Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9434 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLI0 94 34 / 02 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GENGHINI - Presidente Dott. Massimo R.G.N. 6217/01 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere 8285/01 Cron.25288 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Dott. Grazia CATALDI Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 02/04/02 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: GRASSETTO COSTRUZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO MASCAGNI 154, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente ERMENEGILDO BORGHI,all'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NABRESINI GIOVANNA;
intimata e sul 2° ricorso n° 01/01/8285 proposto da:2002 1389 NABRESINI GIOVANNA, in persona del legale -1- rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO PERONE, rappresentata e difesa dall'avvocato OTTAVIO PANNONE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
GRASSETTO COSTRUZIONI S.P.A.; - intimata avverso la sentenza n. 3206/00 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 23/11/00 R.G.N. 113/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato VITUCCI;
udito l'Avvocato PANNONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di procura;
accoglimento del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 23 novembre 2000 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, riformando la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 16 ottobre 1997, accoglieva la domanda proposta da NI OV nei confronti della spa TT Costruzioni disponendone la reintegra nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra. Il Tribunale premetteva in fatto che la lavoratrice, assunta nel 1991 con mansioni di impiegata amministrativa, era stata assegnata inizialmente al cantiere di S. Prisco e quindi dal 1995 ai cantieri di Avellino, Alife, Padova ed infine Sesto Fiorentino e Siena;
si era assentata dal lavoro per malattia dal 10 gennaio 1996 ed aveva ricevuto lettera di W contestazione per assenza ingiustificata, poiché la società assumeva di non avere ricevuto alcuna documentazione medica;
indi, dopo il suo rifiuto alla richiesta del capo del personale di presentare le dimissioni con decorrenza dal 15 marzo 1996, aveva ricevuto, in data 19 febbraio 1996, lettera di licenziamento motivata dall'esaurimento dei lavori del cantiere a cui era addetta respingere -e per mancanza di alternative di utilizzo. Il Tribunale nel disattendere. l'accertamento Corientamento del il primo giudice che senza effettuare alcuna istruttoria, , aveva rigettato la domanda, ritenendo giustificato l'operato della società sul presupposto della notoria grave crisi del settore edile e della presenza sui vari cantieri di soli impiegati tecnici a partire dal dicembre 1995 - affermava che non era stata data alcuna prova del termine dei lavori né presso il cantiere di Sesto Fiorentino, ove la NI era a libro paga, né presso il cantiere di Siena di cui pure la medesima si occupava, poiché il teste ON aveva dichiarato di non interessarsi dei cantieri ed il teste IA, direttore del personale, aveva riferito di non sapere nulla del cantiere di Sesto Fiorentino;
inoltre subito dopo il licenziamento, con atto del 5 aprile 1996, la società aveva venduto ad altri il ramo d'azienda costituito dai cantieri attivi sul territorio nazionale, compresi 1 quelli di cui si occupava la ricorrente, con passaggio all'acquirente di tutti i dipendenti che erano circa 600, per cui reputava pretestuoso il licenziamento intimato 45 giorni prima del rogito, quando le trattative erano nella fase ultimativa. Rilevava altresì il Tribunale che il prospetto del personale prodotto dalla società si riferiva solo ai cantieri a cui la lavoratrice era stata addetta, inoltre il fatto che nel periodo dal dicembre 1995 al maggio 1996 solo lei fosse stata licenziata, lasciava molti dubbi sulla trasparenza dell'operato della TT, considerate anche le vicende precedenti, ossia la contestazione sul mancato invio dei certificati di malattia, l'invito alle dimissioni ed il licenziamento per un motivo diverso. Considerato infine che la TT, pur dopo la cessione del ramo d'azienda aveva ancora 150 dipendenti in tutto il territorio nazionale, il Tribunale disponeva la reintegra nel posto di lavoro. h Avverso detta sentenza la spa TT ON propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Resiste la lavoratrice con controricorso e ricorso incidentale illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Con il primo profilo del ricorso principale si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge 604/66, nonché difetto di motivazione per avere il Tribunale omesso di considerare che il teste IA aveva affermato che nel febbraio 1996 si erano esauriti i lavori del cantiere di Siena, mentre il teste BA aveva riferito che nei cantieri di Siena e Sesto Fiorentino il numero dei dipendenti si era ridotto ad un numero inferiore alla decina. Con il secondo profilo si denunzia nuovamente la violazione dell'art. 5 della legge 604/66 per omessa valutazione delle risultanze del prospetto 2 sull'andamento del personale, da cui risultava che nel cantiere di Sesto Fiorentino vi era stata una diminuzione di cinque unità nel 1995 e di una unità nel 1996, mentre in quello di Siena una diminuzione di sette unità nel 1995 e di due unità al maggio 1996. Quanto alla impossibilità di una diversa adibizione, tutti i testi escussi avrebbero confermato che la società aveva sempre cercato di collocare il personale, ma nel caso specifico ciò non sarebbe stato possibile. l'accertamento Con il terzo profilo si lamenta che non sarebbe motivata da circostanza che la lavoratrice era addetta anche al cantiere di Sesto Fiorentino, restando irrilevante la circostanza che fosse colà iscritta al libro paga. Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le caratteristiche della fine lavoro nell'edilizia, che non consiste nella cessazione dell'attività dell'impresa ma nell'esaurimento della fase dei lavori per i quali i lavoratori sono stati assunti. Con il ricorso incidentale la lavoratrice denunzia violazione e falsa applicazione p degli artt. 112, 429 e seg. cod. proc. civ. e 1224 cod. civ. perché il Tribunale aveva negato il diritto al cumulo di rivalutazione monetaria e interessi, ma aveva concesso la rivalutazione solo se eccedente il tasso legale degli interessi, nonostante sua esplicita domanda sul punto. Il ricorso principale non merita accoglimento, mentre va accolto quello incidentale. Il Tribunale infatti si è attenuto al principio enunciato da questa Corte (cfr. Cass. 3 ottobre 2000 n. 13134, 20 novembre 2001 n. 14592), per cui l'ultimazione delle opera edili può integrare gli estremi del giustificato motivo obiettivo di licenziamento quando il lavoratore sia stato assunto per essere adibito in via esclusiva presso il cantiere in cui si è verificata l'ultimazione delle opera;
tuttavia, anche in tale caso, è necessario che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di utilizzare il lavoratore in tutti gli altri cantieri in cui è dislocata l'attività di impresa. Nella specie risulta in primo luogo che la lavoratrice non era stata assunta per essere adibita ad uno specifico cantiere, come comprovato dai suoi numerosi 3 spostamenti dall'uno all'altro in tutta Italia. Inoltre le censure svolte non inficiano l'affermazione del Tribunale sulla mancata prova del termine dei lavori nei cantieri di Siena e Sesto Fiorentino, giacché la dedotta diminuzione degli addetti non significa di per sé che i lavori colà fossero effettivamente e completamente cessati all'epoca del licenziamento. In ogni caso non viene censurata l'osservazione del Tribunale sulla mancata prova della impossibilità di adibizione della NI nelle attività residue della società ricorrente, considerato che, anche dopo la cessione del ramo d'azienda, la medesima aveva in forza centocinquanta dipendenti, circostanza che non può essere contraddetto dall quanto genericamente allegato in ricorso e cioè che, come sarebbe stato riferito dai testimoni, la società aveva sempre cercato di ricollocare il personale. Va invece accolto il ricorso incidentale, con conseguente cassazione sul punto a della sentenza impugnata, non essendovi dubbio che sulla somme capitale, p spettante alla ricorrente per il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo licenziamento, siano dovuti rivalutazione monetaria e interessi in cumulo tra loro, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in relazione ai crediti dei dipendenti privati, dell'art. 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 con cui detto cumulo era stato escluso. Non essendovi ulteriori accertamenti da compiere la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 nuova formulazione cod. proc. civ. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la ricorrente principale a corrispondere rivalutazione monetaria e interessi in cumulo sulla sorte capitale riconosciuta. Condanna la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro2362 , oltre tremila euro per onorari, conferma la disciplina delle spese di cui alla sentenza impugnata. Così deciso in Roma il 2 aprile 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Audierne ferrylin Moura Le rura Kerselle IL CANCELLIERE Depositato Canculleria 27610.2002 CANCELLIERE 5