Articolo 2 della Legge 30 maggio 1907, n. 272
Articolo 1
Versione
15 giugno 1907
Art. 2.

Il ministro delle poste e dei telegrafi e' autorizzato a provvedere con R. decreto al personale dell'ufficio dei servizi postali e commerciali marittimi, istituito con R. decreto del 12 aprile 1900, n. 138 , nei limiti dei posti ivi contemplati, derogando alle norme in vigore per le nomine e le promozioni di classe e di grado.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Schanzer.
Cocco-Ortu.
Mirabello.
Carcano.
Lacava.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Entrata in vigore il 15 giugno 1907