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19 novembre 2017
19 novembre 2017
Art. 12. Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale 1. Al titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , dopo il capo V e' aggiunto il seguente:
«Capo V-bis.
Trattazione prioritaria del procedimento
Art. 34-ter. (Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale). - 1. E' assicurata la priorita' assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».
«Capo V-bis.
Trattazione prioritaria del procedimento
Art. 34-ter. (Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale). - 1. E' assicurata la priorita' assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».
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- 1. CAPO V-BIS - TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO (1)Webit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto. 2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/08/2019, n. 35431Provvedimento: la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AB AL, nato a [...] il [...] AB RA VA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/09/2018 del Tribunale di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere NI Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 28 marzo 2018 il Tribunale di Reggio Calabria, ritenendo insussistenti i presupposti di legge, ha rigettato la richiesta ex art. 34- bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, presentata da "Fashion Pizza" unipersonale s.r.l. tesa ad ottenere, nelle more …Leggi di più...
- art. 34-bis d.lgs. 159/2011·
- inammissibilità ricorso·
- controllo giudiziario·
- misure di prevenzione·
- libertà di impresa·
- art. 127 cod. proc. pen.·
- giurisdizione ordinaria·
- giurisdizione amministrativa·
- principio di tassatività impugnazioni·
- informazione antimafia interdittiva