 viene fatto fronte con quota-parte delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.