Sentenza 30 settembre 2010
Massime • 1
Il giudice che ritenga di applicare una misura di sicurezza personale ha l'obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolosità sociale dell'imputato, mentre non è richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolosità sia ritenuta insussistente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2010, n. 41677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41677 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 30/09/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1624
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 30444/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona;
nel procedimento penale nei confronti di:
AL IG, n. a *Recanati il 1. 12.1949*;
avverso la sentenza del tribunale di Macerata, emessa il 17.12.2007;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, limitatamente alla ritenuta sussistenza del vizio parziale di mente. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. All'esito di rito abbreviato, il Tribunale di Macerata, con la sentenza impugnata, ha condannato IG I\ alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione per il delitto di evasione dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari, ritenendo la sussistenza del parziale vizio di mente ed applicando la prevista diminuzione di pena.
2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero che, in primo luogo, deduce inosservanza della legge penale e relativo vizio di motivazione in relazione all'art. 89 c.p.. 3. Il \M si era allontanato dalla propria abitazione, in cui era ristretto agli arresti domiciliari, apponendo alla porta d'ingresso un biglietto in cui aveva scritto "per i Carabinieri: sono fuori. Telefonare al n. *338-3874967*". Agli agenti operanti, che lo avevano poi contattato a quel numero, l'imputato aveva risposto di trovarsi in via *Politi* per motivi personali.
Sulla base di tali non contestati avvenimenti, accaduti il 1 luglio 2004, della certificazione del Dipartimento di salute mentale Usl n. *8* di Recanati, datata 5 marzo 2004, e della perizia psichiatrica disposta in diverso procedimento per fatto commesso nel mese di agosto 2004, attestante il parziale vizio di mente del \M, il Tribunale ha motivatamente ritenuto che l'imputato realizzò l'addebitata evasione in stato di mente tale da scemare grandemente la capacità di volere e di intendere.
Il motivo dedotto dal ricorrente va, perciò, dichiarato inammissibile sia perché attiene a valutazioni di fatto di competenza del giudice di merito, sia perché manifestamente infondato in presenza di un'adeguata motivazione risultante dalla sentenza.
4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con cui, in subordine, si deduce violazione degli artt. 89 e 219 c.p. e relativo vizio di motivazione per mancata applicazione della misura di sicurezza.
Oltre alla mancata deduzione da parte del ricorrente di seri e concreti elementi sulla pericolosità dell'imputato, ciò che rende il ricorso generico e in contrasto con l'art. 581 c.p.p., comma 1 e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), va riconfermata la necessità di idonea motivazione in caso di ritenuta pericolosità sociale da parte del giudice, mentre va escluso l'obbligo di motivazione quando il giudice ritenga di non applicare alcuna misura, dovendosi ritenere che il giudice abbia implicitamente ritenuto l'assenza di pericolosità (Cass. n. 22193/2008, Perazzo).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2010