Art. 4.
Dopo l' articolo 272-bis del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 272-ter. - (Custodia cautelare dei minori). - I termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 272 sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16".
Dopo l' articolo 272-bis del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 272-ter. - (Custodia cautelare dei minori). - I termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 272 sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16".