Articolo 1 della Legge 8 aprile 1983, n. 110
Articolo 2
Versione
27 aprile 1983
Art. 1.
Gli impianti di telecomunicazione non debbono causare emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione sia la sicurezza delle operazioni di volo.
Entrata in vigore il 27 aprile 1983
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