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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/11/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa LE Di TA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1276/2025 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Fanara, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti;
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Mazza, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 3.04.2025, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29180202500000829000 e gli avvisi di addebito n. 59120160000095718000, n. 59120160001328570000, n. 59120170000538760000 e n.
59120180002659244000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei contributi previdenziali ivi portati. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, nel CP_1 merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio , deducendo variamente Controparte_2
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo all'avviso di addebito n. 59120170000538760000 limitatamente ai contributi relativi agli anni dal 2010 al 2015.
Segnatamente, mancando agli atti documentazione attestante il perfezionamento della relativa notifica, si ritiene che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120229002622072000 (14.06.2022) - pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza VI, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) - il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 fosse già decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva.
Diversamente, per quanto riguarda i contributi portati dal suddetto atto relativamente all'anno 2016, va osservato come il termine di prescrizione quinquennale sia stato interrotto - tenuto conto dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione sopra richiamati (cfr. art. 37, comma 2, del d.l. n.
18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021) – dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120229002622072000 (14.06.2022).
Ancora, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120160000095718000, n. 59120160001328570000 e n. 59120180002659244000.
Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto. In particolare, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che i suddetti atti sono stati rispettivamente notificati il 13.04.2016, il 26.10.2016 e il 17.01.2019 e che il termine di prescrizione decorrente dalle suddette date è stato ripetutamente interrotto – tenuto conto, per i primi due atti, anche del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza VI (cfr. art. 68, comma 1, del D.L.
n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) – dalla notifica delle intimazioni di pagamento n. 29120229002622072000 (14.06.2022), n.
29120239003678215000 (23.06.2023), n. 29120249006433018000 (23.04.2024) e, infine, dalla notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29180202500000829000
(4.02.2025).
Sul punto, va altresì precisato – a fronte del disconoscimento operato da parte ricorrente con riferimento alle relate di notifica degli avvisi di addebito n. 59120160001328570000 e n.
59120160000095718000 - che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24 giugno 2022, n. 20451, che riprende, tra le altre, Cass, 27 aprile 2004, n. 8032), “ha avuto modo di affermare, in tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, che
l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto
l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4 della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento;
in mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall'esame obiettivo dello stesso atto, l'accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data o di altri dati apposti con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell'ambito del procedimento previsto dagli art. 221 ss. c.p.c. per l'invalidazione degli atti pubblici (Cass., sez 6-5, 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. Sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962)”.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120170000538760000 limitatamente ai contributi relativi agli anni dal 2010 al 2015 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
LE Di TA
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa LE Di TA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1276/2025 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Fanara, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti;
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Mazza, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 3.04.2025, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29180202500000829000 e gli avvisi di addebito n. 59120160000095718000, n. 59120160001328570000, n. 59120170000538760000 e n.
59120180002659244000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei contributi previdenziali ivi portati. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, nel CP_1 merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio , deducendo variamente Controparte_2
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo all'avviso di addebito n. 59120170000538760000 limitatamente ai contributi relativi agli anni dal 2010 al 2015.
Segnatamente, mancando agli atti documentazione attestante il perfezionamento della relativa notifica, si ritiene che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120229002622072000 (14.06.2022) - pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza VI, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.
21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) - il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 fosse già decorso, con conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva.
Diversamente, per quanto riguarda i contributi portati dal suddetto atto relativamente all'anno 2016, va osservato come il termine di prescrizione quinquennale sia stato interrotto - tenuto conto dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione sopra richiamati (cfr. art. 37, comma 2, del d.l. n.
18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 e art. 11, comma 9, del d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021) – dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120229002622072000 (14.06.2022).
Ancora, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59120160000095718000, n. 59120160001328570000 e n. 59120180002659244000.
Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto. In particolare, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che i suddetti atti sono stati rispettivamente notificati il 13.04.2016, il 26.10.2016 e il 17.01.2019 e che il termine di prescrizione decorrente dalle suddette date è stato ripetutamente interrotto – tenuto conto, per i primi due atti, anche del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza VI (cfr. art. 68, comma 1, del D.L.
n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) – dalla notifica delle intimazioni di pagamento n. 29120229002622072000 (14.06.2022), n.
29120239003678215000 (23.06.2023), n. 29120249006433018000 (23.04.2024) e, infine, dalla notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29180202500000829000
(4.02.2025).
Sul punto, va altresì precisato – a fronte del disconoscimento operato da parte ricorrente con riferimento alle relate di notifica degli avvisi di addebito n. 59120160001328570000 e n.
59120160000095718000 - che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24 giugno 2022, n. 20451, che riprende, tra le altre, Cass, 27 aprile 2004, n. 8032), “ha avuto modo di affermare, in tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, che
l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto
l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4 della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento;
in mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall'esame obiettivo dello stesso atto, l'accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data o di altri dati apposti con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell'ambito del procedimento previsto dagli art. 221 ss. c.p.c. per l'invalidazione degli atti pubblici (Cass., sez 6-5, 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. Sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962)”.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120170000538760000 limitatamente ai contributi relativi agli anni dal 2010 al 2015 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 4 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
LE Di TA