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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11231 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Ssa Immacolata Cozolino Presidente rel. /est. Dott. ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa recante n. RG. 14076 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosaria Parte_1 Mauro
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHE' Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in ts del 28.10.2025, il procuratore del ricorrente concludeva riportandosi ai propri atti. Il Pm chiedeva pronunciarsi la separazione. Il Gi assegnava in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.6.2024, la sign.ra – premesso che dal matrimonio con il sign. Parte_1 CP_1 Per del 16.9.2004 era nato (13.8.2004) – esponeva che il resistente ha abbandonato l'abitazione coniugale da
[...] circa cinque anni, lasciando la ricorrente, unitamente al figlio ancora minore, privo di ogni assistenza sia morale che materiale, tant'è che lo stesso non ha più frequentato il figlio e, né si è mai interessato delle sue vicissitudini;
- allo stato il figlio dei coniugi, a causa delle scarse possibilità economiche non è riuscito a completare gli studi ed attualmente è privo di occupazione;
- la ricorrente ha una nuova relazione con un nuovo compagno, anch'egli disoccupato da cui ha avuto altri due figli;
- che, in ordine alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, nonché delle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici si dichiara che: a) la sig.ra non è Pt_1 titolare né di beni immobili e né di beni mobili, la medesima ha fruito per qualche mese del reddito di inclusione che è stato, poi, bloccato e, dell'assegno unico relativo ai tre figli, compresi gli altri due procreati con l'attuale compagno. Inoltre la stessa non è titolare di conti correnti bancari, ma di una carta prepagata su cui sono accreditate le prestazioni previdenziali;
che, pertanto, essendo palesemente irrimediabile la frattura del rapporto coniugale, nonché la cessazione della comunione spirituale e materiale che è fondamento di ogni matrimonio, si impone la pronuncia di separazione dei coniugi per le ragioni innanzi esposte. Ha chiesto: 1. pronunciare la separazione personale dei coniugi / ; 2. porre a carico del sig. Parte_1 CP_2
l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non CP_2 economicamente autosufficiente un assegno di mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
3. porre a carico, altresì, del sig. il pagamento del 50% delle restanti spese CP_2 straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e di vestiario ) che si renderanno necessarie per la cura del figlio, previa esibizione di documentazione idonea, con accordo ed intesa per quelle che necessitano di assenso, secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli.
All'esito della prima udienza del 28.2.2025, sentita la ricorrente e dichiarata la contumacia del resistente, il Gi ha statuito come di seguito: Per Avuto riguardo alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio , di anni 21, occorre premettere che:
“L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”; “mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusta disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle rispettive
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sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale, svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata” (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 10/07/2013 n. 17089; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96). Peraltro come chiarito dalla S.C.:“In tema di capacità economica dei genitori ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario” (vedi Cass. 17/2/2011 n. 3905 e vedi Cass. 21/10/2010 n. 21649). L'obbligo di mantenimento dei figli, poi, non cessa con la maggiore età, ma come ripetutamente chiarito dalla S.C.
“….perdura finché il genitore interessato non dia o prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta -, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente (nella specie, essendo anche il coniuge non autosufficiente)” (Cass. n. 1830 del 26/01/2011). Alla luce dei predetti principi - preso atto delle dichiarazioni della ricorrente, ed in assenza di documentazione idonea a far ritenere che il lavori o abbia altre fonti di reddito, tenuto conto che la ricorrente contribuisce in maniera CP_2 Per diretta al mantenimento di che vive con lei, e ritenuto che il ragazzo, ancor giovane, non sia ancora in grado di mantenersi da sé, va posto a carico di l'obbligo di contribuire al suo mantenimento nella misura di € Controparte_1 200,00 mensili da corrispondere alla sign. con decorrenza dal ricorso e con rivalutazione dal marzo 2026, oltre Pt_1 al 50% delle spese come da vigente protocollo di intesa, stipulato dal Presidente del Tribunale di Napoli col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Orbene, negli atti difensivi finali, la ricorrente ha chiesto conferma di tali statuizioni.
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, valutata, peraltro, anche la contumacia del resistente che ha scelto di non costituirsi. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Il Collegio, preso atto, conferma l'importo già stabilito a carico del quale contributo al mantenimento del figlio CP_2Per
come, peraltro, richiesto dalla contribuisce in maniera diretta al mantenimento del figlio che vive presso di Pt_1 lei. La decorrenza va stabilita dal ricorso e la somma che il corrisponderà alla CI mensilmente andrà rivalutata CP_2 annualmente secondo gli indici Istat dal dicembre 2026.
Resta fermo l'obbligo del padre di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 7.3.2018.
In considerazione della contumacia e della natura del giudizio si ravvisano giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia ai sensi dell'art. 151- 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi Pt_1
e
[...] Controparte_1 Per
• pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 200,00 mensili con rivalutazione Istat dal dicembre 2026;
• pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, come indicato in parte motiva;
• spese di lite non ripetibili;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 53 parte I serie s. A sez. T, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
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Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 7.11.2025
Il Presidente estensore
Dott. Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Ssa Immacolata Cozolino Presidente rel. /est. Dott. ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa recante n. RG. 14076 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosaria Parte_1 Mauro
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHE' Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in ts del 28.10.2025, il procuratore del ricorrente concludeva riportandosi ai propri atti. Il Pm chiedeva pronunciarsi la separazione. Il Gi assegnava in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.6.2024, la sign.ra – premesso che dal matrimonio con il sign. Parte_1 CP_1 Per del 16.9.2004 era nato (13.8.2004) – esponeva che il resistente ha abbandonato l'abitazione coniugale da
[...] circa cinque anni, lasciando la ricorrente, unitamente al figlio ancora minore, privo di ogni assistenza sia morale che materiale, tant'è che lo stesso non ha più frequentato il figlio e, né si è mai interessato delle sue vicissitudini;
- allo stato il figlio dei coniugi, a causa delle scarse possibilità economiche non è riuscito a completare gli studi ed attualmente è privo di occupazione;
- la ricorrente ha una nuova relazione con un nuovo compagno, anch'egli disoccupato da cui ha avuto altri due figli;
- che, in ordine alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, nonché delle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici si dichiara che: a) la sig.ra non è Pt_1 titolare né di beni immobili e né di beni mobili, la medesima ha fruito per qualche mese del reddito di inclusione che è stato, poi, bloccato e, dell'assegno unico relativo ai tre figli, compresi gli altri due procreati con l'attuale compagno. Inoltre la stessa non è titolare di conti correnti bancari, ma di una carta prepagata su cui sono accreditate le prestazioni previdenziali;
che, pertanto, essendo palesemente irrimediabile la frattura del rapporto coniugale, nonché la cessazione della comunione spirituale e materiale che è fondamento di ogni matrimonio, si impone la pronuncia di separazione dei coniugi per le ragioni innanzi esposte. Ha chiesto: 1. pronunciare la separazione personale dei coniugi / ; 2. porre a carico del sig. Parte_1 CP_2
l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non CP_2 economicamente autosufficiente un assegno di mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
3. porre a carico, altresì, del sig. il pagamento del 50% delle restanti spese CP_2 straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e di vestiario ) che si renderanno necessarie per la cura del figlio, previa esibizione di documentazione idonea, con accordo ed intesa per quelle che necessitano di assenso, secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli.
All'esito della prima udienza del 28.2.2025, sentita la ricorrente e dichiarata la contumacia del resistente, il Gi ha statuito come di seguito: Per Avuto riguardo alla domanda di assegno di mantenimento per il figlio , di anni 21, occorre premettere che:
“L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”; “mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusta disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle rispettive
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sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale, svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata” (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 10/07/2013 n. 17089; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96). Peraltro come chiarito dalla S.C.:“In tema di capacità economica dei genitori ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario” (vedi Cass. 17/2/2011 n. 3905 e vedi Cass. 21/10/2010 n. 21649). L'obbligo di mantenimento dei figli, poi, non cessa con la maggiore età, ma come ripetutamente chiarito dalla S.C.
“….perdura finché il genitore interessato non dia o prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta -, il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente (nella specie, essendo anche il coniuge non autosufficiente)” (Cass. n. 1830 del 26/01/2011). Alla luce dei predetti principi - preso atto delle dichiarazioni della ricorrente, ed in assenza di documentazione idonea a far ritenere che il lavori o abbia altre fonti di reddito, tenuto conto che la ricorrente contribuisce in maniera CP_2 Per diretta al mantenimento di che vive con lei, e ritenuto che il ragazzo, ancor giovane, non sia ancora in grado di mantenersi da sé, va posto a carico di l'obbligo di contribuire al suo mantenimento nella misura di € Controparte_1 200,00 mensili da corrispondere alla sign. con decorrenza dal ricorso e con rivalutazione dal marzo 2026, oltre Pt_1 al 50% delle spese come da vigente protocollo di intesa, stipulato dal Presidente del Tribunale di Napoli col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Orbene, negli atti difensivi finali, la ricorrente ha chiesto conferma di tali statuizioni.
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, valutata, peraltro, anche la contumacia del resistente che ha scelto di non costituirsi. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Il Collegio, preso atto, conferma l'importo già stabilito a carico del quale contributo al mantenimento del figlio CP_2Per
come, peraltro, richiesto dalla contribuisce in maniera diretta al mantenimento del figlio che vive presso di Pt_1 lei. La decorrenza va stabilita dal ricorso e la somma che il corrisponderà alla CI mensilmente andrà rivalutata CP_2 annualmente secondo gli indici Istat dal dicembre 2026.
Resta fermo l'obbligo del padre di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 7.3.2018.
In considerazione della contumacia e della natura del giudizio si ravvisano giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia ai sensi dell'art. 151- 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi Pt_1
e
[...] Controparte_1 Per
• pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 200,00 mensili con rivalutazione Istat dal dicembre 2026;
• pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, come indicato in parte motiva;
• spese di lite non ripetibili;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 53 parte I serie s. A sez. T, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
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Dott. Immacolata Cozzolino
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