Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2002, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREM0 0435/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A L L " E 7 1 D 3 9 . . N T 7 R SEZIONE PRIMA CIVILE 6 A ' 0 1 L - L 5 - E 3 D bosta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I E S G R.G.N.17193/99 N G E E S L I Dott. Rosario DE MUSIS Presidente A Cron.1073 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 04/10/01 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sanzione amministrativa SEN TENZA stradale sul ricorso proposto da: ST ST, elettivamente domiciliata in Genova, via Galata 36/9, presso l'avv. Silvio Romanelli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PREFETTO di GENOVA intimato avverso la sentenza del Pretore di Genova n.1302 del 02.06/31.07.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; 1 6/2053 2001 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 02.06/31.07.98 il Pretore di Genova respingeva l'opposizione proposta da ST CO avverso l' ordinanza ingiunzione 40467 in data 14.02.97 del Prefetto di Genova rilevando che il ritardo con cui era stata emessa rispetto al deposito del ricorso non era causa di invalidità, perché il termine fissato dall'art. 204 c.d.s non è perentorio;
non sussistevano, inoltre, i vizi formali delle ordinanze denunciati dalla CO. Con ricorso notificato al Prefetto di Genova il 14.09.99 ST CO chiedeva la cassazione della sentenza per tre motivi, attinenti alla violazione di legge e omessa motivazione in ordine alle eccezioni di nullità del verbale di accertamento e della ordinanza ingiunzione, sollevate dal Velle;
alla violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per aver affermato il carattere ordinatorio del termine fissato dall'art. 204 c.d.s. e quindi la legittimità dell' ordinanza ingiunzione, pur emessa ad oltre un anno dal ricevimento del ricorso;
alla violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla nullità della sottoscrizione dell' ordinanza perché illeggibile ed apparentemente apposta dal Prefetto Vicario al di fuori dei casi di supplenza;
in ordine alla nullità del verbale, per illegittima applicazione dell'automazione informatica e perché privo di sottoscrizione degli agenti accertatori. La Prefettura intimata non si è costituita. Caf Motivi della decisione E' pregiudiziale l'esame del secondo motivo, col quale viene censurata la sentenza per aver ritenuto ordinatorio il termine entro il quale, i sensi dell'art. 204 c.d.s., il Prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione. La sentenza ha ritenuto che la sentenza 6895/97 della Cassazione non esprimesse un indirizzo e che gli argomenti contrari alla perentorietà del termine: assenza di specifiche disposizioni in tal senso;
sostanziale assimilabilità del ricorso al Prefetto ai ricorsi gerarchici;
assenza di pregiudizio da ritardo per l'interessato; possibilità di attivare le procedure per la dichiarazione del silenzio/inadempimento della P.A. Si tratta di argomenti motivatamente disattesi dalla giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi, successivamente alla sentenza richiamata dal Pretore, sulla perentorietà del termine. Con disposizione che costituisce principio generale dell'ordinamento (ivi, art. 29), l'art. 2 dlgs 241/90 dispone che deve essere fissato, per ogni procedimento amministrativo, il termine entro il quale deve concludersi. Tale termine, se non diversamente disposto dalla disciplina specifica, è quello di trenta giorni, fissato dal terzo comma del richiamato articolo. L'art. 204 dlgs 285/92, in applicazione di tale principio, ha determinato il termine entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione in 30 giorni, poi elevati a 60 dall'art. 106 del dlgs 360/93 ed ora a 180 dall'art. 68.4 della legge finanziaria 488/99, statuizione, quest'ultima, che non trova applicazione nel caso in esame. 3 Cof Secondo Cass. 2064/98 il combinato disposto degli artt. 201/204 dlgs 285/92 comporta che, dal deposito del ricorso, inizia a decorrere un termine complessivo di 90 giorni entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione. Sia la norma di principio, sia la normativa specifica omettono di indicare le conseguenze dell'inosservanza del termine che, secondo soluzioni che trovano riscontro in altrettanti indirizzi giurisprudenziali, non spiega altro effetto che legittimare il ricorso alla diffida (Consta V 980/97; IV 511/98); è meramente acceleratorio (Consta II 1154/96; V 621/96) o rende illegittimo l'esercizio tardivo (Consta VI 1869/97). In quest'ultimo caso, l'esistenza di un termine decadenziale per proporre opposizione comporta che, se il trasgressore non deduce la causa di annullamento nell' opposizione, il vizio non può più essere dedotto. Tale ultima soluzione è stata accolta da Cass. 2064/98 e seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass.468/99; 10541/00; in senso analogo si è espressa Corte Cost. 262/97) mentre i successivi allungamenti del termine sono stati interpretati come conferma della rilevanza del termine perché, ove fosse meramente acceleratorio, non sarebbero giustificabili gli interventi del legislatore per prolungarlo né l'affermazione (art. 29 dlgs 241/90) che il dovere di osservare il termine costituisce un principio generale dell'ordinamento. Mutuando la terminologia dalla dottrina processuale, il termine è stato qualificato come ordinatorio in quanto privo di effetti sulla potestà di provvedere e sul provvedimento emesso e perentorio quando si è inteso affermare che l'inosservanza comportava la perdita o l'illegittimo esercizio del potere (Cass.468/99; 6895/97). Il termine, peraltro, rimane sostanziale e 4 Caf. non è quindi invocabile l'art. 152 cpc che trova applicazione solo nel processo e per i termini processuali. Né può essere tratto argomento contrario dal disposto dell'art. 2ter introdotto dalla 1.s. 273/95 in sede di conversione del d.l. 163/95 ("1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali, fissati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale l'istanza è rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di avocazione regolato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993 n. 546, provvedendo in caso positivo entro trenta giorni dall'avocazione"). Si tratta, infatti, di norma dettata a favore del privato interessato che quindi può e non deve farne uso (in altri termini, si tratta di una facoltà e non di un onere) e presuppone, inoltre, una relazione gerarchica che nella materia in esame si deve ritenere esclusa, in quanto l'affermata legittimazione processuale esclusiva del Prefetto trova la propria ragione in una competenza sostanziale altrettanto esclusiva. Gli ulteriori motivi, volti a denunciare l'insufficienza della motivazione sui pretesi vizi formali del verbale di accertamento e della ordinanza ingiunzione, rimangono assorbiti. Poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto la Corte, giudicando ai sensi dell'art. 384 cpc annulla le ordinanza ingiunzione oppostę; le 5 Caf incertezze giurisprudenziali giustificano l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, giudicando nel merito, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta e compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 4 ottobre 2001 Il Presidente Plery minis Il Cons. est. CORTE SUPREMATY CASSAZIONE Prima Sezione Depositato in Cancelleria 17 GEN. 2002 IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Alle feminco IL CANCELLIERE ٹھک 6 برة