Sentenza 15 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di riabilitazione, in presenza di un'istanza avanzata da soggetto residente all'estero, spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal medesimo dopo la condanna, durante il periodo di permanenza in Italia, gravando invece sull'istante, per il periodo di permanenza all'estero, l'onere di fornire, nel termine fissato dal giudice, documentazione idonea a consentire la decisione sul merito. (In motivazione la Corte ha precisato che l'attribuzione di un onere probatorio all'interessato è compatibile con la natura di volontaria giurisdizione della procedura, nella quale non sono previsti strumenti istituzionali per accedere alle relative notizie)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2004, n. 47711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47711 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/10/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3932
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 043242/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL NC N. IL 09/07/1951;
avverso ORDINANZA del 01/04/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. E. Cesqui che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza dell'I.4.2003, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli respingeva la domanda di riabilitazione presentata da OL CE, mancando la prova dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato e della effettiva e costante buona condotta.
Il difensore del condannato ha proposto ricorso per Cassazione denunciando violazione dell'art. 179 c.p. e manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che il tribunale di sorveglianza non aveva correttamente valutato le condizioni per la concessione della riabilitazione.
Il ricorso non ha fondamento.
Il tribunale ha, anzitutto, ritenuto che l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili da reato non possa desumersi soltanto dall'invio di una lettera alla parte offesa, peraltro neppure recapitata.
Per quanto concerne il requisito della buona condotta, il tribunale ha dato esatta applicazione al principio enunciato da questa Corte, secondo cui, in presenza di una istanza di riabilitazione avanzata da un soggetto residente all'estero, spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal medesimo dopo la condanna durante il periodo di tempo di permanenza in Italia, spettando invece allo stesso istante, per il periodo di permanenza all'estero, fornire documentazione idonea a consentire la decisione sul merito, da presentare nel termine all'uopo fissato dal giudice;
con la precisazione che l'attribuzione di un onere latamente probatorio all'interessato è compatibile con la natura del procedimento in esame, essenzialmente di volontaria giurisdizione, nel quale non sono previsti strumenti istituzionali per accedere alle dette notizie (Cass., Sez. 4^, 19 settembre 2000, Sandonà, rv. 217695). Pertanto, poiché la motivazione del provvedimento impugnato è immune da vizi logici e giuridici, devono considerarsi inconsistenti le censure formulate col ricorso: questo deve essere, dunque, rigettato, con la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2004