Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2010, n. 41677
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Sentenza 30 settembre 2010

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Il giudice che ritenga di applicare una misura di sicurezza personale ha l'obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolosità sociale dell'imputato, mentre non è richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolosità sia ritenuta insussistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2010, n. 41677
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41677
    Data del deposito : 30 settembre 2010

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