Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2001, n. 4688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4688 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA04 6 8 8 / 0 1 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Peccleulue SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Corrado I CARNEVALE R.G.N. 16769/98 Cron. 10105 Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Rep. 1621 Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI f Rel. Consigliere Dott. Giuseppe MA BERRUTI Ud. 08/01/01 - Dott. Luigi MACIOCE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig....IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000. sul ricorso proposto da: 30 MAR. 2001 il BETTINI GIANCARLO, in proprio e nella qualità di IL CANCELLIERE amministratore de "IL CHIODO", CI AN MA in CANCELLERIA proprio e nella qualità di amministratore della "IMMOBILIARE CASATI 80 Srl", elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO BARONE 31, presso l'avvocato BOTTAI ENRICO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrenti -
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2001 in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 119, presso l'avvocato -1- difende, GROLLINO FIORENZO, che la rappresenta e giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 421/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/01/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe MA BERRUTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Grollino, che ha : chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NC IN ed AN MA NI, quest'ultima anche in nome della s.r.l. Il Chiodo e della s.r.l. Immobiliare Casati 80, si opponevano al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Roma per la somma di L. 170.918.793 oltre a interessi, ad istanza della Banca Nazionale del Lavoro. Quest'ultima si costituiva e resisteva. Il Tribunale dichiarava l'inammissibilità delle opposizioni proposta dalle due s.r.l. e dalla NI perché tardive, e rigettava quella del IN. I soccombenti proponevano appello e la Corte di Roma, nel contraddittorio delle parti, dichiarava la nullità della prima decisione per mancata interruzione del processo a seguito della morte di uno dei procuratori costituiti di una delle parti;
tempestiva e dunque ammissibile dichiarava l'opposizione al decreto ingiuntivo, e quindi la rigettava nel merito. Per quanto rileva in questa fase il secondo giudice, rilevata la nullità che si è detta per la mancata interruzione del processo, escludeva che la fattispecie potesse rientrare nella previsione di cui agli artt. 353 e 354 cpc ed esaminava 3 l'opposizione al decreto ingiuntivo. La riteneva quindi del tutto generica e pertanto tale da non superare la prova documentale offerta dalla banca sin dalla domanda di provvedimento ingiuntivo. Riteneva in proposito di non dovere dar luogo ad un accertamento tecnico di ufficio. Ricorrono in Cassazione i soccombenti con tre motivi. Resiste con controricorso la BNL. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 101 e 354 cpc, nonché la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sui relativi punti. Sostengono che il giudice di secondo grado ha erroneamente deciso sull'opposizione senza rimettere la causa al tribunale dopo avere constatata la nullità del primo giudizio. In questo modo essi sarebbero stati privati di un grado di giudizio e dunque di un pieno contraddittorio sulla spiegata opposizione. 2) Il motivo è infondato. La tassatività di casi di rimessione al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 cpc fa si che nel nostro sistema processuale la causa non deve necessariamente svolgersi in duplice istanza di merito, cosicchè, come ritengono esplicitamente i ricorrenti, il giudice di appello debba sempre esaminare questioni già decise dal primo giudice (v. sentt. nn. 4581 del 1995 e 4163 del 1995). La sentenza impugnata, dunque, avendo esattamente escluso l'ipotesi della mancata interruzione del giudizio del novero delle gravi nullità che danno luogo alla rimessione della causa al primo giudice, ha esaminato il merito dell'opposizione senza che ciò comportasse alcuna violazione del contraddittorio. 2)- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 101 e 61 cpc nonché degli artt. 1823 e 1697 C.C.. Lamentano ancora la motivazione inadeguata sui relativi punti. Sostengono che la Corte di merito ha ritenuto provato il credito vantato dalla banca, dimenticando che questa era opponente e dunque era tenuta a dare essa la prova del diritto che vantava. Ad avviso dei ricorrenti così operando la corte di merito avrebbe anche dimenticato che la prova che può essere sufficiente all'ottenimento del provvedimento monitorio non basta a sostenere la domanda di merito. 5 Il motivo quindi si sofferma sulle carenze dell'istruttoria e sulla erroneità della mancata assunzione di una CTU. 2a) Osserva il collegio che le doglianze, alquanto disordinate e non sempre chiarissime, si incentrano sul decisivo punto della prova. La Corte di merito in proposito non ha affatto dimenticato che l'onere della prova nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo incombe sul preteso creditore. Semplicemente essa ha ritenuto che la prova offerta in sede di domanda monitoria fosse sufficiente anche a provare il fondamento di merito della domanda di pagamento, in considerazione del fatto che a tale documentazione gli odierni ricorrenti hanno semplicemente contrapposto generiche contestazioni. La corte di merito ha dunque espressamente considerato adeguati a sostenere la domanda i saldaconti in controversia, mentre la questione, che pare adombrata, della loro insufficienza specificamente ai sensi dell'art. 1823 CC è avanzata per la prima volta in questa sede ed è pertanto inammissibile. 3) Il ricorso deve essere respinto. I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in L. 180.000 oltre a L.
8.000.000 per onorari. In Roma 1'8 gennaio 2001. Il Relatore Il Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Semione Civile Andrea Bianchi Depositato Cancelleria 30 MAR 2001 CANCELLIERE T250.000 hoooo TOT. 290000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 26Registrato in data? 6 SET 2002 e 4. ein. 40 0 versate €. 149,77 (euro.CENTOQUARANTANOVE/77 p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa MA Grazia D UPPO) Responsabile Servizio A Giudiziari (Dr. M. RACC CHIN 26 SFT 2 002 A GNTRATE M O R I D 7