Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2003, n. 5191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5191 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
C.C. 72327 ESENTE DA REGISTRAZIONE ar seun art 13 quinques 426158844.158 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Nggetta Tenewedto 84 SEZIONE TRIBUTARIA 05 19 1 /03 Composta dagli 111 R.G.N. 20954/00 DeLL. Enrico ALTTERI Presidente 11515 Do . Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Cron. Do L. Viltorio RAGONESI Consigliere Consigliere .- Rep. DOLL Francesco Antonic GENOVESE Ud. 07/06/02 MELONCELLI Consigliere Dott. Achille CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 72327 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona de Ministro pro 12, PORTOGHESI tempore, domiciliazo in ROMA VIA DEI S PATO, che presso L'AVVOCATURA GENERALE DE_LO rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RI LUIĠ1; intimato avver50 la sentenza II. 331/99 della Commissione Tributaria regionale di PEROGIA, depositata il + 2002 11/12/9 9; 2527 udita lå relazione della causa svolla nella pubblica 1 udienza cel 07/06/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona de Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che con sentenza n. 331/05/99 de l 10 novembre 1959, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle Entrale di Pe- rugia avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore .r.pe.f. ritenuta dovuta da LU OL per il 1985, quale calcolata previa rideterminazione dichiarata C ricomprensionc indella base imponibile delle somme di cui all'art. 13-quinques del d. i. essa n. 159 del 1904, СОГУ., con mod., nella legge г.363 del - ritenendo 1984, affermate illegittimamente dedotte legittimo 'imponibile dichiarato dal contribuente;
- che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che LU OL, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto che, con unico'ך motivo (cor cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-logge 30 dicembre 1905 r.791, art.3 Comma 2-bis; legge 27.12.1997 n. 449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 0.46, art.10; D. P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 converLico in legge n.263/1999, in relazione all'art. 360 г.3 C.p.c. .י il ricorrente critica ! a Ben- sostenendo che 10 Somme di cui cenza impugnata, all'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi Luirebbero un one re deducibj le calla base imponibile dell'i.r.pe.I., ra dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
one, infatti, costituisce consolidato orientamen- LO di questa Corte (cfr., e pluribus, senll. nn.4945 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Co'lagio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n.791 del 1985, conv., con mog neila Legge 1.46 de 1986 i quale prevede che le Somme relative य pagamenti delle imposte dirette, saspasi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. П.159 con mod., nella legge n.363 del 1904, de 1984, Conv. fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comman e meridionale colpiti da eventi dell'Italia centrale sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai firi del .r.pc.f. e dell'i.lc.r. - alla lucc dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della Logge 1.133 del 1999, deve essere considerato quale noma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto del vorsamerti 50- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Così deciso in Roma, ncila Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 7 giugno 2002 Il relatore ed estensore creValianthar II Presidente (Logico CaixEnrico Allieri O I Z A S ANGELLIERE A dd Carey CANCELLERIA 3 APR 2003 DEPOSITATO 1/CANCELLIERECT A Oggi