Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/2001, n. 5555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5555 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NO DEL PO LO ITALIAN5555/0 1 LA CORTE SU RE M Oggetto Risarcimento cami SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16520/98 Dott. Angelo Presidente GIULIANO 18890/98 Dott. Ugo Consigliere FAVARA Cron. 12103 Dott. NC SALLUZZO Rel. Consigliere TRIFONE Consigliere Rep. 2013 Dott. Francesco Consigliere Ud. 23/11/00Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: CH IN, difensore di sè stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERULANA 215, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MACORI;
- ricorrente
contro
IL SOLE 24 ORE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA;
6000 intimata 13 APR. 2001 e sul 2° ricorso n° 18890/98 proposto da: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA, in persona del CANCELLERIA legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2000 domiciliata in ROMA PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio 1896 dell'avvo cato V CALANDRELLI, difesa dall'avvocato DB663769 MICHELE GUIDI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CH IN;
intimato - avversO la sentenza n. 2962/97 della Corte d'Appello di ROMA, Sez IV Civile, emessa il 13/06/97 e depositata 1'08/10/97 (R.G. 3260/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. NC SALLUZZO;
udito l'Avvocato NC CH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione ritualmente notificata NC Chiu- solo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di La- tina l'Amministrazione Provinciale di Latina e soste- nendo di essere proprietario di un immobile sito in Aprilia, via Genio Civile 89; di avere subito, in data 9.2.1982 e 16.11.1985, danni a causa dell'allagamento del seminterrato determinato dalla mancanza di scolina nel tratto prospiciente la sua proprietà e dall'ostruzione di quella sita nel tratto a monte;
ne 2 chiedeva la condanna al relativo risarcimento. L'Amministrazione convenuta, costituendosi, conte- Stava la domanda sostenendo che i danni erano stati ca- gionati dall'intervento sul canale di scolo del Chiuso- lo che aveva sostituito l'originario tubo del diametro di ml. 1 con altro di 60, cm. sollevato il letto di scolo di cm. 47 e deviato il corso del canale;
e ne chiedeva il rigetto. A conclusione della disposta istruttoria l'adito Tribunale, con sentenza 12.3-10.6.1996, accoglieva la domanda e condannava la convenuta al risarcimento dei anni causati al CH nelle denunciate occasioni, previo pagamento del complessivo ammontare di L. 60.071.000, oltre interessi. Avverso tale decisione proponeva gravame l'Amministrazione Provinciale di Latina al quale resi- steva il CH. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 13.6-8.10.1997, accogliendo parzialmente l'im pugna- zione, riteneva il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento nella misura del 50%; ri- teneva fornita la prova di danni limitatamente all'importo di L. 8.134.000; e per l'effetto riduceva la condanna dell'Amministrazione appellante al pagamen- to di L. 4.117.000, rivalutate in L. 7.410.000, oltre a 3 L.
3.000.000 per ulteriore danno da ritardo e compensa- va tra le parti le spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il CH affidandone l'accoglimento a due motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione Provin- ciale di Latina che propone а sua volta ricorso inci- dentale articolato in tre motivi e produce memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE pregiudizialmente disposta, а norma dell'art. Va 335 c.C., la riunione dei due ricorsi avverso la stes- sa sentenza.
1. Denuncia con il primo mezzo il CH "contraddittoria ed erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia" sostenendo che erroneamen- 1 te la Corte di merito gli avrebbe attribuito un concor- so di colpa nella causazione dell'evento dannoso in ba- se al rilievo che lui non si sarebbe limitato a coprire col passo carraio il sottostante canale ma ne avrebbe in gran parte ridotto il potenziale di scorrimento. Tale affermazione, assume, sarebbe priva di fonda- mento in quanto, ben diversamente, lui aveva invece au- mentato il diametro della tubazione che defluiva nel canale da cm. 60 ad un metro ed aveva aggiunto una tu- bazione di cm. 60 che defluiva lungo la cunetta al mar- gine della strada. La Corte territoriale, inoltre, а differenza del Tribunale, non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la prova testimoniale espletata dalla quale sarebbe emerso, a suo dire, che unica responsabile del danno era l'Amministrazione convenuta che per oltre un ven- tennio non aveva ripulito la scolina nonostante essa fosse totalmente ostruita. Entrambi gli esposti rilievi sono insuscettibili di accoglimento. La Corte di Appello ha indicato, con motivazione adeguata, coerente ed assolutamente immune da vizi 10- gici e/o giuridici le ragioni del suo convincimento che ha fondato su una molteplicità di obiettivi elementi acquisiti in processo (documentazione fotografica in particolare) e sulle dichiarazioni rese dallo stesso CH. Di contro il ricorrente si è limitato, in termini estremamente generici, a proporre delle censure "in fatto finendo, a ben vedere, col prospettare la neces- sità di una rilettura del merito e di una differente valutazione delle prove acquisite sulla base di una sua ricostruzione dei fatti che intenderebbe contrapporre a quella operata in sentenza. Ma, come costantemente affermato da questo Supremo Collegio (v. tra le tante: Cass.
6.10.1998 n. 9898 e 5 Cass.
8.11.1996 n. 9744), "1'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesa- minare e valutare autonomamente il merito della causa bensì quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la va- lutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti". E relativamente al problema probatorio è indubbio, per pacifica giurisprudenza di questa Corte (v. tra le tante: Cass. 29 aprile 1999 n. 4347 e Cass. 14 aprile 1994 n. 3498), che "la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di al- cuni invece che di altri -come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee а sorreggere la decisione non sono deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insuffi- cienza о contraddittorietà di motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, peraltro, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimen- to, ma ΠΟΠ a discutere ogni singolo elemento né a con- futare le deduzioni avverse".
2. Con il secondo mezzo, deducendo "violazione de- 6 gli artt. 115 e 116 c.p.c." il ricorrente si duole del- la misura dell'operato riconoscimento del danno e del fatto che, nel procedere alla sua liquidazione, il de- cidente non avrebbe tenuto conto dei risultati della indagine svolta dal c.t.u. Anche tale censura è destituita di fondamento. La Corte territoriale non è incorsa in alcuna delle denunciate violazioni ma, affermando che il CH era riuscito in definitiva a dimostrare l'ammontare dei danni limitatamente ai lavori ed alla fornitura dei re- lativi materiali per il complessivo importo di L. 8.134.000, ha bensì fatto corretta applicazione dei principi disciplinanti l'onere della prova. A tale conclusione essa è infatti giunta non, come si assume dal ricorrente in base alla considerazione che la prova del danno potesse essere fornita solo a mezzo fatture, ma del preciso e puntuale rilievo della totale mancanza di qualsiasi idoneo riscontro oggetti- vo. Né è sostenibile che tale prova andava desunta dal- la consulenza tecnica e ciò, sia perché in termini ge- nerali, per pacifica giurisprudenza di questo Supremo Collegio, la ctu non costituisce mezzo di prova ma strumento di valutazione della stessa, sia perché, nel concreto, la Corte di merito ha a tal riguardo compiu- 7 tamente rilevato che la stima operata dal consulente d'ufficio si basava esclusivamente "sulle (contestate) dichiarazioni dell'appellato e su imprecisate valuta- zioni comparative di casi simili". Ed ancorchè ci si richiamasse ad una valutazione equitativa del danno è chiaro che essa non poteva pre- scindere dalla prova di elementi obiettivi e certi ai quali essere ancorata e rapportata.
3.4. Occupandoci quindi del ricorso incidentale va rilevato che con i primi due motivi, che in quanto con- nessi vanno esaminati congiuntamente, l'Amministrazione Provinciale denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. -omessa ed insufficiente motivazio- ne (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)", nonché "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C. sia in ordine alla carenza di legittimazione passiva, sia all'an de- beatur che al quantum- omessa ed insufficiente motiva- zione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)". La Corte di merito, assume, dopo avere esattamente affermato che un rilevante contributo causale alla pro- duzione dell'evento dannoso era stato fornito dal Chiu- solo, che non si era limitato a coprire col passo car- raio il sottostante canale ma ne aveva in gran parte ridotto il potenziale di scorrimento, non ne aveva conseguenza che, in applicazione tratto la necessaria 8 della massima "imputet sibi", non poteva essere che quella di una sua responsabilità esclusiva in relazione all'occorso. Richiamandosi invece ai principi della responsabi- lità aquiliana e pur in mancanza di qualsiasi supporto probatorio era pervenuta con una non corretta applica- zione dell'art. 2043 C.C., alla conclusione che essa amministrazione aveva, con la propria condotta omissi- va, concorso (in una misura valutata nel 50%) alla cau- sazione del danno. La Corte, inoltre, non aveva correttamente applica- il principio dell'onere della prova non rilevando, to dinanzi all'eccezione da lei sollevata, che la prova della titolarità sostanziale del rapporto spettava all'attore e non alla contenuta;
non aveva corredato di adeguata motivazione le sue statuizioni, tanto in ordi- ne all'an che al quantum debeatur;
si era avvalsa come unico elemento di prova per la liquidazione del danno : della consulenza tecnica che prova non era. Le esposte censure sono parimenti infondate. In ordine alla prima deve osservarsi che essa con- tiene una mera enunciazione ma non la specificazione del vizio che dovrebbe ravvisarsi nell'impugnata deci- sione. L'Amministrazione resistente, cioè, anzicchè preci- 9 sare quale sia il difetto del procedimento logico se- guito dal decidente e quali le ragioni che l'hanno in- dotto a denunciare la violazione dell'art. 2043 c.c. si limita ad operare una ricostruzione della vicenda e а prospettare una valutazione della stessa che intende- rebbe contrapporre in maniera inammissibile, a quelle effettuate dal giudice del merito. Riguardo alle successive va precisato: che corret- tamente, ed in base all'esatta considerazione che spet- tava all'amministrazione convenuta, proprietaria della strada, curare la manutenzione anche del canale di rac- colta delle acque piovane (che svolgeva una funzione strumentale alla sede stradale, salvaguardandone la transitabilità contro il pericolo di allagamenti), la Corte ha disatteso l'eccezione volta a negare la tito- larità passiva del rapporto;
che, contrariamente alle generiche asserzioni della resistente, la decisione da lei adottata, sia sull'an che sul quantum, risulta as- sistita da motivazione adeguata, coerente ed immune da vizi logici e/o giuridici;
e che, infine, come per al- tro in precedenza rilevato, il giudice del merito non gi è per nulla avvalso nella liquidazione del danno della consulenza tecnica.
5. Con il terzo motivo, poi, la ricorrente inciden- denuncia "violazione е falsa applicazione tale 10 dell'art. 92, 2° comma c.p.c. in relazione all'art. 329 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)" dolendosi che la Corte d'Appello, nonostante la sostanziale riforma della sen- tenza, si sia limitato a compensare le spese del grado ed abbia lasciato a totale carico di essa amministra- zione quelle del precedente. Anche tale censura, sotto entrambe le prospettazio- ni, è insuscettibile di accoglimento. Per costante, pacifica giurisprudenza di questa Su- prema Corte (v. ex plurimis Cass. SS.UU. 15.11.1994 n. 9597; Cass. 12.3.1999 n. 2216 e 6.5.1998 n. 4575) "in tema di regolamento delle spese processuali, il sinda- cato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte insindacabile, in quantototalmente vittoriosa" onde rientrante nel potere discrezionale del giudice del me- rito, è la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte. Le statuizioni della Corte territoriale, tanto re- lativamente al primo che al secondo grado del giudizio, uniformandosi a tale principio, non sono quindi sinda- cabili. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati ma sus- sistono giusti motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2° c.p.c., per compensare interamente tra le parti le spe- se del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 23.11.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ju m مانا IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 60000 Oggi, lì 13. APR. 2001. 1 310000, IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista 109 T ори X 2 Y i f4567 3,97 ყლე E J O N 8067 12.00 172,10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 27.6.2011 serie 4 al n. 33263 versate € 17210 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 12