Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 1
Non può essere utilizzato come periodo di contribuzione figurativa, utile sia ai fini del sorgere del diritto, che ai fini della determinazione della misura della pensione, il periodo di godimento della indennità di disoccupazione in mancanza di un anno contributi obbligatori versati all'INPS nel quinquennio antecedente il verificarsi dell'evento disoccupazione, come espressamente previsto dall'art. 10 del d.P.R. n. 818 del 1957) senza che sia possibile considerare a tali fini il versamento di contributi a fondi esclusivi come la CPDEL.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SE FT TE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto Dott. GAETANO BONELLI del 18 aprile, rep. 51/2000 (AMBASCIATA D'ITALIA IN COPENAGHEN);
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 170/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 16/12/99 R.G.N. 289/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito l'Avvocato CAONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Venezia del 20 marzo 1997 JY BE IE - premesso di essere stata iscritta ai fini del trattamento di quiescenza alla CPDEL, ora Inpdap, avendo lavorato alle dipendenze del Provveditorato del Porto di Venezia prima in vari periodi dal 1971 al 1973 come impiegata straordinaria stagionale (con versamento all'Inps della contribuzione contro la disoccupazione), e quindi dal 1974 al 1993 come impiegata a tempo indeterminato - chiedeva che venisse dichiarato l'obbligo dell'Inps di accreditare i 17 contributi figurativi settimanali per il periodo dal 21 novembre 1973 al 19 marzo 1974 in cui aveva beneficiato dell'indennità di disoccupazione, nonché di farne segnalazione all'Inpdap ai fini della ricongiunzione con i contributi CPDEL. Costituitosi l'Inps, che eccepiva non potersi procedere agli accrediti figurativi per i periodi di disoccupazione per mancanza di qualsiasi contributo obbligatorio prima del verificarsi dell'evento disoccupazione che determinava l'accredito, il Pretore, con sentenza del 23 ottobre 1998 accoglieva la domanda e la statuizione veniva confermata da locale tribunale e con sentenza del 16 dicembre 1999. Il Tribunale negava la necessità, sostenuta dall'Inps, del versamento di almeno un contributo obbligatorio nella gestione generale obbligatoria IVS, sul rilievo che tale condizione non figura l'art. 2 della legge 29/79, in cui si consente la ricongiunzione anche dei periodi di contribuzione figurativa. Nè l'esistenza di tale condizione poteva essere avvalorata dal riferimento fatto "all'assicurato" dalle disposizioni della normativa fondamentale in materia di tutela per la disoccupazione, ossia dal RDL n. 1827 del 1935, anche perché la ricorrente era effettivamente assicurata contro la disoccupazione, essendo stati versati all'Inps i relativi contributi. Il Tribunale disattendeva anche il richiamo/fatto dall'Inps, al secondo comma dell'art. 4 della legge 218/52; secondo il Tribunale provava troppo l'argomentazione dell'Istituto per cui se, ai sensi di detta disposizione, il calcolo dei contributi figurativi va fatto sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'assicurazione obbligatoria IVS, la base di calcolo sarebbe pari a zero ove i medesimi non fossero stati versati.
Infatti, osservava il Tribunale, se così fosse, alla condizione ravvisata dall'Inps (versamento di almeno un contributo nell'assicurazione obbligatoria IVS) se ne dovrebbe aggiungere un altro, e cioè che tale versamento venga effettuato nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato, ma la necessità di detta ulteriore condizione non era stata eccepita dall'Inps, per cui si doveva mantenere che la base di calcolo di cui alla norma sia quella della media dei singoli contributi versati, non necessariamente presso l'Inps, ma anche presso altra assicurazione obbligatoria. Pertanto, ai fini del calcolo dei contributi figurativi doveva farsi riferimento, nella specie, alla media dei contributi versati alla CPDEL nell'anno precedente al periodo di disoccupazione.
Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo. La controparte ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'alt. 2 comma secondo della legge n. 29 del 1979 e dell'art. 4 secondo comma della legge n. 218 del 1952, nonché difetto di motivazione, deducendo che la vertenza non riguarda la possibilità di ricongiunzione della contribuzione figurativa Inps a quella versata presso la CPDEL, ma la stessa accreditabilità del periodo di disoccupazione indennizzata come contribuzione figurativa, stante l'assenza di qualsiasi contributo versato nell'assicurazione obbligatoria Inps. Era stato infatti sempre ribadito il carattere fittizio della contribuzione figurativa che suppone l'inizio del rapporto assicurativo obbligatorio, di cui ha funzione sussidiaria, rappresentando una espansione della contribuzione obbligatoria, che non riceve tutela in assenza di quest'ultima. Parimenti erroneo sarebbe il ricorso, fatto dal Tribunale per determinare l'importo della contribuzione figurativa, alla misura dei contributi versati presso la CPDEL e quindi presso ente diverso.
Il ricorso merita accoglimento.
È incontroverso che la originaria ricorrente ha goduto di un periodo di disoccupazione indennizzata dal 21 novembre 1973 al 19 marzo 1974.
È altrettanto pacifico che la medesima, come dipendente del Provveditorato del Porto di Venezia, è stata sempre assicurata per l'invalidità e la vecchiaia presso la CPDEL, sia durante il rapporto di lavoro stabile dal 1974 al 1993, sia per i rapporti di lavoro temporaneo che si erano susseguiti dal 1971 al 1974 e che quindi non può far valere alcun contributo nella gestione invalidità vecchiaia e superstiti dell'Inps.
Non vi sono invero problemi quanto alla ammissibilità della richiesta ricongiunzione, poiché anche l'Inps ammette che la contribuzione figurativa può ben essere trasferita, ai sensi della legge n. 29 del 1979, presso la CPDEL ove la ricorrente è stata assicurata.
Il punto controverso verte invero su una questione preliminare alla ricongiunzione e cioè se valga, come periodo di contribuzione figurativa, quello di godimento della indennità di disoccupazione anche in mancanza di i contributi obbligatoli versati all'Inps, posto che escludendo la esistenza della contribuzione figurativa nulla vi sarebbe da ricongiungere presso la CPDEL adesso Inpdap. È necessario in primo luogo effettuare una breve ricognizione delle disposizioni in tema di indennità di disoccupazione e in tema di contribuzione figurativa.
L'indennità di disoccupazione fu introdotta dall'art. 45 del RDL 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1155, che la qualifica come "assicurazione obbligatoria", negandone però l'applicazione ai dipendenti di aziende pubbliche e private a cui viene garantita la stabilità d'impiego (art. 40 della medesima legge del 1936). L'assicurazione è invece obbligatoria per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni a cui detta stabilità non sia garantita, lo dispone espressamente l'art. 32 lettera b) della legge 29 aprile 1949 n. 264. Invero per i lavoratori precari della pubblica amministrazione e degli enti pubblici è obbligatoria l'iscrizione ed il versamento della contribuzione presso i così detti fondi esclusivi (dell'assicurazione generale obbligatoria), nella specie presso la CPDEL (ora Inpdap) per quanto riguarda la tutela per la vecchiaia invalidità e superstiti;
giacché detti fondi esclusivi non assicurano tutela contro la disoccupazione, è prescritto il versamento all'Inps dei relativi contributi (i cd. contributi minori). Ed infatti per la attuale controricorrente il Provveditorato al Porto di Venezia provvide a versare all'Inps i contributi di disoccupazione durante i periodi di lavoro a tempo determinato, di talché la medesima potè conseguire, negli intervalli tra i medesimi, il trattamento di disoccupazione. L'istituto della contribuzione figurativa, per cui sono validi (senza oneri per l'interessato), ai fini del diritto e misura della pensione Inps per invalidità, vecchiaia e superstiti, i periodi non coperti da contribuzione effettiva ne' presso l'Inps ne' presso istituti previdenziali diversi, fu introdotto dall'art. 56 del RDL 4 ottobre 1935 n. 1827 convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 1155,
in relazione a situazioni come il servizio militare, la malattia e la interruzione dell'attività obbligatoria o facoltativa, per gravidanza e puerperio, ritenute, per motivi di ordine sociale, meritevoli di particolare tutela.
Con l'art. 4, primo comma, della legge 4 aprile 1952 n. 218 si estese lai copertura contributiva figurativa ai periodi di disoccupazione indennizzata, disponendosi cioè che i periodi in cui viene corrisposta l'indennità di disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione utili ai fini sia del diritto, sia della misura della pensione. La ratio della disposizione è quella di consentire l'incremento dell'anzianità assicurativa anche nei periodi di disoccupazione involontaria che vengono considerati come temporanei, in quanto seguiti verosimilmente da un periodo di nuova occupazione (giacché l'indennità aveva ed ha tuttora una durata limitata), e comunque necessariamente preceduti da periodi di versamento regolari, giacché per avere diritto alla indennità di disoccupazione occorrono due anni di anzianità assicurativa ed un anno di contribuzione nel biennio precedente all'evento, cioè all'inizio della disoccupazione (lo prescrive espressamente l'art. 19 del già citato RDL n. 636 del 1939).
Invero l'art. 4 della legge 218 del 1952 non sottopone espressamente a condizioni di sorta il diritto a contribuzione figurativa nei periodi di disoccupazione indennizzata;
precise condizioni sono però prescritte dall'art. 10 DPR 26 aprile 1957 n. 818 (che detta norme di attuazione e di coordinamento della legge 218/92, in forza della espressa delega contenuta nell'alt. 37 di quest'ultima legge). Ed invero l'art. 10 del DPR del 1957 sottopone il diritto a contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione indennizzata a due condizioni: 1) che per i medesimi periodi non vi sia obbligo di versamento dei contributi Inps, ne' obbligo di iscrizione a forme di previdenza sostitutive, condizione che ricorre sicuramente nel caso di specie, giacché per i periodi di disoccupazione tra i vari rapporti temporanei intercorsi con il Provveditorato del Porto di Venezia non vi era obbligo di versamento di contributi all'Inps ne' obbligo di iscrizione presso altri enti;
2) che l'assicurato faccia valere un anno di contribuzione nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti nel quinquennio antecedente a ciascun periodo di disoccupazione indennizzata. L'art. 10 citato fu dichiarato parzialmente incostituzionale ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 1961, nella parte in cui sottoponeva al requisito sub 2) la possibilità di accredito della contribuzione figurativa anche per i periodi di degenza sanatoriale (introdotto dall'art. 4 penultimo comma del già citato art. 4 della legge 21 8/52), mentre è rimasto immutato per quanto concerne i periodi di disoccupazione indennizzata.
È pertanto indubbio, alla luce del citato art. 10 del DPR 818/57, che condizione necessaria per l'accredito dei contributi figurativi per i periodi di disoccupazione indennizzata è il possesso di una annualità contributiva versata all'Inps, essendo inequivocabile in tal senso il riferimento "alla assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti", che non può certo essere confusa con l'assicurazione presso fondi esclusivi come la CPDEL, ora Inpdap. Ed infatti è poi l'Inps che sopporta l'onere della contribuzione figurativa, perché nella fattispecie in esame, l'Istituto avrebbe dovuto poi trasmetterla alla CPDEL per effettuare la ricongiunzione. Nè la prescrizione p osta dal citato art. 10 risulta modificata da Ile numerose disposizioni intervenute nel corso del tempo, che hanno esteso la contribuzione figurativa ad ulteriori situazioni ritenute meritevoli di tutela, come ad es. ai casi di aspettativa politica e sindacale ex art. 31 legge n. 300 del 1970 ed art. 8 ottavo comma della legge 23 aprile 1981 n. 155, pervenendo da ultimo alla disciplina dettata del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1 comma 39 della legge 8 agosto 1995 n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per i periodi non coperti da contribuzione) il cui art. 4 dispone che "Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di contribuzione figurativa per i casi di disoccupazione involontaria".
Nè infine si può sostenere che gli iscritti ai fondi esclusivi finirebbero così per ricevere, in caso di disoccupazione involontaria, una tutela inferiore rispetto a quella riservata agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria Inps, perché non possono, per mancanza del requisito sopra indicato (un anno di contribuzione presso l'Inps), ottenere l'accredito figurativo. Ed infatti gli iscritti all'Ago, come già rilevato, per ottenere l'indennità di disoccupazione, devono far valere i requisiti prescritti dall'alt. 19 RDL 14 aprile 1939 n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939 n. 1272, ossia due anni di anzianità assicurativa presso l'Inps ed un anno di contribuzione;
viceversa per gli iscritti ai fondi esclusivi questa condizione non è richiesta, ed in fatti 1 a lavoratrice ottenne l'indennità di disoccupazione negli intervalli tra i vari contratti a termine senza essere stata mai neppure iscritta all'Inps, in forza appunto dei versamenti che la CPDEL effettuava alla gestione Inps per la disoccupazione involontaria, ai sensi del già ricordato art. 32 lett. B) della legge n. 264 del 1949.
Si deve quindi concludere che osta all'accoglimento della domanda non la impossibilità di ricongiunzione dei contributi figurativi, che peraltro è espressamente consentita dall'art. 8 ultimo comma della legge 23 aprile 1981 n. 155, ma il fatto che la ricorrente non può far valere i periodi di disoccupazione, per i quali ha conseguito la relativa indennità, come periodi di contribuzione figurativa, perché manca il requisito espressamente richiesto del possesso di un anno di contribuzione Inps nel quinquennio antecedente al periodo di disoccupazione.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata. Poiché non vi sono accertamenti da compiere all'esito del principio affermato, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda avanzata dalla lavoratrice. Nulla per le spese dell'intero giudizio ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da IE BE JY. Nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003