Sentenza 20 novembre 1992
Massime • 1
Le ordinanze riguardanti la messa alla prova dell'imputato minorenne sono autonomamente ricorribili per cassazione, siano esse positive o negative. In tal senso depongono sia l'interpretazione letterale dell'art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, sia la "ratio" dell'istituto, che è quella di limitare al massimo il contatto traumatico tra il minorenne ed il processo penale. (Conf. Sez. I, 4 dicembre 1992, n. 836, Mancini ed altro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1992, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1992 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN Udienza pubblica del 20.x1.98 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA
N. 931 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Franco fuilio Presidente Dott.
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Culorio Porfo Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott. N.22502/97 Jeaverdo Berovce 2. >>>
Vinem o TricouriТісогий 3.
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Reffaele Di Rollo 4.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MU ario, nato a [...]
il 18/9/1974,
avverso la sentenza della Sezione per i minorenni dell
Corte di aooello di Catanzaro, emessa in data
19 ginghe 1992.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Intermi Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. D che ha concluso per ol rigetto
I Udit i difensore AR Casali nuovoCoselinuасть
t. I
Svolgimento del processo
Il 31 gennaio del 1991, in Pizzo Calabro, il minore degli anni 18 MU AR uccise,
esplodendogli contro alcuni colpi di pistola il proprio genitore, che aveva sottoposto lo stesso minore e la famiglia a continue angherie e vessazione.
Tratto a giudizio davanti al Tribunale per i minorenni di Catanzaro, respinta l'istanza di sospensione del processo per la messa in prova, il detto MU veniva condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e £ 500.000. di multa per il reato di omicidio aggravato e quello di detenzione di arma comune da sparo, ritenuti in continuazione e riconosciuta, oltre la diminuente della minore età, quella del vizio parziale di mente, nonchè le attenuanti della provocazione e generiche, dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante.
Avverso tale sentenza interponevano appello i difensori dell'imputato, insistendo nella richiesta di sospensione del processo a norma dell'art. 28 del D.P.R. n° 448 del 1988,
nella non imputabilità del minore ed in subordine chiedendo la riduzione della pena irrogata.
La Sezione per la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe indicata,
respingeva l'appello e confermava le stauizioni dei primi giudici. Argomentava la Corte
di merito che le ragioni di devianza, profondamente radicati nel minore, non erano suscettibili di rapida evoluzione e che il disarmonico sviluppo della personalità, per le vessazioni subite dal padre, pur scemandone la capacità di intendere e di volere, non la eliminavano, essendo rimaste sempre presente le capacità critiche del minore.
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del MU deducendo l'erronea!
applicazione dell'art. 98 c.p. e manifesta illogicità della motivazione, ricavabile dal testo quanto alla ritenuta imputabilità, che si poneva in contrasto logico con l'accertato vizio parziale di mente;
con ulteriore motivo la sentenza impugnata viene censurata,
sotto il profilo della violazione dell'art 28 del D.P.R. N° 448/88, nel punto concernente il diniego della sospensione del processa, per la messa in prova.
沪 Motivi della decisione Nell'ordine logico delle tematiche, proposte dal ricorrente, quella concernente il diniego della sospensione del processo per la messa in prova ex art 28 del D.P.R. n° 448/88, dedotta con il secondo motivo di ricorso, deve avere la precedenza per il suo carattere preliminare.
La censura, dedotta sotto il profilo della violazione di legge, è infondata, ma per ragioni diverse da quelle esposte in motivazione.
Ritiene infatti questa Corte, discostandosi dal precedente indirizzo giurisprudenziale
(vedi Cass. Sez. 1^ 9.3.1990 ric. Pizzata), che i provvedimenti in tema di sospensione del processo per la messa in prova dell'imputato minorenne siano autonomamente impugnabili, sia che si tratti di provvedimento che accolga o che respinga la relativa richiesta (vedi in senso conforme Cass: Sez 1^ 9.11.1992 ric. Mancini ed altro).
Invero non trova fondamento nella formulazione dell'art. 28 del citato D.P.R. la limitazione della ricorribilità immediata per cassazione alle sole ordinanze dispositive della "probation" e non a quelle di diniego, a cui si faceva conseguire, dal citato indirizzo giurisprudenziale, l'impugnabilità di tale ordinanza unitamente alla sentenza per il disposto dell'art. 586 c.p.p., che trova applicazione in virtù del generico richiamo alle norme del codice di rito vigente, contenuto nell'art. 1 dello stesso D.P.R.
La formulazione del citato 3° comma dell'art 28 ("Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato ed il suo difensore") non contiene siffatta limitazione e del resto non troverebbe, nel caso contrario, spiegazione l'indicazione, tra le parti legittimate a proporre ricorso per cassazione, dell'imputato e del suo difensore, trattandosi di provvedimento che è sempre disposto nell'interesse del minorenne.
Vero è che la disposizione citata segue il comma in cui viene regolata l'ordinanza di sospensione del processo per la messa in prova dell'imputato minorenne, tuttavia si tratta di comma autonomo, che non contiene alcuna espressione, che ricolleghi il generico termine di "ordinanza" esclusivamente a quella ammissiva della "probation".
Oltre all'interpretazione letterale della norma in esame, che depone per la generale ricorribilità delle ordinanze in tema di sospensione del processo per la messa in prova del minorenne, siano esse positive o negative, vi sono considerazioni che emergono dalla "ratio" dell'istituto in esame, che è quella di limitare al massimo il contatto traumatico tra il minorenne ed il processor penale, riducendo allo stretto necessario l'intervento giurisdizionale. Se questa è la finalità dell'istituto, non è chi non veda come sia impossibile a realizzarsi quando il rapporto processuale si è instaurato, il minore ha partecipato al dibattimento e sia addirittura intervenuta la condanna, il che esclude il significato e contenuto della "messa in prova", essendo già intervenuta la valutazione negativa, implicita nella stessa sentenza di condanna.
Non a caso poi l'art. 30 del D. Lgv. n° 472 del 1989, nel dettare le norme transitorie delle disposizioni del processo penale a carico di imputati minorenni usa nel primo comma la locuzione "in ogni stato e grado del procedimento", in relazione alla sentenza di cui all'art. 27 del citato D.P.R. n° 448/88, mentre nel secondo comma, in relazione all'istituto in esame adotta quella di "procedimenti pendenti", da intendersi con
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riferimento al giudizio di primo grado coerentemente con le finalità peculiari dell'istituto in esame (vedi in tal senso Cass. Sez. 1^ 30.5.90 ric. Guerriero ed altro).
Non ha senso quindi la possibilità di impugnare il provvedimento reiettivo dell'istanza di sospensione del processo per la messa in prova del minorenne con la sentenza, non potendo, in ogni caso, per le ragioni suddette, trovare successiva applicazione nella fase del giudizio d'appello, per cui, in pratica verrebbe sottratto alla possibilità di effettivo controllo in sede di impugnazione, senza che alcuna norma lo dichiari espressamente inoppugnabile.
Non può quindi non conseguire l'immediata impugnabilità con ricorso per cassazione di tutte le ordinanze, emesse in tema di sospensione per la messa in prova del minorenne, qualunque ne sia il contenuto, cioè sia che accolgano o respingano la relativa richiesta.
Ne consegue che, non essendo stato il provvedimento del Tribunale per i minorenni di
Catanzaro impugnato immediatamente con ricorso per cassazione, per il principio della tassatività delle impugnazione, questa non poteva essere proposta con i motivi di appello, nè conseguentemente poteva essere accolta in tale fase del giudizio.
M Con l'ulteriore motivo di ricorso la difesa del MU censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'inesatta applicazione della legge e dell'illogicità manifesta nel punto concernente la ritenuta imputabilità del minore. In particolare si assume che contraddittoria l'affermazione dell'esistenza nel MU di una disarmonia della personalità ed immaturità tale da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere e la sua imputabilità in relazione alla minore età.
La censura non può essere condivisa essendo priva di fondamento.
Invero il giudizio di maturità, ai fini dell'imputabilità dei soggetti di età compresa tra i
14 ed i 18 anni, e quello della seminfermità mentale, trovano il loro fondamento in cause ontologicamente diverse.
Il giudizio sulla maturità deve prendere le mosse dal reato commesso, in quanto il livello di discernimento varia a secondo della natura dell'illecito, del bene giuridico offeso e della struttura della fattispecie criminosa, per pervenire, attraverso la valutazione dello sviluppo noetico, affettivo e cognitivo del minore, al giudizio sull'immediata percepibilità del valore negativo dell'atto criminoso.
Ne consegue che risulta congruamente e correttamente motivato il giudizio sull'imputabilità del minore, quando il giudice di merito, facendo riferimento ad una molteplicità dei fattori correlati agli aspetti psicologici e fisici dell'evoluzione del minore, pervenga ad un giudizio di capacità di discernere il bene dal male, in relazione allo specifico reato, nonostante l'incidenza di fattori negativi, quali la seminfermità
mentale.
Nel caso in esame la Corte di merito ha valutato la regolarità della condotta del MU,
che aveva manifestato gli aspetti consueti della personalità di un infradiciottenne, che segue normalmente gli studi ed è perfettamente inserito nell'ambiente sociale e con normali rapporti con i coetanei, correttamente desumendo tali dati dalle relazioni dei cmac
✓ servizi sociali, dagli attestati dell'autorità scolastica, dalle deposizioni dei testi, indice di un normale sviluppo fisio-psichico. Quindi è corretto il rilievo del giudice di merito,
secondo cui il "disarmonico sviluppo della personalità" e l' "immaturità", rilevata nella
M consulenza psichiatrica, non poteva essere confusa con il più generale concetto
"immaturità", nel senso sopra indicato.
Se i disturbi psicologici del MU nascevano dai sopprusi del padre, di cui era vittima e egli testimone, ma per il restor mostrava una normale maturità in relazione all'età, non poteva non rendersi conto del valore negativo del parricidio, tanto più che tale fatto criminoso, come evidenzia il giudice di merito, non fu la conseguenza di un momentaneo ed irresistibile impulso, ma di un comportamento ispirato a lucidità, sia pure attenuata da quelle menomazioni critiche, che nascevano proprio dal rapporto con il genitore.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Non vi è luogo a condanna del ricorrente alle spese trattandosi di minore degli anni 18
(art. 29 D. Lgv: n° 272 del 1989).
P. Q. M.
Letti gli artt 606, 607 e 615 c.p.p., rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 20 novembre 1992,
Il Consigliere ref.
Il Presidente рим mo
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL COLLABORATRE DI CANCELLERIA
23 FEB 1993 Battiste dee
IL CANCELLIERE IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA