Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/01/2004, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. Dr. Nicola Pesce, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U. TUPINI 133 presso l'Avvocato BRAGAGLIA ROBERTO, difeso dall'avvocato ERRICO SANTONICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ILLUSTRAZIONE MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, difeso dagli avvocati PASQUALE SERRA, GIUSEPPE MURINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3190/01 del GIUDICE Di PACE MANDAMENTO DI NOCERA INFERIORE, Prima Sezione CIVILE emessa 1121/09/2001, depositata il 24/09/01; RG. 4125/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 31/10/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato CRETELLA MARIO (per delega Avv. Santonicola Errico);
udito l'Avvocato MURINO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per rinvio alle Sezione Unite. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Scafati ha domandato a vari utenti il pagamento della fornitura dei servizi erogati nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato. Si è, trattato dei consumi di acqua e del nolo del contatore, nonché del canone del servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
L'utente ha convenuto in giudizio il comune di Scafati davanti al giudice di pace di Nocera Inferiore, chiedendo l'accertamento che il comune non aveva diritto al pagamento delle somme pretese e la condanna dell'ente alla restituzione delle somme che aveva percepito. Il comune di Scafati ha resistito opponendo più eccezioni. Il giudice di pace ha pronunziato una sentenza non definitiva, con cui ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario anche in ordine alla domanda relativa ai canoni del servizio di fognatura e depurazione delle acque, ed una sentenza di merito con cui ha accolto integralmente la domanda attorea.
Contro la sentenza dì merito il comune ha proposto ricorso per Cassazione, a cui l'utente ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che, non essendo stata impugnata la sentenza non definitiva con la quale il giudice di pace ha affermato la propria giurisdizione anche in punto di canoni per fognatura e depurazione, sulla relativa questione si è formato il giudicato. 2. È pregiudiziale l'esame del quinto motivo, col quale è dedotta omessa ed insufficiente motivazione nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto per non essere stati indicati in atto di citazione i dati identificativi dell'attore. Il motivo è infondato poiché il vizio di nullità della citazione derivante dall'omissione o dall'assoluta incertezza del requisito previsto dall'art. 163, n. 2, c.p.c. è sanato, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., dalla costituzione del convenuto con efficacia dal momento della notificazione della citazione (così, ex plurimis, Casa., S.U., 21.1.2003, n. 3001, emessa in identica fattispecie).
3. Va a questo punto esaminato il sesto motivo, col quale il ricorrente si duole - deducendo "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed insufficiente motivazione" in punto di tardività della domanda (dell'attore, esclusa in sentenza) - che il giudice di pace abbia "fatto solo riferimento ad una normativa ormai inapplicabile nello specifico caso senza nulla argomentare in ordine al richiamo effettuato in comparsa (punto 3^) dall'Ente convenuto". Il motivo è inammissibile: per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione in relazione alla dedotta violazione di norme di diritto, non essendo consentito illustrare il motivo di ricorso mediante il riferimento ad argomentazioni svolte in un diverso atto processuale;
e per l'inconfigurabilità stessa del vizio di motivazione con riguardo alle argomentazioni di diritto svolte nella sentenza impugnata, volta che l'art. 360, n. 5, c.p.c. è esclusivamente riferibile all'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito.
4. Dei motivi che concernono la pronunzia di merito della sentenza impugnata è logicamente preliminare l'esame del settimo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dei principi generali dell'ordinamento e la contraddittorietà della motivazione "in relazione al riconoscimento del debito dell'utente", esclusivamente affermando che "su quest'ultimo punto il G.d.P. è stato vago, impreciso e per nulla ha motivato la sua scelta, anzi si è palesemente contraddetto con quanto asserito in altra parte della sentenza".
Il motivo è inammissibile in riferimento al prospettato vizio di motivazione in quanto, a fronte dell'affermazione del giudice di pace che il pagamento era "mirato ad evitare danni ulteriori e non ad esprimere adesione all'altrui pretesa" (pagina 9 della sentenza impugnata, in fine), il ricorrente non offre indicazioni di sorta circa la parte della sentenza che si porrebbe in contraddizione con l'affermazione suddetta. Non soddisfa dunque i requisiti di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c.. È invece inammissibile in relazione alla dedotta violazione dei principi generali dell'ordinamento, peraltro neanch'essi indicati, per l'assorbente ragione che, nelle sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità ex art. 113 c.p.c., il vizio di violazione di norme dì legge sostanziale (art. 360, n. 3, c.p.c.) è configurabile solo con riguardo a norme poste dalla Costituzione, ovvero a norme di diritto comunitario, se di rango superiore a quello della legge ordinaria.
5.1. il secondo e col terzo motivo possono congiuntamente esaminarsi per la connessione delle questioni che pongono (sarà peraltro presa in considerazione più avanti la doglianza contenuta nella prima parte del secondo motivo, relativa al rilievo dato dal giudice di pace a testimonianze rese in altri processi non riuniti). Con il secondo motivo (nella parte qui scrutinata) il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia laddove il giudice di pace per un verso evidenzia che "il canone per il consumo di acqua ... è senz'altro dovuto da parte di chi usufruisce del relativo servizio", affermando anche la legittimità della pretesa impositiva, e per altro verso stabilisce che nulla sia dovuto, obliterando sia la tariffa allegata al regolamento approvato con delibera n. 36 del 1989 (da "ritenersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che occorra la materiale trascrizione"), sia gli aggiornamenti successivi della stessa in relazione al costo per metro cubo ed alla quantità d'acqua da pagarsi anche se non consumata (determinata all'epoca nella misura di 36 metri cubi per persona, ovvero 144 metri cubi per nucleo familiare). Si sostiene dunque che il calcolo effettuato al minimo contrattuale era stato correttamente rapportato alla composizione numerica del nucleo familiare e che le somme richieste dovevano, proprio per questo, essere necessariamente diverse per ogni utente.
Con il terzo motivo, deducendosi "omesso esame di un fatto decisivo", è ribadito che il criterio del minimo contrattuale è imposto da precise deliberazioni comunali e regionali, che il giudice di pace non ha tenuto in alcun conto benché fossero state versate in atti, le quali tassativamente impongono alle amministrazioni comunali, quali enti somministranti, di occuparsi della gestione secondo criteri di economicità, con l'obbligo di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario della gestione ed un livello di efficienza ed affidabilità.
Nello stesso vizio - assume ancora il ricorrente - è incorsa la sentenza impugnata per quanto concerne le somme richieste dal comune per il canone fognario e di depurazione, che il giudice di pace ha ritenuto non dovute sulla scorta dell'affermazione che i criteri presuntivi adottati per determinarle risultano "non conformi a legge". Sostiene che, a fronte delle argomentazioni addotte dal comune, il giudice di pace non aveva in realtà indicato la ratio decidendi, essendogli stato rappresentato che, in base alla legge n. 319 del 1976, le relative tariffe erano state fissate dalla regione;
che il canone era dovuto anche se la fognatura non risultasse collegata ad impianti centralizzati;
che la innovativa legge n. 152 del 1999 aveva fatto salvi i criteri di accertamento e riscossione stabiliti dalla previdente normativa;
che il criterio del minimo contrattuale determinato in base al consumo presuntivo era conforme a legge anche per le somme richieste per i titoli in questione, giacché l'art. 17, comma 6^, della citata legge n. 319/76 stabilisce che "il canone o diritto fognario di depurazione è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura d'acqua".
5.2. I due motivi di ricorso sono fondati.
Il giudice di pace, nell'esaminare preventivamente la tesi del comune che ha invocato le disposizioni del regolamento comunale (pag.
5-6 della sentenza definitiva impugnata), ha ritenuto "pienamente legittimo ed in vigore" il regolamento comunale, di cui ha trascritto gli artt. 41 e 42, i quali prevedono che "l'utente è obbligato al pagamento dei consumi per come calcolati sul minimo contrattuale stabilito con specifiche deliberazioni adottate dall'organo consiliare" e che il minimo contrattuale (è) da pagare ancorché non consumato". Successivamente, però, a conclusione dell'esame del merito della domanda dell'utente (pag. 8 della stessa sentenza), il giudice di pace ha ritenuto di accoglierla sulla base della considerazione essenziale che "il comune ha proceduto secondo criteri meramente presuntivi, non consentiti in materia di utenze, ove occorre fare riferimento ai consumi effettivi".
È facile rilevare che il minimo contrattuale previsto dal citato regolamento costituisce un criterio presuntivo che non fa riferimento ai consumi effettivi, i quali sono i soli che, secondo il giudice di pace, sono legittimi. Ma tale essenziale affermazione della sentenza impugnata si pone in radicale ed insanabile contrasto con la prima parte della stessa sentenza, ove il regolamento che prevede il minimo contrattuale è stato considerato "pienamente legittimo ed in vigore".
E, d'altro canto, se il giudicante avesse fatto applicazione dei citati artt. 41 e 42 del regolamento comunale, avrebbe dovuto non accogliere integralmente la domanda attorea, affermando che nulla la parte attrice deve pagare per il consumo dell'acqua fornitale dal comune, ma ridurre la somma chiesta dal comune a quella prevista come minimo contrattuale dal regolamento stesso.
La citata sentenza delle Sezioni unite n. 716/99 ha condivisibilmente affermato che comporta inesistenza della motivazione il "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, tale da precludere l'identificazione della ratio decidendi" della pronunzia di equità. È quanto si riscontra nella sentenza impugnata, la quale esprime una ratio decidendi intrinsecamente contraddittoria: legittimità della previsione regolamentare del minimo contrattuale, da un lato;
illegittimità di criteri di pagamento che non si riferiscano ai consumi effettivi e statuizione che nulla è dovuto per il consumo dell'acqua, dall'altro.
5.3. Devesi aggiungere che, secondo la sentenza impugnata, il comune ha violato i citati artt. 41 e 42 del regolamento, perché non ha applicato il minimo contrattuale previsto dai detti articoli, avendo esso stabilito "una somma forfettaria in base al consumo medio per ciascun nucleo familiare". Tale affermazione è, però, desunta esclusivamente dalla considerazione che le somme richieste dal comune "sono diverse da utente ad utente", mentre "se fosse stato applicato il solo minimo contrattuale tutti avrebbero dovuto pagare la stessa somma".
A tale considerazione il ricorrente ribatte che, essendo il minimo contrattuale riferito al nucleo familiare, esso varia in relazione al numero dei componenti dello stesso, con la conseguente diversità delle somme chieste in relazione ai vari nuclei familiari (e nel ricorso vengono indicati anche i dati quantitativi del consumo minimo per ogni componente del nucleo familiare).
La considerazione critica esposta nel ricorso rende del tutto generica e priva di sostegno argomentativo l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il comune non ha applicato il minimo contrattuale ed ha invece fatto riferimento ad "un consumo medio di acqua" per ogni nucleo familiare. La motivazione di tale accertamento della sentenza impugnata, fondata soltanto sul rilievo che sono diverse le somme chieste ai nuclei familiari (fatto invece giustificato dal comune in relazione alla diversità del numero dei componenti di ogni nucleo), deve ritenersi sostanzialmente assente, onde anche su questo aspetto la sentenza impugnata va considerata priva di motivazione.
L'affermazione della sentenza impugnata, comunque, non elimina la radicale contraddizione qui rilevata nel 5.2. perché, come si è detto, il giudicante avrebbe dovuto, in coerenza con il proprio accertamento, ridurre l'entità della somma chiesta dal comune a quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal regolamento (considerato espressamente legittimo ed applicabile), anziché ritenere inesistente l'obbligo dell'utente di pagare il corrispettivo della fornitura di acqua effettuata dal comune.
5.4. Identiche considerazioni si attagliano alla statuizione relativa al canone per la fornitura del sevizio di depurazione e fognatura delle acque reflue (chiarendosi ancora che, essendosi nella specie formato il giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario a seguito della mancata impugnazione, nella presente causa, della sentenza non definitiva emessa dal giudice di pace che la aveva affermata, non può tenersi conto delle opposte conclusioni cui sono giunte le sezioni unite di questa corte con numerose sentenze, successive alla n. 1735 del 2003, emessa in causa identica e che affronta diffusamente la questione richiamando anche le precedenti sentenzi delle stesse sezioni unite nn. 14266 e 9883 del 2001, 371 e 300 del 1999, tutte dichiarative della giurisdizione delle commissioni tributarie).
La decisione sul punto è infatti giustificata dalla seguente esclusiva affermazione (che si legge a pagina 7, capoverso, della sentenza gravata): "Essendo stata determinata la somma da pagare con criteri presuntivi e non conformi a legge anche il canone fognario e di depurazione risultano non conformi a legge, in quanto la percentuale è stata determinata su somme determinate forfettariamente". Il senso della espressione è che "anche" per il canone fognario e di depurazione valevano gli stessi rilievi, i quali appaiono assolutamente inadeguati per le ragioni già esposte nei precedenti paragrafi.
6. Rimane assorbito il quarto motivo, col quale è dedotto vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale sul consumo effettivo di acqua da parte dell'utente, sul minimo concordato e sulla manutenzione della rete idrica da parte del comune.
7.1. vanno ora esaminati il primo e la prima parte del secondo motivo del ricorso, con cui il comune, rispettivamente deducendo violazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamenta che il giudice di pace abbia escluso che fosse dovuta alcuna somma per il canone del contatore sulla base di testimonianze "raccolte in altri giudizi di identica natura", cui le parti in causa non avevano partecipato e dei quali non erano indicati neppure gli estremi identificativi. Aveva, inoltre, contraddittoriamente dato rilievo alle emergenze processuali raccolte in giudizi dei quali aveva tuttavia rifiutato la riunione ritenendone "necessario il frazionamento", così evidentemente riconoscendo a ciascuno di essi una propria specificità "anche ai fini probatori".
7.2. Anche tali censure sono fondate sotto l'aspetto di un'assenza di motivazione che non sia meramente apparente.
Il canone chiesto dal comune è correlato alla manutenzione dei contatori e dei relativi accessori incombente sul comune, onde è irrilevante la considerazione, espressa dalla sentenza impugnata, in ordine al fatto che non vi sia stata la lettura degli stessi contatori "fino al 1999". Per quanto attiene alla manutenzione, il giudice di pace ha affermato che alla stessa hanno provveduto gli utenti, e non il comune. Ma tale accertamento, costituente la ratio decidendi del capo della sentenza censurata,, è fondato esclusivamente sulle risultanze di "deposizioni testimoniali raccolte, in altri giudizi di identica natura".
Il contenuto specifico delle deposizioni testimoniali poste a fondamento esclusivo della decisione non viene indicato nella sentenza impugnata, la quale non offre neanche elementi idonei ad identificare i giudizi in cui le dette deposizioni sono state rese, onde l'indicazione dell'unico elemento probatorio su cui si fonda la pronunzia non è sufficiente ad accertarne il contenuto. Consegue la sostanziale assenza di motivazione.
8. In conclusione, la sentenza va cassata perché la sua motivazione è, per una parte, insanabilmente contraddittoria e, per la restante parte, meramente apparente.
La causa va rinviata al giudice di pace di Nocera Inferiore che, nella persona di diverso giudicante, emanerà una nuova decisione relativamente sia al canone per il consumo di acqua e per "nolo contatore", sia a quello di fognatura e depurazione delle acque reflue.
Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza definitiva impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al giudice di pace di Nocera Inferiore anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004