Sentenza 26 aprile 2012
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza dibattimentale con la quale il Tribunale, su richiesta del P.M., abbia modificato il capo di imputazione circoscrivendo temporalmente la data di commissione del reato associativo contestato (nella specie, la data del commesso reato, inizialmente indicata in forma "aperta", cioé "dal 1998, con condotta perdurante", è stata precisata "fino a marzo 2002").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2012, n. 28634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28634 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 26/04/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 856
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 6051/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- CC NT, nato a [...] il [...];
- IO LE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 24 gennaio 2012 dal Tribunale di Napoli. Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo;
lette le note scritte presentate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le memorie difensive in replica alle conclusioni del P.G. depositate in cancelleria in data 20 aprile 2012 dal difensore di fiducia degli imputati.
RITENUTO IN FATTO
NT CC e LE IO, entrambi imputati dei reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, propongono separatamente ricorso contro l'ordinanza dibattimentale pronunziata, in data 24 gennaio 2012, dal collegio del Tribunale di Napoli che procede contro di loro. Con tale ordinanza, il tribunale, prendendo atto dell'istanza del p.m., ha modificato il capo di imputazione nel senso di circoscrivere temporalmente ("fino a marzo 2002") il periodo in contestazione (originariamente contestato in forma "aperta", cioè "dal 1998, con condotta perdurante2).
Con comunanza di accenti, i due ricorrenti sostengono che tale provvedimento sarebbe abnorme in quanto del tutto estraneo alla logica del sistema processuale penale e contrario al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, che comporta la irretrattabilità della contestazione "aperta" (e quindi più ampia) originariamente fatta dal p.m..
Evidenziano che tale "riduzione" si collocherebbe al di fuori della facoltà processuale consentita dall'art. 516 cod. proc. pen., che consente di modificare o integrare una imputazione, ma non di revocare un'imputazione per la quale è stato già disposto il rinvio a giudizio.
Il CC, aggiunge, inoltre, che tale "riduzione" sarebbe stata disposta al solo fine di aggirare il divieto di ne bis in idem, dal momento che egli è imputato per l'appartenenza al medesimo clan malavitoso anche in secondo processo (sempre pendente innanzi al Tribunale di Napoli) nel corso del quale è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.
Avendo il p.g. concluso per iscritto per l'inammissibilità dei ricorsi, i due imputati - per il tramite del comune difensore - hanno depositato note difensive di replica con cui ribadiscono le difese già articolate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili.
Va osservato, innanzitutto, che l'ordinanza dibattimentale impugnata non è qualificabile in termini di abnormità.
Com'è noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno progressivamente elaborato e circoscritto la nozione di atto abnorme, le cui caratteristiche identificati-ve sono costituite dall'essere il provvedimento del tutto avulso dal sistema e dalla sua capacità di determinare la stasi del procedimento, ovvero una indebita regressione della sequenza logico-cronologica del procedimento, incompatibile col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. Cass. sez. un. 26 marzo 2009, n. 25957; Cass. sez. un. 25 marzo 2010, n. 21243; Cass. sez. un. 20 dicembre 2007, n. 5307). Il provvedimento in esame non presenta queste caratteristiche in quanto è ben lungi dal creare una stasi del procedimento. Questo, infatti, può agevolmente proseguire e - quand'anche l'atto fosse afflitto, per ipotesi, dalla denunciata anomalia - nulla impedisce che si pervenga alla pronuncia della sentenza definitiva. La "restrizione" dell'imputazione originaria non determina un'alterazione della struttura logica del processo penale, dal momento che il dato riguarda solamente l'esatta individuazione del reato di cui i due ricorrenti sono chiamati a rispondere. Una volta esclusa la abnormità del provvedimento, trova applicazione l'art. 586 cod. proc. pen., comma 1, a mente del quale l'impugnazione delle ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza ed è giudicata congiuntamente.
Consegue che l'ordinanza impugnata non è immediatamente impugnabile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, gli indagati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2012. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012