Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/2001, n. 7122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7122 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA HE DE DOPO IT# 7122/0 1 LA CORTE UPR MA DI Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danno Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 18223/98 Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere - - Consigliere- Cron. 16483 Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere Rep. 2621 Dott. Ennio MALZONE - Consigliere Ud. 19/12/00 -Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 LA BACHECA DI AR RA SAS, ora di AR 2.5.MAG. 2001 LEONARDO, in persona del socio accomandatario, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN VALENTINO €0.77-11500 21, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO G. ALOISIO, CANCELLER che lo difende, con procura speciale del Dott. Notaio די. Giustino Rossi in Somma Vesuviana 15/12/1998; - ricorrente
contro
SORVILLO EUGENIO;
- intimato 2000 avverso la sentenza n. 2325/97 della Corte d'Appello di 2098 NAPOLI IV Sezione Civile emessa il 1°/X/1997, depositata il 20/10/97; rg.429/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE i udito l'Avvocato ROBERTO ALOISIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sas. La Bacheca di AR SE conveniva in giudizio avanti il tribunale di Napoli il notaio Sor- villo Eugenio, per ivi sentirlo condannare al risarci- mento di tutti i danni subiti a seguito dell'elevazione e pubblicazione del protesto di una cambiale tratta, emessa dalla spa Composit per l'importo di L.
6.289.521 con scadenza al 31.5.1988, che era stata respinta per contestazione sulla qualità della merce fornita. L'adito tribunale con sentenza n. 6571/95, pubbli- cata il 29.8.95 accoglieva per quanto di ragione la do- manda attrice e condannava il convenuto a risarcire l'attrice con la somma di L.10.000.000, oltre interessi legali a far capo dal 30.6.98 e spese di lite. Avverso tale sentenza proponeva appello la società istante, lamentandosi della quantificazione del danno fatta dal tribunale, perché non era stato calcolato il 2 danno emergente e quello futuro. L'appellato, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'impugnazione, perché infondata, e spiegava appello incidentale, volto ad ottenere la riduzione della somma liquidata allo stesso titolo e comunque, lo scorporo degli interessi legali dalla somma rivalutata. La Corte d'Appello di Napoli con sentenza I.X.97 principole rigettava l'appello (incidentale e, in parziale accogli- mento di quello incidentale, disponeva che agli inte- ressi calcolati a far capo del 30.6.88 venisse applica- to il tasso del 2,5 % annuo;
dichiarava integralmente compensate le spese del grado. Avverso tale decisione ricorre la società istante esponendo un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denuncia il vizio motivazionale in ordine alla quantificazione del danno, nel punto in cui, ai fini della liquidazione, è stato 1 preso in considerazione l'utile netto della dichiara- zione dei redditi dell'anno precedente e si deduce che il danno subito era, invece, di gran lunga superiore, perché non era stato preso in considerazione che l'attività commerciale era in espansione e che il man- cato finanziamento di L. 515.000.000, determinato dalla pubblicazione del protesto, aveva impedito la ristrut- 3 turazione dell'azienda e cagionato la perdita della "chance" di conseguire un maggior reddito rispetto a quello dell'anno precedente. Il ricorso è infondato. Ed invero, non è in di- scussione il ricorso al criterio equitativo di liquida- zione del danno, bensì l'omessa valutazione di alcuni elementi costitutivi del danno, ma la Corte di merito, nel confermare la decisione del tribunale sul punto, ha 20000 specificato che l'importo liquidato appare giusto ed 270000 equo in base ala documentazione esibita, per ciò stesso evidenziando che il relativo accertamento è scaturito 128 11 1037 1033 4507 da un esame della situazione processuale globalmente 8067 considerata (Cass.98/12237). 145.44 Ne consegue il rigetto del ricorso senza che sia necessaria la statuizione sulle spese, stante la manca- ta costituzione dell'intimato in questo grado di giudi- zio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla spese. Così deciso in Roma addì 19.12.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Коритный Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Oggi, 25 Mac 2001 Concetta A mendola IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 4